Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
È utilizzabile a fini cautelari una individuazione fotografica operata dalla P.G. di propria iniziativa, senza previa delega del P.M., poiché gli articoli 55 e 348 cod. proc. pen. sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del P.M., il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2007, n. 35612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35612 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/06/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 1048
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RZO Michele - Consigliere - N. 016974/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE RC ZO N. IL 02/01/1977;
avverso ORDINANZA del 16/04/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vito Monetti che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 16.4.2007 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza emessa il 25.2.2007 dal GIP dello stesso Tribunale con la quale era stata disposta nei confronti di De MA EN la misura della custodia cautelare in carcere, siccome indagato per il reato di rapina aggravata in danno di OL TO. Avverso tale ordinanza l'indagato De MA EN propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto due diversi profili.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per violazione dell'art. 361 c.p.p.,
nonché dell'art. 213 c.p.p., in riferimento al combinato disposto di cui all'art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, ed all'art. 192 c.p.p., comma 2. Rileva il ricorrente la impossibilità di ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in base agli esiti del riconoscimento fotografico e della successiva ricognizione personale, siccome effettuati dalla parte offesa, stante la palese carenza dei presupposti previsti ex lege per il corretto espletamento dei predetti mezzi di prova.
In particolare, per quel che riguarda il riconoscimento fotografico, rileva il ricorrente come tale atto non fosse stato effettuato dal P.M. ne' fosse stato operato a seguito di sua precipua delega, aggiungendo che il detto adempimento istruttorie era comunque carente di univocità in ordine alla possibilità di verifica atteso che, pur risultando che la parte offesa avrebbe riconosciuto l'odierno ricorrente nella foto indicata col n. 10624, tale foto con tale indicazione non era agli atti, con conseguente impossibilità di verificare il preteso riconoscimento.
In ordine alla ricognizione personale rileva il ricorrente che nel caso di specie non risultavano adempiute le formalità di cui all'art. 213 c.p.p., ed in particolare la registrazione a verbale dell'avvenuta operazione di cernita dei soggetti da affiancare all'indagato, selezionandoli fra quelli dotati di caratteristiche fisio - somatiche somiglianti allo stesso.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), atteso che il Tribunale del riesame, pur avendo ammesso che la foto recante il n. 10624 non era riscontrabile nel fascicolo di causa, aveva concluso che si doveva comunque ritenere che la foto allegata ai fogli 14 e 16 del fascicolo processuale fosse quella effettivamente riconosciuta dalla parte offesa, senza addurre alcuna motivazione a supporto di tale considerazione che rimaneva quindi inspiegabile, incomprensibile e contraddittoria.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero, per quel che riguarda il primo motivo, rileva innanzi tutto il Collegio che dal combinato disposto degli artt. 55 e 348 c.p.p., si evince il principio della atipicità degli atti di indagine di polizia giudiziaria, alla quale compete pertanto il potere - dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal Pubblico Ministero direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli, trattandosi in buona sostanza di atti di indagine finalizzati ad orientare l'investigazione; di conseguenza la P.G. è legittimata a compiere anche quegli atti ricognitivi che quest'ultima finalità sono diretti a conseguire, quali l'individuazione di persone o di cose, ancorché non espressamente indicati nell'elencazione contenuta nell'art. 348 c.p.p., predetto, che deve considerarsi meramente esemplificativa.
Posto ciò rileva il Collegio che in tema di misure cautelari personali, poiché i gravi indizi di colpevolezza sono quegli elementi a carico, di natura logico o rappresentativa, idonei a fondare il convincimento di qualificata probabilità di colpevolezza, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, pur essendo priva di valenza probatoria nel dibattimento ai fini del giudizio di responsabilità, ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, poiché lascia fondatamente ritenere che possa sboccare in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale individuazione confermi, si da costituire il fondamento di una prognosi di affermazione di responsabilità.
Nè, in relazione a tale individuazione fotografica, può ritenersi l'esistenza di alcuna nullità per non essere la foto allegata al fascicolo processuale contrassegnata col il n. 10624, indicato nel relativo verbale, non essendoci motivo di dubitare, per come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame il quale ha ritenuto del tutto irrilevante la mancanza di tale numerazione, che la foto allegata ai fogli 14 e 16 fosse quella oggetto del riconoscimento effettuato dalla parte offesa.
Per quel che riguarda i rilievi concernenti la ricognizione ex art.213 c.p.p., osserva innanzi tutto il Collegio che la rilevata mancata registrazione a verbale della avvenuta operazione di cernita dei soggetti da affiancare all'indagato, selezionandoli fra quelli dotati di caratteristiche fisio - somatiche somiglianti allo stesso, si appalesa decisamente inammissibile, sia per la estrema genericità della deduzione, sia perché le prescrizioni di cui agli artt. 213 e 214 c.p.p., non sono stabilite a pena di nullità di talché l'omessa osservanza, per quanto attiene alle caratteristiche fisiche delle persone tra cui è collocato l'indagato, delle formalità da tali norme previste, non è causa ne' di nullità ne' di inutilizzabilità dell'atto (Cass. sez. 3^, 18.2.2002, n. 5158, rv. 223596), ed i risultati della ricognizione ben possono essere posti dal Giudice a fondamento di una misura cautelare, integrando quei gravi indizi di colpevolezza, suscettibili di ulteriori conferme nel corso del dibattimento, richiesti dall'art. 273 c.p.p.. E del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di gravame, avendo il Tribunale del riesame, per come già detto, correttamente evidenziato la assoluta irrilevanza della progressione numerica delle foto inserite nel fascicolo dibattimentale, stante il contenuto del verbale di individuazione fotografica che non consente di dubitare che la foto allegata ai fogli 14 e 16 fosse quella oggetto del riconoscimento operato dalla predetta parte offesa. Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007