Sentenza 18 settembre 1997
Massime • 1
Qualora si verifichino i presupposti per la lettura in dibattimento previsti dagli artt. 512 (sopravvenuta impossibilità di ripetizione) e 512-bis (dichiarazioni rese da cittadino straniero non comparso) del codice di rito, possono essere lette ed utilizzate come fonti di prova ai fini della decisione anche le dichiarazioni assunte a verbale dalla polizia giudiziaria in sede di presentazione orale della querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/1997, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 18 settembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. La Cava Pasquale Presidente del 18/09/1997
1. Dott. Varola Luigi Consigliere SENTENZA
2. " SE SE " N. 778
3. " Di OR IO " REGISTRO GENERALE
4. " UD AN " N. 17875/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da UI AR n.to a Foligno l'8.9.38 avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia N 161 in data 25.3.97 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. AN UD
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso
Premessa in fatto
Con sentenza in data 3.5.96, il RE Circondariale di Perugia assolveva UI IO dalla ascrittagli imputazione di truffa - avendo conseguito l'ingiusto profitto di L 15.000.000, inducendo in errore ZE AS, rappresentante di una ditta tedesca produttrice di Blue Jeans, nel garantirgli, in relazione all'acquisto di 20.000 metri di stoffa, che egli stesso avrebbe provveduto ad accompagnare l'autista del camion presso i magazzini dove trovavasi la merce, comunicando successivamente all'acquirente di avere fatto già caricare la merce, così ottenendo il pagamento dell'acconto nella somma sopra indicata - per non essere sussistente il fatto. Nella decisione pretorile si riteneva che, in assenza di un diretto riscontro dibattimentale e del contenuto della querela presentata dallo ZE ai Carabinieri e delle risultanze del riconoscimento fotografico dello stesso in tale sede effettuato, non potesse ritenersi sufficientemente provata l'ipotesi accusatoria onde, pur dichiarando, attesa la sopravvenuta irreperibilità del querelante, la utilizzabilità ex art. 512 bis della querela, di cui veniva data lettura, proscioglieva l'imputato.
Proposto appello dal Procuratore presso la Pretura Circondariale, la Corte territoriale, con la decisione di cui in epigrafe, accoglieva l'impugnazione, ritenendo la applicabilità dell'art 512 C.P.P. e la inseribilità degli atti assunti dalla P.G. - tale dovendo intendersi anche la querela presentata oralmente e ricevuta dai Carabinieri - nel coacervo degli elementi probatori e ravvisando altresì nel contenuto della querela e nell'effettuato riconoscimento fotografico, come confermato dai pubblici ufficiali esaminati in sede dibattimentale, elementi sufficienti per un convincimento di reità. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato deducendo, ai sensi dell'art. 606 lett B) C) E) CPP, la violazione di legge in relazione all'art. 337 N 4 CPP;
agli artt 361, 512, 512 bis C.P.P.;
all'art 597 C.P.P. nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art 640 C.P. e la contradditorietà della motivazione
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la difesa assume la nullità dell'atto di querela proposto in data 2.4.90, non avendo i Carabinieri provveduto alla identificazione dello ZE in violazione del disposto dell'art 337 N 4 CPP. Rileva la Corte la inammissibilità della censura ai sensi dell'art.606 e 3 CPP, trattandosi di violazione di legge che, se pur verbalmente proposta nel giudizio d'appello, non ha formato oggetto di specifica conclusione (dal verbale in data 25.3.97 si evince che il difensore si è limitato a instare per la conferma della decisione di primo grado, senza ribadire, neanche in via subordinata, la eccezione), sì che, in quanto rinunziata, deve ritenersi come proposta.
Con il secondo motivo, la difesa, sotto il profilo della violazione di legge e della contradditorietà della motivazione, si duole che sia stata utilizzata dal giudicante come fonte di prova la querela, acquisita agli atti solo ai fini della procedibilità, mentre lo ZE non era mai stato escusso neanche nella fase delle indagini preliminari, assumendosi che il mero ricevimento della querela da parte della P.G. non concreterebbe il presupposto di applicabilità dell'art 512 CPP e che in ogni caso il RE aveva dato lettura dell'atto ai sensi dell'art. 512 bis c.p.p., onde la Corte territoriale non avrebbe potuto far ricorso al disposto dell'art 512 CPP. Sotto quest'ultimo aspetto la censura si appalesa manifestamente inconferente, atteso che il discrimine di applicabilità delle due norme non attiene tanto alla natura dell'atto di cui può esser disposta la lettura, in deroga al generale principio della formazione della prova in dibattimento, quanto ai presupposti per cui si fa eccezione al principio cardine della oralità. Se in entrambe le previsioni legislative si fa invero riferimento a dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria, nella ipotesi di cui all'art 512 la deroga è ammessa solo in funzione della "impossibilità" di ripetizione, laddove in quella di cui all'art 512 bis viene, in riferimento a specifiche e predeterminate situazioni - cittadino straniero residente all'estero non citato o non comparso - a concretarsi, in via di presunzione, se non la assoluta impossibilità quanto meno la estrema obiettiva difficoltà di audizione in sede dibattimentale che faculta il giudice, senza necessità di motivare sulla impossibilità sopravvenuta per fatti imprevedibili al momento dell'assunzione, ad avvalersi del potere di dare lettura, tenuto conto degli altri elementi acquisiti. Nel caso di specie, sussistendone i presupposti, correttamente il RE aveva fatto richiamo all'art 512 bis CPP, onde erroneo deve ritenersi il richiamo che la Corte territoriale ha operato alla disposizione precedente;
pur tuttavia l'inesatta applicazione della norma non comporta affatto le conseguenze che il ricorrente vorrebbe trarne, non vertendosi in tema di pronunzia extrapetita in violazione del principio devolutum, trattandosi, come sopra evidenziato, sempre della questione dell'ammissibilità della lettura dell'atto di querela.
Infondato è da ritenersi invece il motivo nella parte in cui si assume che la querela non potrebbe concretare un atto "assunto", vertendosi in materia non già di espletamento di attività positiva da parte della P.G. ma di mera ricezione passiva dell'atto. L'argomentazione difensiva è invero priva di pregio per l'assorbente considerazione che, come evincesi dal testo del provvedimento impugnato, lo ZE rappresentò i fatti oralmente ai Carabinieri del Nucleo Operativo di Perugia che quindi provvidero all'assunzione, redigendo verbale, sì che non può revocarsi in dubbio la operatività della norma che autorizza la lettura delle dichiarazioni rese a verbale e comunque degli atti assunti dalla P.G. Inaccoglibile risulta poi l'ulteriore assunto con cui si deduce l'erronea applicazione della art 361 CPP, non potendo assurgere a valore probatorio le ricognizioni informali effettuate dinanzi alla P.G., finalizzate solo al proseguimento della indagine. Sul punto infatti questa Suprema Corte - anche tenuto conto del dictum del Giudice delle Leggi, con la sentenza N 265 del 1991 - ha statuito che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da ogni elemento indiziante e quindi anche da ricognizioni non formali, accertamenti di fatto utilizzabili in virtù del principio della non tassatività dei mezzi di prova (Tra altre Cass 8.6.93 Novembrini CED 184416) e che, quando l'atto è comunque divenuto irripetibile, non è consentita l'utilizzazione ai fini di cui all'art 526 c 1 CPP (Cass 18.2.94 GODDI, CED 197859). Censura infine il ricorrente l'affermazione di penale responsabilità deducendo la violazione dell'art 640 C.P in quanto la fattispecie, come descritta nell'atto di querela, non potrebbe concretizzare i presupposti dell'ascritta truffa, vertendosi unicamente in tema di inadempimento di inadempimento contrattuale.
Anche questo motivo è peraltro infondato, avendo la Corte territoriale ritenuto, adeguatamente argomentando, che il contenuto della dichiarazione di denunzia querela - avvalorato dal riconoscimento fotografico e dalle dichiarazioni rese a dibattimento dai verbalizzanti - rappresentasse in modo paradigmatico la previsione normativa di cui all'art 640 CP, attesa la commissione di artifizi e raggiri (assicurazioni della pronta disponibilità della merce;
utilizzo di un camion predisposto dall'acquirente;
allontanamento insieme all'autista al dichiarato scopo del prelievo della stoffa;
ritorno del solo imputato), la induzione in errore (assicurazione del già effettuato carico e richiesta della metà del prezzo pattuito), la pregiudizievole disposizione patrimoniale (pagamento 15 milioni, prima di apprendere dall'autista che la merce non era stata affatto prelevata).
Il ricorso, conformemente alla richiesta del Procuratore Generale deve, pertanto, essere rigettato conseguendone, a mente dello art 616 CPP, l'onere delle maggiori spese
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II Sezione Penale, il 18 settembre 1997. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 1998