Sentenza 23 agosto 2003
Massime • 2
In base all'art. 3 della legge della Regione Siciliana 15.5.1991, n. 21, passivamente legittimata nel giudizio avente oggetto il diritto del dipendente di vedersi liquidata l'indennità una tantum ivi prevista per aver chiesto ed ottenuto di proseguire il rapporto fino al compimento del sessantacinquesimo anno d'età, e per aver successivamente chiesto la risoluzione anticipata del rapporto usufruendo delle agevolazioni di cui all'articolo 3, è il concessionario del servizio riscossione tributi, e non la Regione, alla quale il concessionario stesso può, successivamente al pagamento, chiedere soltanto il rimborso di quanto erogato nei confronti dell'avente diritto.
Il principio del giudicato riflesso, ovvero il principio per cui un coobligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da altro coobligato anche se non vi ha partecipato, può essere invocato solamente da un soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nel frattempo (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto inapplicabile il principio del giudicato riflesso in quanto in sede di appello era stata rigettata la domanda nei confronti di uno dei due convenuti - e di questo giudicato il secondo convenuto voleva giovarsi - ma nel contempo era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dal secondo convenuto, e la sentenza di condanna di primo grado era di conseguenza passata in giudicato nei suoi confronti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12401 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MONTEPASCHI SE.RI.T. SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato FABIO PISANI, rappresentato e difeso dall'avvocato AGOSTINO EQUIZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL EL, UD MO, UD ON ND, UD TI SA, UD ET, nella qualità di eredi di UD NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARSICO, rappresentati e difesi dagli avvocati FILIPPO AZZOLINA, RINO ASTA CAFIERO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA FILIALE DI TRAPANI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 260/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 11/07/00 R.G.N. 585/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.11.1993 il Pretore del lavoro di Trapani accoglieva la domanda di ON RI, proposta nei confronti della s.p.a. ON SE.RI.T. e l'Assessorato della Regione Sicilia Bilancio e Finanze volta ad ottenere l'indennità una tantum prevista dall'art. 3 della legge regionale 15.5.1991, n. 21, per avergli chiesto ed ottenuto di proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del 65^ anno di età, ai sensi dell'art. 1 della legge 26.2.1982, n. 54, e per aver successivamente chiesto la risoluzione anticipata del rapporto con le agevolazioni di cui all'art. 3 della citata legge regionale.
In esito all'appello proposto da entrambe le parti convenute, il Tribunale di Palermo confermava la pronuncia pretorile, con sentenza del 30.11.1995, ritualmente gravata da distinti ricorsi per Cassazione proposti dalle medesime parti.
Questa Corte, con sentenza del 9.7.1998, n. 9643 accoglieva il ricorso proposto dall'Assessorato regionale e dichiarava inammissibile quello proposto dalla società ON, perché tardivo.
A seguito della sentenza pretorile del 30.11.1993 il RI aveva intrapreso azione esecutiva provvedendo al pignoramento delle somme trattenute presso la società ON.
Tale esecuzione era stata sospesa, con ordinanza del 21.11.1996 del Tribunale di Palermo il quale aveva sospeso l'esecutorietà della propria sentenza (confermativa di quella pretorile) del 30.11.1995. A seguito della sentenza n. 9643/98 di questa Corte, il procedimento esecutivo veniva riassunto dagli eredi del RI, con ricorso del 25.10.1998 sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza di appello resa dal Tribunale di Palermo nei confronti della società ON.
Quest'ultima, costituitasi in giudizio, eccepiva, da una parte, l'inammissibilità del ricorso per riassunzione in ragione della pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione davanti al Pretore di Trapani, e sostenendo, dall'altra, che il titolo esecutivo era stato caducato dalla sentenza di cassazione n. 9643/98. Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 15.4.1999 revocava il provvedimento di sospensione del procedimento esecutivo e, una volta qualificata la seconda eccezione quale "opposizione all'esecuzione", concedeva alla società termine di 60 gg. per la riassunzione della causa davanti al Pretore di Trapani;
quindi con successivo provvedimento del 20.9.1999, definiva ogni ulteriore questione e, sul presupposto che il passaggio in giudicato della sentenza 30.11.1995 del Tribunale di Palermo avesse determinato la caducazione dell'ordinanza del 21.11.1996, disponeva l'assegnazione - in favore degli eredi del RI - delle somme sottoposte a pignoramento.
Con ricorso del 26.6.1999 (costituente l'atto introduttivo del primo grado di questo giudizio) la società ON riassumeva la causa davanti al Pretore di Trapani, deducendo l'inammissibilità del ricorso promosso dagli eredi del RI, e la nullità del pignoramento.
Costituitisi in giudizio gli eredi, il Tribunale di Trapani (giudice unico ai sensi della sopravvenuta legge n. 51 del 1998) respingeva l'opposizione, con sentenza 7.3.2000, a sua volta impugnata dalla società ON - anche nei confronti del Monte dei Paschi di Siena - davanti alla Corte di appello di Palermo con ricorso del 13.2.2000.
Tale Corte, affermata preliminarmente l'ammissibilità dell'appello, e dichiarata la contumacia del Monte dei Paschi di Siena, precisava che, stante la non unicità del rapporto obbligatorio nascente in capo all'Assessorato e in capo alla società ON, dall'art. 3 della legge regionale 15.5.1991, n.20, nessun effetto favorevole poteva derivare alla ON dalla pronunzia di questa Corte. Conseguentemente, essendo l'appellante rimasta irrimediabilmente soggetta al giudicato formatosi nei suoi confronti, confermava la sentenza del Tribunale di Trapani.
Avverso la sentenza di appello la soc. ON ha proposto - anche nei confronti del Monte dei Paschi di Siena - ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo, cui resistono gli eredi RI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 336 c.p.c. e 3 della legge della Regione Sicilia 15.5.1991, n. 20, oltre al vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver il Giudice dell'appello errato nel ritenere che all'accoglimento dell'opposizione fosse di ostacolo il giudicato formatosi nel precedente giudizio e che la ricostruzione giuridica formulata da essa società costituisse una inammissibile censura alla sentenza della Corte di Cassazione, non avendo considerato - quanto a questo secondo assunto - che il ricorso per Cassazione da essa a suo tempo formulato avverso la sentenza del Tribunale di Palermo era stato dichiarato inammissibile per tardività e, quanto al merito della questione, che la domanda proposta dal RI nei confronti dell'Assessorato Bilancio e Finanze della Regione Sicilia era stata rigettata dalla Corte di Cassazione, con la conseguenza che, essendo stata ritenuta inesistente l'obbligazione vantata nei confronti del medesimo Assessorato regionale, tale accertamento pregiudiziale, con efficacia riflessa, aveva travolto anche l'obbligazione su di essa gravante, che era subordinata e derivante da una identica ed unica situazione giuridica.
Secondo la ricorrente, infatti, attesa la presenza di due giudicati di contenuto diverso, occorreva fare riferimento al criterio temporale e ritenere che sul secondo giudicato dovesse prevalere il primo - anche alla stregua dell'art. 336 c.p.c, secondo cui la riforma o la cassazione della sentenza ha effetto anche sulle parti e sui provvedimenti dipendenti dalla parte riformata o cassata, sicché il titolo giudiziale sul quale era stata basata l'esecuzione mobiliare era ormai venuto meno.
Il ricorso è destituito di fondamento.
Va anzitutto disatteso l'avviso della ricorrente circa l'unitarietà della situazione giuridica sottesa alle due obbligazioni - rispettivamente facenti capo alla società ON e all'Assessorato della Regione Sicilia - le quali non erano collegate da alcun vincolo di solidarietà.
Ed invero, in base all'art. 3 della citata legge della Regione Sicilia n. 20 del 1991, passivamente legittimata a fronte del diritto vantato dal RI e formante oggetto del precedente giudizio conclusosi con la sentenza di questa Corte n. 9643 del 1998, era in effetti la società ON e non l'Assessorato regionale. Ciò si desume dalla struttura della norma contenuta nel quarto comma del suddetto articolo il quale prevedeva che alla liquidazione ed alla erogazione dell'indennità pretesa dal RI (già dipendente della stessa società) dovesse provvedere "il concessionario ovvero il commissario governativo" il quale, a sua volta, poteva ottenere il rimborso "della relativa spesa da parte dell'Amministrazione regionale sulla base di dettagliato e documentato rendiconto".
Ne consegue che l'assunto della ricorrente - secondo cui l'obbligazione su di essa gravante era subordinata ed accessoria rispetto a quella propria dell'Assessorato, è priva di giuridico fondamento essendo semmai vero il contrario in relazione al fatto che l'Amministrazione regionale in tanto avrebbe dovuto effettuare il rimborso in quanto l'obbligazione posta a carico della società fosse stata adempiuta.
Già da questi rilievi discende l'inconsistenza della tesi di fondo, sulla quale fa leva la ricorrente principale, circa l'asserita efficacia riflessa del giudicato che si era formato fra l'Assessorato regionale e il RI per effetto della sentenza n. 9643/98 di questa Corte, non potendo una sentenza spiegare alcun effetto, ne' diretto, ne' riflesso, su un rapporto giuridico del tutto diverso ed indipendente.
Del resto, l'inconsistenza in radice della suddetta tesi consegue soprattutto dalla situazione in concreto risultante dalla conclusione del precedente giudizio, dato che il giudicato riflesso può, in teoria, essere invocato solamente da un soggetto che non sia stato diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nel frattempo (conf. Cass., 21.11.2002, n. 16412). Il che non si è verificato nel caso in esame, giacché, come è stato già esposto, se è vero che questa Corte, con la sentenza n. 9643/98, in accoglimento del ricorso proposto dall'Assessorato, aveva cassato la decisione a suo tempo emessa dal Tribunale di Palermo e, per l'effetto, aveva rigettato la domanda proposta dal dante causa degli attuali resistenti contro l'Amministrazione regionale, è altrettanto vero che con la medesima sentenza era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società ON avverso la suddetta decisione del Tribunale di Palermo. Di tal che, per effetto della pronuncia di inammissibilità, era passata in giudicato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva confermato la statuizione resa dal giudice di primo grado. Bastano queste considerazioni per disattendere tutte le censure formulate dalla ricorrente avverso la sentenza impugnata, aggiungendosi, per completezza: a) che è del tutto fuori luogo il richiamo fatto dalla ricorrente all'art. 336 c.p.c, atteso che tale disposizione si riferisce all'efficacia esplicata dalla riforma o dalla cassazione di una sentenza (sulle parti e sui provvedimenti dipendenti da quella riformata o cassata) limitatamente a quei soggetti nei cui confronti la statuizione è stata direttamente emanata;
b) che nel caso in esame non si può parlare di primo e secondo giudicato in ordine temporale, essendo state le due pronunzie contestualmente emesse con un'unica sentenza nei confronti di due soggetti diversi;
c) che deve condividersi quanto è stato asserito dalla Corte di appello di Palermo ad ulteriore sostegno della decisione emessa, giacché il ritenere che non sia intervenuto il giudicato sulla domanda a suo tempo formulata nei confronti della società integrerebbe un inammissibile sindacato della pronuncia con la quale questa Corte, nella sentenza citata ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposta dalla medesima società avverso la sentenza di secondo grado;
d) che, essendo stato dal giudice di appello, per ciò stesso, pure ritenuto che non fosse venuto meno il titolo giudiziale sul quale era stata basata l'esecuzione mobiliare, da questo assunto non poteva che derivare la conferma della decisione con la quale l'opposizione proposta dalla società era stata dal primo giudice rigettata. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono va rigettato il ricorso, con onere delle spese di questo giudizio a carico della società ricorrente, nei confronti delle sole parti costituite, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e pone a carico della società ricorrente - e a favore degli intimati costituiti - le spese del presente giudizio pari ad euro 14,00 oltre ad euro 2.000,00 (duemila) per onorari. Nulla spese nei confronti del Monte dei Paschi di Siena non costituito.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2003