Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12401
CASS
Sentenza 23 agosto 2003

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In base all'art. 3 della legge della Regione Siciliana 15.5.1991, n. 21, passivamente legittimata nel giudizio avente oggetto il diritto del dipendente di vedersi liquidata l'indennità una tantum ivi prevista per aver chiesto ed ottenuto di proseguire il rapporto fino al compimento del sessantacinquesimo anno d'età, e per aver successivamente chiesto la risoluzione anticipata del rapporto usufruendo delle agevolazioni di cui all'articolo 3, è il concessionario del servizio riscossione tributi, e non la Regione, alla quale il concessionario stesso può, successivamente al pagamento, chiedere soltanto il rimborso di quanto erogato nei confronti dell'avente diritto.

Il principio del giudicato riflesso, ovvero il principio per cui un coobligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da altro coobligato anche se non vi ha partecipato, può essere invocato solamente da un soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nel frattempo (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto inapplicabile il principio del giudicato riflesso in quanto in sede di appello era stata rigettata la domanda nei confronti di uno dei due convenuti - e di questo giudicato il secondo convenuto voleva giovarsi - ma nel contempo era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dal secondo convenuto, e la sentenza di condanna di primo grado era di conseguenza passata in giudicato nei suoi confronti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12401
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12401
    Data del deposito : 23 agosto 2003

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