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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/07/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 96/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. Parte_1 Parte_1 ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 4392017000081144000, notificato in data
16 gennaio 2018, relativo a contributi asseritamente dovuti alla Gestione Separata
per l'anno 2010, già richiesti con precedente avviso bonario, notificato a mezzo CP_1 raccomandata in data 11 luglio 2016.
1 2. Parte ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione del credito e l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, contestando l'obbligo contributivo sul rilievo che i redditi percepiti non fossero assoggettabili alla contribuzione dovuta alla Gestione
Separata, poiché già inclusi in altra forma di copertura previdenziale.
3. Nelle more del presente giudizio, parte ricorrente ha depositato copia della sentenza n.
22/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro nel procedimento n. 102/2022, avente ad oggetto proprio l'avviso bonario prodromico rispetto all'avviso di addebito oggi impugnato. Tale sentenza, ha accertato l'intervenuta prescrizione del credito contributivo già richiesto con l'avviso bonario, dichiarandolo integralmente estinto.
4. Va, pertanto, osservato che l'avviso di addebito impugnato si fonda integralmente su un credito già oggetto dell'avviso bonario annullato per intervenuta prescrizione. In proposito, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'annullamento in via giudiziale dell'atto prodromico (nella specie l'avviso bonario) determina la caducazione automatica dell'atto consequenziale (nella specie l'avviso di addebito), in quanto privo di autonomo fondamento giuridico e presupposto da un atto ormai inesistente. (Cass. civ., sez. lav., n. 20393/2019; Cass. n. 17177/2018; Cass. n.
12231/2015).
5. Pertanto, la pretesa contributiva contenuta nell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio deve ritenersi estinta per prescrizione, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impugnato.
6. Le spese del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico dell' e liquidarsi come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
•Accoglie il ricorso;
• Dichiara l'intervenuta prescrizione del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito n. 4392017000081144000;
2 • Annulla il suddetto avviso di addebito;
• Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 800,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso, 17/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 96/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. Parte_1 Parte_1 ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 4392017000081144000, notificato in data
16 gennaio 2018, relativo a contributi asseritamente dovuti alla Gestione Separata
per l'anno 2010, già richiesti con precedente avviso bonario, notificato a mezzo CP_1 raccomandata in data 11 luglio 2016.
1 2. Parte ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione del credito e l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, contestando l'obbligo contributivo sul rilievo che i redditi percepiti non fossero assoggettabili alla contribuzione dovuta alla Gestione
Separata, poiché già inclusi in altra forma di copertura previdenziale.
3. Nelle more del presente giudizio, parte ricorrente ha depositato copia della sentenza n.
22/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro nel procedimento n. 102/2022, avente ad oggetto proprio l'avviso bonario prodromico rispetto all'avviso di addebito oggi impugnato. Tale sentenza, ha accertato l'intervenuta prescrizione del credito contributivo già richiesto con l'avviso bonario, dichiarandolo integralmente estinto.
4. Va, pertanto, osservato che l'avviso di addebito impugnato si fonda integralmente su un credito già oggetto dell'avviso bonario annullato per intervenuta prescrizione. In proposito, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'annullamento in via giudiziale dell'atto prodromico (nella specie l'avviso bonario) determina la caducazione automatica dell'atto consequenziale (nella specie l'avviso di addebito), in quanto privo di autonomo fondamento giuridico e presupposto da un atto ormai inesistente. (Cass. civ., sez. lav., n. 20393/2019; Cass. n. 17177/2018; Cass. n.
12231/2015).
5. Pertanto, la pretesa contributiva contenuta nell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio deve ritenersi estinta per prescrizione, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impugnato.
6. Le spese del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico dell' e liquidarsi come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
•Accoglie il ricorso;
• Dichiara l'intervenuta prescrizione del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito n. 4392017000081144000;
2 • Annulla il suddetto avviso di addebito;
• Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 800,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso, 17/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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