Sentenza 4 aprile 2014
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 10 quater D.Lgs. n. 74 del 2000, e non quello di truffa aggravata, il comportamento fraudolento di porre in compensazione, ex art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997, partite debitorie in favore del Fisco con crediti inesistenti, sussistendo tra le fattispecie un rapporto di specialità unilaterale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2014, n. 22191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22191 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/04/2014
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi G. - rel. Consigliere - N. 810
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 324/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI;
nei confronti di:
TO RC, n. il 21.1.1960;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Chieti in data 15.10.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. DI RISIO Carmine, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica di Chieti ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Chieti di cui in epigrafe, emessa in sede di appello, che ha annullato il sequestro preventivo per equivalente disposto dal G.I.P. di Vasto nei confronti di ON RC (indagato per il delitto di truffa continuata in danno dell'I.N.P.S.), avente ad oggetto somme di denaro e beni del valore pari ad Euro 324.696,38.
Deduce la violazione dell'art. 640 cod. pen., per avere il Tribunale ritenuto la fattispecie penale tributaria di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater in rapporto di specialità rispetto al delitto di truffa in danno dell'I.N.P.S. e tale, pertanto, da assorbire il delitto di cui all'art. 640 c.p.; a dire del ricorrente, invece, nel caso di specie sarebbe configurabile il delitto di truffa, e non il reato fiscale, non sussistendo alcun rapporto di specialità tra l'indebita compensazione di cui all'art. 10 quater cit. e la truffa aggravata. Deduce ancora che, anche a qualificare il fatto come il fatto secondo la fattispecie penale di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, essendo stata superata la soglia di punibilità
quantomeno in relazione alla annualità 2009 e 2001, in ogni caso il sequestro avrebbe dovuto essere confermato.
Con memoria depositata il 31.3.2014, il difensore dell'indagato eccepisce l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, in quanto fondato su pretesi vizi della motivazione, piuttosto che su violazioni di legge;
in ogni caso, ne chiede il rigetto nel merito, per insussistenza del reato contestato e per assenza di periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa. E infatti, è vero che - ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1 - avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale in sede di appello o di riesame in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, potendo in tale error iuris comprendersi solo la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui dell'art. 606 c.p.p., lett. e), (Cass., Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004 Rv. 226710); va rilevato, tuttavia, che il ricorrente propone questioni di stretto diritto (come quelle relative alla qualificazione giuridica del fatto e alla compatibilità tra reato tributario e sequestro), che senza dubbio rientrano nel campo degli errores in iudicando in iure, sindacabili da questa Corte.
2. Il primo motivo di ricorso, col quale si censura il ritenuto assorbimento del delitto di truffa nella fattispecie penale tributaria di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, è infondato.
Com'è noto, il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 quater, configurando il delitto di "Indebita compensazione", punisce con la reclusione da sei mesi a due anni "chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, crediti non spettanti o inesistenti"; la disposizione rinvia ai limiti previsti dal precedente art. 10 bis, sicché il fatto è penalmente punito solo se il mancato versamento corrisponda ad "un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta".
Il problema della sussistenza o meno di un rapporto di specialità tra la fattispecie penale di cui all'art. 10 quater cit. e quella di cui truffa aggravata in danno dello Stato è stato già affrontato da questa Corte suprema in una fattispecie - del tutto analoga alla presente - relativa alla evasione contributiva in danno dell'I.N.P.S. e risolta con la enunciazione del principio secondo cui "Integra il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater e non quello di truffa aggravata, il comportamento fraudolento di porre in compensazione, D.Lgs. n. 241 del 1997, ex art. 17, partite debitorie in favore del Fisco con crediti inesistenti, sussistendo tra le fattispecie un rapporto di specialità unilaterale (La Corte ha, altresì, statuito che, in riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, la confisca per equivalente non si applica per i fatti commessi sino al 27 dicembre 2007, restando comunque applicabile la confisca facoltativa in riguardo al profitto che ne è derivato)" (Cass., Sez. 2^, n. 35968 del 20/05/2009 Rv. 245586).
Tale principio di diritto è condiviso dal Collegio, giacché l'analisi delle due fattispecie astratte della truffa aggravata e della compensazione illecita di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, conduce a ravvisare tra esse proprio il rapporto di specialità previsto e disciplinato dall'art. 15 c.p.. E invero, gli elementi costitutivi della truffa, quali l'artificio e l'induzione in errore del soggetto passivo, sono presenti anche nella compensazione illecita, la cui consumazione determina altresì - in modo naturalistico e inevitabile - il conseguimento del profitto e il corrispettivo danno del soggetto passivo, benché tali ultimi eventi siano formalmente indifferenti ai fini della consumazione del reato. Nella fattispecie di cui all'art. 10-quater cit. compaiono, rispetto alla più generale figura della truffa, gli elementi specializzanti che circoscrivono la natura dell'artificio (compensazione mediante crediti inesistenti o non dovuti), nonché l'individuazione del soggetto passivo attraverso il rinvio recettizio ai soggetti creditori indicati nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17. Deve peraltro rilevarsi che il riconoscimento del rapporto di specialità tra la fattispecie penale di cui all'art. 10-quater cit. e quella di cui truffa aggravata in danno dello Stato si pone in linea con la importante sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte suprema, che ha stabilito ®È configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 ed 8) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p., comma 2, n. 1), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni" (Cass., Sez. Un., n. 1235 del 28/10/2010 Rv. 248865). Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi corretto il giudizio sussuntivo compiuto dal Tribunale, che ha qualificato giuridicamente il fatto contestato all'imputato come "Indebita compensazione" D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ex art. 10 quater, e non come truffa aggravata.
Il motivo di ricorso in esame va, pertanto, respinto.
3. Fondata è, invece, l'altra censura - mossa col secondo motivo di ricorso - relativa alla revoca del sequestro.
Invero, il Tribunale, una volta qualificato il fatto come "Indebita compensazione" ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 quater ne ha fatto discendere ex se la necessità di provvedere all'annullamento del sequestro, come se si trattasse di una conseguenza automatica e necessaria.
E invece, la confisca per equivalente è astrattamente applicabile anche al delitto fiscale ravvisato nel caso di specie, con conseguente possibilità di far ricorso al sequestro. La L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, stabilisce, infatti, che "Nei casi di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p."; cosicché le somme di denaro sottratte al pagamento delle imposte o dei contributi costituiscono il profitto del reato in ordine al quale è possibile la confisca per equivalente, con conseguente legittimità del sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., comma 2. Orbene, considerato che la configurabilità del delitto di "Indebita compensazione" ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 quater, è subordinato al superamento della soglia di ammontare evaso sopra richiamata (come si è detto, ai sensi del D.Lgs. cit. art. 10 bis, il mancato versamento deve corrispondere ad ®un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta¯), il Tribunale avrebbe dovuto verificare, annualità per annualità, il superamento della detta soglia e stabilire se e in quale misura sussistevano le condizioni per confermare (anche in parte) il disposto sequestro preventivo.
Il presupposto automatismo tra qualificazione del fatto secondo la fattispecie penale di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 quater, e la esclusione del sequestro ha violato, pertanto, il disposto della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio perché il Tribunale di Chieti, in diversa composizione, verifichi - annualità per annualità - se il mancato versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. abbia superato la soglia prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, n. 244, art. 10 bis, adottando le conseguenti determinazioni circa la possibilità di confermare, e in quale misura, il sequestro preventivo adottato dal G.I.P.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Chieti per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 4 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2014