Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 38446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38446 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
38446-25
Composta da UC RA
EMANUELA AI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
TERZA SEZIONE PENALE
- Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
PE FR nato a [...] il [...]
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Sent. n. sez. 1349/2025 CC - 29/10/2025 R.G.N. 29658/2025
In caso di difusione del prente provedimento ameters le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio
avverso l'ordinanza del 19/08/2025 del TRIB. LIBERTA' di Salerno ☐ a richiesta di perte Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
imposto dalla legge
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
IL FUNZIONARIO MARIO LU Malani 1. Con ordinanza in data 19 agosto 2025, il Tribunale di Salerno, ha rigettato l'appello cautelare proposto da PE FR, avverso l'ordinanza del Giudice dell'Udienza preliminare di rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, per motivi di salute, in relazione alla partecipazione ad un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di reati previsti dal D.P.R. 309 del 1990, ex art. 73 ed in relazione al reato aggravato ex art. 624-bis e 625, n. 2 e 5 cod.pen. reati rispetto ai quali il ricorrente è stato condannato, in sede di rito abbreviato, alla pena di anni 14 di reclusione.
2. Avverso l'ordinanza, l'imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 299, comma 4-ter cod.proc.pen. Il Tribunale non avrebbe risposto in modo esaustivo alle doglianze esposte dalla difesa, in merito all'incompatibilità della misura inframuraria con il quadro clinico e le specifiche patologie presentate dall'imputato; incompatibilità dovuta ad
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una cardiopatia aggravata da una condizione di claustrofobia, che continuerebbe a non essere accertata dalla sanità penitenziaria, né sarebbe stata oggetto tantomeno di adeguata valutazione in sede di riesame da parte del Tribunale. Si evidenzia inoltre come la perseveranza del PE nel rifiuto delle cure sanitarie, sia da ascrivere alla impossibilità, dovuta alla sopra menzionata condizione di claustrofobia, di procedere a trasferimenti mediante mezzi ritenuti inidonei alla specifica condizione dell'imputato; rifiuto che, a fronte di reiterate richieste finalizzate alla modifica di tali mezzi di trasporto, sarebbe tuttavia invalso a determinare la sanzione disciplinare adottata in data 19.05.2025. Si lamenta, dunque, come, la mancata verifica dello stato claustrofobico, risulti essere l'elemento più evidente della oggettiva incompatibilità del ristretto con il regime detentivo, né sarebbe risultato possibile ottenere una diagnosi in tal senso ad opera del dott. Giancarlo Scognamiglio (già medico di fiducia dell'imputato), stante l'assenza di polizza assicurativa per responsabilità professionale da parte di quest'ultimo, valevole ad impedire il perfezionarsi del contratto di comodato d'uso ai fini dell'utilizzo dell'ambulatorio e delle attrezzature mediche presenti presso l'istituto penitenziario. Contesta la difesa anche il mancato espletamento di una perizia medico legale, necessaria ai fini dell'accertamento di tale complessa condizione clinica e della conseguente incompatibilità con il regime della custodia in carcere, in mancanza della quale si starebbe protraendo una situazione di negazione del diritto della salute del
ristretto.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza, la difesa lamenta il vizio motivazionale e la violazione di legge relativa alla opzione del domicilio delocalizzato proposto. Nello specifico, il ricorrente si duole del giudizio di inidoneità del domicilio delocalizzato proposto e situato in provincia di Catania, conseguente ad un rischio di reiterazione del reato che risulterebbe essere fondato su elementi né concreti, né attuali. Non sarebbero emersi, infatti, in nessun atto del procedimento, eventuali contatti transfrontalieri dell'imputato, né tantomeno che lo stesso abbia provveduto ad organizzare il carico di droga. Erronea sarebbe inoltre la valutazione circa l'inidoneità dell'immobile ai fini dello svolgimento del regime degli arresti domiciliari del soggetto, in quanto, la difesa, avrebbe al contrario provveduto, mediante il deposito di un regolare e registrato contratto di locazione, avente ad oggetto un immobile civile ad uso abitativo, ad attestarne tale idoneità. Idoneità che sarebbe stata altresi corroborata dalla dichiarazione sostitutiva del figlio del PE, circa la capacità economica dello stesso ai fini del mantenimento del padre. Si conclude infine osservando come, lo stesso PE FA, non risulti essere mai stato sottoposto ad attività di indagine nell'ambito del presente procedimento, e che in ogni caso, la persona deputata all'assistenza
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del soggetto in tale domicilio sarebbe la propria compagna, e non i di lui figli. Si ribadisce dunque come il giudizio di inidoneità espresso dal Tribunale, in relazione a tale domicilio delocalizzato, risulterebbe essere carente.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
La dedotta violazione di legge in relazione all'art. 299 comma 4 ter cod. proc.pen. sotto il profilo del mancato espletamento di accertamenti medici sull'attuale quadro clinico dell'imputato con riguardo alla dedotta patologia claustrofobica è manifestamente infondata. Occorre muovere dai principi enunciati dalle Sezioni Unite Femia secondo cui in tema di misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito secondo quanto disposto dall'art. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 3 del 17/02/1999, [...], Rv. 21275501). La Corte aveva altresì precisato che è comunque consentito al giudice di delibare sull'ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione. Nelle successive è più recenti pronunce, si è progressivamente affermato che, in tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile "fumus" e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere. (Sez. F., n. 34814 del 08/08/2023, Rv. 285093 01; Sez. 2, n. 25248 del 14/05/2019, [...], Rv. 276969 01; Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, [...], Rv. 262160-01). Si è distinta, in alcune decisioni, la diversità di ipotesi valutative contemplate dal comma 4 ter dell'art. 299 cod.proc.pen., evidenziando che mentre nella prima (in cui vengono in rilievo solo generiche esigenze di verifica delle condizioni di salute del detenuto) si prevede l'espletamento "senza formalità" delle
opportune indagini, nella seconda "si rende necessario un accertamento tecnico sanitario con le forme della perizia ordinata nel contraddittorio delle parti": accertamento che il giudice deve disporre, peraltro, previa delibazione dell'ammissibilità dell'istanza "sotto l'aspetto della prospettazione di uno stato di salute dell'imputato realmente sussumibile nel paradigma dell'incompatibilità carceraria ex art. 275 cod. proc.pen., essendogli soltanto inibito respingere pregiudizialmente la richiesta sul presupposto del configurarsi di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, poiché un siffatto apprezzamento non può che essere successivo all'accertamento sanitario peritale, che fornisce il parametro di comparazione delle due diverse serie di esigenze, cautelari e sanitarie". Da cui la necessità di dedurre, nell'istanza de libertate, elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in occasione di pregressi accertamenti peritali, per far sorgere nuovamente l'obbligo di nomina del perito, ai sensi del comma 4 ter dell'art. 299, era già stata posta in evidenza da Sez. 1, 7 febbraio 2001, n. 16156, Reggiani Martinelli, Rv. 218637 e da Sez. 1, 14 febbraio 2008, n. 12698, Santapaola, Rv. 239374; Sez. 1, 30 gennaio 2014, n. 13948, La Rosa, Rv. 261849. Si tratta, ad avviso del Collegio di orientamento interpretativo in aderenza ai principi contenuti nella sentenza Femia delle Sezioni Unite, declinato per ipotesi nelle quali l'istanza di revoca si fonda sulla prospettazione di fatti nuovi, non oggetto dei pregressi accertamenti peritali sulle condizioni del detenuto. In tali ipotesi, la necessità dell'espletamento di una nuova perizia consegue alla sussistenza "di un apprezzabile fumus" di incompatibilità secondo la prospettazione difensiva, con accertamento che, secondo i più recenti arresti, può essere assolto anche a mezzo di accertamenti sanitari e relazioni demandanti alla Direzione sanitaria, salvo che non sia dedotta una nuova patologia diversa da quella oggetto di precedente esame peritale.
5. Quanto al caso concreto, l'ordinanza impugnata ha disatteso la richiesta di perizia poiché il ricorrente non aveva offerto elementi documentali in punto aggravamento della patologia cardiaca già valutata, né di elementi fondanti un "apprezzabile fumus" derivante dalla allegata claustrofobia. Sotto un primo profilo, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che la stessa difesa aveva allegato a supporto della richiesta di sostituzione, la perizia del 2024 del dott. Consalvo che aveva concluso nel senso della compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione in carcere. In secondo luogo, l'ordinanza impugnata ha, poi, riportato, le risultanze contenute nella nota del 03/06/2025, nella quale i sanitari del carcere, avevano certificato l'assenza, nella cartella clinica e nella documentazione del ricovero ospedaliero, di una diagnosi di claustrofobia, e altresì, la mancanza in via assoluta di qualsivoglia <<sintomi o segni che si manifestano, tipicamente, in persone affette
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da claustrofobia, tale da rendergli impossibile viaggiare sui mezzi penitenziari» (vedi p. 5 dell'ordinanza di riesame) evidenziando che la perseveranza nel rifiuto delle cure sanitarie gli era valsa anche una sanzione disciplinare. La dedotta violazione di legge di cui all'art. 299 comma 4 ter cod.proc.pen. risulta manifestamente infondata. Parimenti risulta congruamente motivata, alla luce della nota del 3 giugno 2025 dei sanitari del carcere, sopra richiamata, che, tra l'altro, escludeva gli elementi tipici di manifestazione della claustrofobia, la insussistenza di una condizione di incompatibilità con la detenzione in carcere. Le valutazioni operate dai giudici del merito sono in tutta evidenza - valutazioni di merito, intendendosi per tali quelle che il giudice procedente compie sulla base di una completa cognizione degli atti del procedimento e delle specifiche acquisizioni (perizia dott. Consalvo e nota della direzione sanitaria del 03/06/2025). La sindacabilità in sede di legittimità è pertanto legata alla specifica denunzia di un vizio motivazionale tale da determinare l'illogicità, l'incompletezza o il travisamento di dati rilevanti per la decisione. Situazione, per le ragioni sopra esposte, non è sussistente nel caso concreto a fronte di una motivazione congrua e corretta in diritto. Infatti, a fronte di tale motivazione, il ricorrente oppone l'esistenza di tale condizione fondata su assunti non dimostrati (la claustrofobia) da cui argomenta, in modo del tutto apodittico, l'incompatibilità con la detenzione in carcere in via di principio, per cui il soggetto claustrofobico non può permanere in carcere a cagione della malattia, dovendo essere posto agli arresti domiciliari che costituiscono pur sempre una forma di restrizione della libertà di movimento chiusa entro mura domestiche. Infine, l'impossibilità di accedere in carcere del medico di fiducia per ragioni amministrative burocratiche potrà essere far valere nelle sedi a ciò deputate, ma non influisce sulla congruità della motivazione del provvedimento che ha escluso una situazione di condizioni di salute determinanti una incompatibilità con la detenzione in carcere.
6. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non tiene conto che per il reato per il quale è in corso la misura della custodia cautelare in carcere, art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, vige la doppia presunzione di sussistenza e adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere non superato da contrarie allegazioni, in un contesto nel quale il tribunale ha argomentato l'inidoneità del domicilio delocalizzato in Catania a fronte dei profili di gravità del fatto (importazione di rilevanti carichi di droga per cui ha riportato condanna a 14 anni di reclusione) e della inidoneità ad evitare la ripresa di contatti
transfrontalieri, unitamente alla non documentata inidoneità dell'immobile locato ad ospitare un detenuto agli arresti domiciliari. L'assenza di allegazioni per superare la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen., in un contesto nel quale l'imputato è stato condannato per reato associativo caratterizzato della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo, è pregiudiziale rispetto alla valutazione dell'idoneità del domicilio per il quale, in ogni caso, l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione non manifestamente illogica.
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
8. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore EMANUELA AI
11 Presidente UC RAMAECI
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Depositata in Cancelleria
Oggi,
27 NOV. 2025
IL FUNZIONARIOZIARIO LU M
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