Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2002, n. 10504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10504 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
E 6 N 0062518 A 8 O 9 I 1 . Z / N 4 A / R 6 T 2 UBBLICA ITALIANA E S . I . R L . G L P . E - A D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R . L B E A A D CR T D SUPREMA DICASSAZIONE Y I R I Oggetto 1 S Infef-ila. Aus. A E E 3 N T 1 E T N S . SEZIONE TRIBUTARIA E I N S Abc to. Rotiv. A 05 04/02 E Composta da i A R.G.N. 21999/98 Dott Giulio Presidente GRAZIADEI M Dott. Nino Consigliere FICO Cron.28107 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Rep. Consigliere - Dott. Paolo GIULIANI Ud. 03/05/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere ha pronunciato la seguente COM P CAM! SEN TENZA M. 62518 sul ricorso proposto da: ME AT MA IA NELLA QUALITA' EREDE DE ZUANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCIONI 4 presso lo studio dell'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato TACCHI VENTURI PIER C., giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente M 1753 avversO la sentenza n. 220/98 della Commissione regionale di VENEZIA, depositata iltributaria 25/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'AYALA VALVA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso preliminarmente per rinvio а nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite;
in subordine l'accoglimento del sesto motivo del ricorso;
il rigetto degli altri motivi. Ritenuto in fatto che, con avviso di accertamento n. 6381012215 del 18 settembre 1995, notificato il 28 settembre 1995 a IA IA OR TI, quale erede di LE Tor- mene, ragioniere libero-professionista, l'Ufficio di- strettuale delle imposte dirette di Verona rettificò la dichiarazione dei redditi, presentata dal OR e relativa all'anno 1992, determinando le maggiori impo- ste dovute ed irrogando le conseguenti sanzioni pecu- che l'avviso di accertamento si riferiva ad un W niarie;
2 processo verbale di constatazione della Guardia di Fi- nanza di Verona del 28 febbraio 1994 - la quale aveva anche effettuato, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, accessO nel domicilio del OR e si fondava sui rilievi, secondo cui, nel corso dell'operata verifica fiscale, erano stati rinvenuti registri di cassa, schede e pro- spetti riepilogativi degli incassi e delle spese tutti manoscritti;
e, secondo cui dal raffronto della docu- mentazione extracontabile con i dati annotati nella contabilità ufficiale era emerso che il totale dei com- pensi percepiti era notevolmente superiore a quello ef- fettivamente dichiarato nel periodo d'imposta preso in esame;
che, con ricorso del 13 ottobre 1995 alla Commis- sione tributaria di 1° grado di Verona, IA IA Tor- mene TI impugnò il predetto avviso, eccependone la nullità per carenza di motivazione e delle altre indi cazioni di cui all'art.42 comma 2 del d.P.R. (relative alle ritenute d'acconto, ai crediti d'imposta ed alle l'annullamento, tra aliquote applicate) e chiedendone dell'illegittimitàsia in ragione l'altro, delle fonti di prova perdell'acquisizione l'illegittimità dell'accesso domiciliare effettuato, in ragione dell'infondatezza, nel merito, delle sia 3 pretese fatte valere dall'Ufficio; -- il quale che, in contraddittorio con l'Ufficio la Commissione instò per la reiezione del ricorso tributaria provinciale di Verona, con sentenza n.104/9/96 del 16 gennaio 1997, lo accolse, dichiarando illegittimo l'accertamento in ragione dell'acquisizione delle fonti di dell'illegittimità prova effettuata nel corso dell'accesso domiciliare per invalidità del relativo decreto di autorizzazione;
e dichiarando assorbite tutte le altre questioni dedotte dalle parti;
che, a seguito di appello dell'Ufficio - cui re- sistette IA IA OR TI, riproponendo, nelle controdeduzioni del 25 ottobre 1997 tutti i motivi di impugnazione dell'avviso ritenuti assorbiti dai Giudici di primo grado- la Commissione tributaria regionale di Venezia, con sentenza n.220/03/98 del 25 settembre 1998, accolse l'appello dell'Ufficio e, in riforma del- la decisione impugnata, rigettò il ricorso originaria- confermando mente proposto dalla contribuente, 1'accertamento; che, in particolare e tra l'altro, la Commissione così, testualmente, motivato: A) - "Deve escluder- ha si.... che l'appello dell'Ufficio sia inammissibile per carenza di specifiche censure: l'atto contiene.... tutti 4 gli elementi concreti e le considerazioni giuridiche idonee ad investire con una precisa censura la decisio- ne dei primi Giudici, concludendo per la riforma della stessa e la conferma dell'accertamento a carico del contribuente"; B) - "L'esame.... deve dirigersi in primo luogo alla pretesa nullità dell'accertamento per viola- zione dell'art.42 del D. P. R. n. 600/73. Essa non sussi- ste. Il contenuto del verbale di ispezione sia nello studio professionale sia nell'abitazione del professio- nista (in quest'ultima l'operazione fu svolta in pre- senza della figlia del OR, essendo egli in quel momento assente, e per la sua urgenza e per il suo buon esito non poteva evidentemente essere rinviata) era perfettamente noto al contribuente;
in particolare, ol- tretutto, la documentazione rinvenuta nell'abitazione proveniva dal OR stesso, come non è nemmeno messo in dubbio). La legittimità della motivazione per rela- tionem, in casi di specie, è ormai consolidatamente am- messa dalla giurisprudenza di legittimità, e il conte- nuto della documentazione trovata nella abitazione, consistente con tutta evidenza in una contabilità pa- rallela e reale а fianco di quella puramente formale valorizzata nella dichiarazione dei redditi e di cui il contribuente non ha saputo né potuto dare una spiega- zione diversa, rilevano [recte: rivelano] nel modo più 5 lampante la pretestuosità delle lagnanze circa la rego- larità della procedura e la motivazione dell'accertamento, i cui elementi costitutivi proveni- vano direttamente dal OR e da altre operazioni nel suo studio, cui egli aveva presenziato"; che avverso tale sentenza IA IA OR Casa- ti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di censura, illustrati con memoria;
che resiste, con controricorso, il Ministro delle Finanze. Considerato in diritto che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione art.53, primo comma, D.Lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n.5 c.p.c."), la ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione, riproponendo la questione della inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per carenza di specificità dei motivi di gravame;
che, con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione art.42 DPR n.600/73, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c."), la ricorrente - premesso che la nul- critica la sentenza impugnata e lità degli atti impositivi viene dedotta sia per l'illegittimità della motivazione ob relationem, sia per la carenza di motivazione del p.v.c., quale parte integrante dei provvedimenti dell'Ufficio sostiene che i Giudici d'appello si sarebbero limitati a richia- mare la nota giurisprudenza di questa Corte e ad affer- mare che "dalla lettura del p.v.c. è possibile desumere abbastanza agevolmente i motivi per cui si è proceduto alla menzionata verifica"; che, con il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione art. 42, secondo comma, DPR n.600/73, in re- lazione all'art.360, primo comma, n.5 c.p.c."), la ri- corrente lamenta che i Giudici d'appello avrebbero omesso di pronunciarsi in merito all'eccezione della nullità dell'avviso di accertamento per omessa indica- zione delle aliquote applicate;
che il primo motivo di ricorso è privo di fonda- mento: infatti - posto che, come già rilevato, la sen- tenza di primo grado ha dichiarato illegittimo l'accertamento in ragione dell'accertata illegittimità dell'acquisizione delle fonti di prova, effettuata nel corso dell'accesso domiciliare, per invalidità del re- lativo decreto di autorizzazione emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona;
ed ha dichiarato espressamente assorbite tutte le altre que- M - l'appello dell'Ufficio stioni di merito e di rito del 26 giugno 1997 e notificato il 23 luglio 1997, pro- 7 posto avversO tale sentenza, è stato correttamente ed ampiamente formulato nei confronti della predetta, uni- ca, ratio decidendi (restando, quindi, incomprensibile la censura mossa dalla ricorrente, laddove lamenta che il gravame dell'Ufficio non sarebbe stato specificamen- te proposto avverso i punti A, B e C della decisione di primo grado: punti, che, in verità, non esistono); che anche il secondo motivo deve essere respinto: - posto che costituisce costante orientamento infatti di questa Corte (cfr., e pluribus e tra le ultime, sent. n. 7149 del 2001), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui il requisito motivaziona- le dell'avviso di accertamento, richiesto per le impo- ste dirette dall'art.42 comma 2 del d. P.R: n.600 del 1973, pone a carico dell'ufficio tributario impositore l'onere di indicare non solo gli estremi ed il titolo della pretesa impositiva, ma anche le situazioni giu- stificative del ricorso al metodo deduttivo o sintetico e può essere assolto per relationem, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da altri docu- menti, a condizione che gli stessi siano conosciuti ○ conoscibili dal contribuente, e secondo cui la sussi- stenza di tale presupposto è in re ipsa quando il rife- M rimento attiene а verbali d'ispezione e verifica com- piuti alla presenza del contribuente;
e che i Giudici 8 d'appello, con affermazione non censurata in questa se- de, hanno espressamente sottolineato che il contenuto del processo verbale di constatazione "era perfettamen- la critica formulata dalla te noto al contribuente" ricorrente appare priva di fondamento sia in relazione in questa sede ribadito, sia nella all'orientamento parte in cui si lamenta un preteso "difetto di motiva- zione del p.v.c.", in quanto il dovere di motivazione tributario, imposto dall'art. 42 comma 2dell'ufficio del d. P.R. n.600 del 1973, si riferisce esclusivamente all'atto impositivo e non già agli atti compiuti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento della sua funzione di "cooperazione" con gli uffici tributari "per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette" (così, art.33 comma 3 del d. P. R. n.600 del 1973, nel testo sostituito dall'art.2 del d. P. R. n.463 del 1982); - che, invece, il terzo motivo merita accoglimento;
che, infatti, come già rilevato, la questione della nullità dell'avviso di accertamento impugnato (oltreché per carenza di motivazione, anche) per omessa indicazione, nello stesso, delle aliquote applicate dall'Ufficio al maggior imponibile accertato, stata ritualmente proposta nel ricorso introduttivo del pre- 9 sente giudizio del 13 ottobre 1995 e correttamente ri- proposta, conformemente а quanto disposto dall'art.56 del d.lgs. n.546 del 1992, quale questione ritenuta as- sorbita dai Giudici di primo grado, nell'atto di con- trodeduzioni (all'appello dell'Ufficio) del 25 ottobre 1997; che, dunque, i Giudici d'appello sebbene, dopo aver affermato la legittimità del decreto di autorizza- zione all'accesso domiciliare, abbiano correttamente premesso di dover riesaminare "i motivi di merito del ricorso originario come riproposti nel presente grado" e giustamente risolto la questione della nullità cio-dell'avviso per dedotta carenza di motivazione nonostante, hanno del tutto omesso di esaminare e, quindi, di pronunciare sulla distinta ed autonoma ra- gione di nullità dell'avviso di accertamento, ritual- mente dedotta dalla contribuente, per omessa indicazio- ne delle aliquote applicate al maggior imponibile ac- certato;
e ciò, tenuto conto che costituisce consolida- to orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 777 del 1993 e 4944 del 2002) quello, secondo cui l'omessa indicazione, nell'avviso di accertamento, M delle predette aliquote, ovvero l'indicazione delle so- le aliquote minima e massima viola il principio di pre- cisione e chiarezza delle "indicazioni", che è alla ba- 10 se del precetto dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella funzione di tutela del diritto di immediato ed agevole controllo che al contribuente deve essere con- sentito;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale, oltre ad esaminare e decidere la predetta que- stione, provvederà anche a regolare le spese della pre- sente fase del giudizio;
che tenuto conto che il vizio rilevato comporta una decisione che involge la validità formale dell'avviso di accertamento impugnato e che è, quindi, astrattamente idonea a definire il presente giudizio tutti gli altri motivi del ricorso devono ritenersi as- sorbiti.
P.Q.M.
Rigetta i primi due motivi del ricorso;
accoglie il E N terzo, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata O I Z 6 A A 8 e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della I R 5 9 T R 1 . S / N I A 4 / T G Commissione tributaria regionale del Veneto. 6 E U E 2 R . . B L I R . A L Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del-. P R . A D T D . B E L E T A la Sezione Tributaria, il 3 maggio 2002 D T A N I I E 1 S S R 3 N E 1 Il relatore ed estensore Il Presidente E E S o . T T I N A A Salvatore Di Palma Giulio Graziadei AKCELLERIA M 18 LUG. 2002 DEPOSITATE IL CANCELLIERE,C1 Oggi NN E