Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/10/2002, n. 14481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14481 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA E DEL POLO ITALIANO14481 02 LA COR E S PR Oggetto REVOCAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ERRORE DI FATTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22169/01 Dott. Giovanni OLLA Consigliere Dott. Mario ADAMO Cron. 33815 Consigliere Dott. Walter CELENTANO Rep. 3793 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Ud. 22/05/2002 Rel. Consigliere Dott. RI Rosaria CULTRERA - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta cop ORE SE N TENZA dal Sig. per diritti € 155. sul ricorso proposto da: * il T ONE 2002 RR RI LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA 48, presso l'avvocato VIA BANCO DI SANTO SPIRITO GIOVANNI BARDANZELLU, che la rappresenta e difende P unitamente all'avvocato ANTONINO MASTROIANNI, giusta procura a margine del ricorso;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA, in persona del CANCELLERIA legale rappresentante pro tempore elettivamente 2002 domiciliata in ROMA PIAZZALE BELLE ARTI 3, presso 1203 l'avvocato ALBERTO GALLI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PAOLA, giusta procura speciale per Notaio Gabriele Corciulo di Padova rep. 49516 del 27/09/01; controricorrente avverso la sentenza n. 10678/00 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 11/08/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/05/2002 dal Consigliere Dott. RI Rosaria CULTRERA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO con le quali chiede che la Corte di Cassazione, Sezione Prima, voglia dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione sopraindicato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RE RI ricorre, con atto 18.9.0,1 per la revocazione della sentenza n. 10678/00, pronunziata da questa Corte il 9.5.00 e depositata il giorno 11.8.00, con la quale è stato accolta l'impugnazione proposta dalla B.N.L. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 7.7.98 che, a sua volta aveva accolto l'appello, avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Voghera che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso su istanza della detta banca nei propri confronti. Espone che il credito azionato dall'istituto di 2 credito, ed oggetto dell'ingiunzione, si fondava su quattro assegno bancari, dell'importo complessivo di L. 55.000.000, da essa ricorrente tratti sulla Cassa Rura- le e Artigiana di S. Pio di Codevilla ed emessi a favo- re di ER Bisio, che questi aveva girato per l'incasso alla B.N.A., e che, presentati per l'incasso, erano rimasti insoluti. La S.C, nella pronunzia in esame ha affermato che il giudice d'appello ha omesso di rilevare che la sentenza del Tribunale di Voghera conteneva due diverse statuizioni, e cioè che : a) che la banca aveva agito in via monitoria nei confronti della traente RE quale mandataria di Bisio, qualità conferitale dalla l'incasso" apposta sugli assegniclausola "valuta per in questione.%; b) che la stessa banca era legittimata a chiedere il pagamento, essendo girataria dei titoli per l'incasso, nell'ambito di un rapporto che vedeva pre- senti unicamente il traente, il prenditore girante e la banca girataria. Indi, ha, rilevato che sulla prima statuizione non è intervenuto gravame dalla parte della RE, e si è, pertanto, formato il giudicato inter- no, facendone derivare l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per non averne la Corte d'Appello accertato la definitività. La RE denunzia, su tale premessa, errore di 3 fatto, rappresentato dalla circostanza che questa corte ha supposto per vero che dagli atti risulti l'esistenza del rapporto di mandato, conferito dal Bisio alla Ban- ca, che invece è escluso dagli atti di causa. Tale con- tratto non è mai stato posto in essere., né, alcuna delle parti lo ha mai dedotto nella controversia. Nei giudizi di merito la banca ha richiamato istituti che conferiscono diritti propri, e mai ha dichiarato di agire come mandataria del Bisio Rileva, infine, che il supposto giudicato si sarebbe formato, secondo la deci- sione in esame, su di un presupposto di fatto della controversia che, tuttavia, secondo la giurisprudenza della stessa suprema corte, non è suscettibile di esse- re oggetto di decisione autonoma, trattandosi di mero 1 argomento giuridico. Il P.G. ha chiesto dichiararsi il ricorso inammis- sibile. La Banca ON RE TA resiste con con- troricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre premettere, in linea di principio, che l'errore di fatto, c.d. revocatorio, si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto, la cui verità risulti inconfutabilmente esclusa dagli atti, о 4 nell'esistenza di un fatto, la cui verità è inconfuta- 7 sempre che il fatto oggetto bilmente accertata dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito (Cass. S.U. n. 561 del 10.8.2000). Si riferisce, dunque, solo ad una falsa percezione della realtà materiale, che abbia indotto il giudice ad una svista e, quindi, a ritenere la sussistenza di un fatto che non esiste, ovvero ad escluderla quando, invece, tale fatto risulti accertato, e non può , perciò, costi- tuire punto controverso che sia stato oggetto della ' decisione. Ciò perché, quando, invece, viene censurata la valutazione delle risultanze riguardanti un fatto, l'errore si riferisce all'omesso o errato apprezzamento delle risultanze processuali e, dunque, ricade nell'ipotesi del vizio in judicando che può esser de- nunziato, ma solo se si riferisce ad una sentenza di merito, ed ai sensi dell'art. 360 n. 5 (v. Cass. n. 1308 del 12.5.73 rv 363921, n. 1902 del 5.7.1973 rv 364954 Cass. n. 3137 del 30.3.94 rv 486007). ' L'errore denunziato dalla ricorrente, ove effetti- vamente la sentenza impugnata avesse affermato l'esistenza del detto contratto, parrebbe riconducibile a tale ultima ipotesi, essendo, così, inidoneo a con- cretare errore di fatto addebitabile ad una svista per- 5 cettiva, ma, piuttosto, errore di diritto discendente dall'attività critica del giudice. L'iter logico ed argomentativo che sorregge la de- cisione in esame appare, però, ben diverso, In essa, alla stregua dei motivi d'appello dedotti dalla Ferret- ti, si rileva che il decisum, impugnato in quella sede, non è stato oggetto di riesame, perché non richiesto, in relazione all'affermazione in esso contenuta secondo cui la banca ha agito in via monitoria nella qualità di mandataria del girante, conferitale dalla clausola "valuta per l'incasso" apposta sugli assegni, e, su ta- le premessa, si perviane all'affermazione che si è for- mato il giudicato interno. Suddetta decisione, non contiene, cioè, alcuna af- fermazione, né, per l'effetto, alcuna pronunzia, né esplicita né implicita, in ordine al contratto di man- dato, sulla cui esistenza o inesistenza non spende ar- gomento alcuno, che, rappresenta, secondo la prospetta- zione contenuta nel ricorso in esame, il fatto erronea- mente supposto dal quale discenderebbe l'errore denun- ziato. In conclusione può rilevarsi che le critiche mosse alla sentenza in esame appaiono, piuttosto, indirizzate ad un riesame dei fatti apprezzati nei giudizi di meri- to, di cui la ricorrente offre una lettura in tesi cor- 6 retta, e, comunque, a lei favorevole. La censura, come sopra esposta, infatti, non è in grado di individuare il fatto, "assolutamente evidente e semplicemente rilevabile sulla base della sola sen- tenza", erroneamente percepito dal giudice che ha emes- so la decisone criticata, e se, lo ha identificato nel suddetto contratto di mandato, vuol dire che si è rife- rita ad una circostanza che è rimasta estranea all'apprezzamento delle risultanze esaminate dal giudi- ) . 4 ce che ha emesso la pronuncia denunziata, al suo con- vincimento, ed alla sua conseguente decisione. Tanto basta per la declaratoria d'inammissibilità del presente ricorso, cui consegue la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese di giudizio che li- 51,65 O N A quida in in € 2.000 oltre € per spese. 2 0 0 Roma, il 22.5.2002. Il Consigliere estensore Il Presidente воят 129,1 Giovanni Olla RI Rosaria Cultrera шкле gh 450 т 20,66 149.77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prime Deposi Qu a IL CANCELLIEREil IL CANCELLIERE