Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 1
Le conseguenze morbose della silicosi assumono il ruolo di concausa della morte del lavoratore cagionata da malattia sopravvenuta ed indipendente dalla tecnopatia, nella ricorrenza di due condizioni: che la compromissione della funzionalità dell'organismo determinata dalla silicosi abbia agevolato, nel suo momento di causazione dell'esito finale, la naturale carica aggressiva letale della nuova infermità; che la tecnopatia preesistente abbia negativamente inciso sulla gravità della malattia sopravvenuta, rendendo inutile la pratica terapeutica diretta a neutralizzarla o anche solo a conservare nel tempo la vita del soggetto (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che aveva considerato la tecnopatia solo come probabile e non sicura causa di accelerazione della morte avvenuta per carcinoma gastrico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/1999, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dai signori l. Dottor Gaetano Buccarelli Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere
3. Dottor Ettore Mercurio Consigliere
4. Dottor Bruno Battimiello Consigliere
5. Dottor Luciano Vigolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma in via IV Novembre 144 presso lo studio degli avvocati Pasquale Varone, Antonino Catania e Rita Raspanti, dai quali è rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso;
contro
AT LU, elettivamente domiciliata in Roma in via Alberico II 33 presso lo studio dell'avvocato Paolo Boer, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto di controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Chieti del 4 aprile 1996, depositata il 19 luglio 1996, numero 400/96, r.g. 881/94;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 30 settembre 1998 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avocati Cesare Ioppoli per il ricorrente, per delega dell'avvocato Raspanti, e Giuseppe Li Marzi per la controricorrente, per delega dell'avvocato Boer;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 27 marzo 1992, AT LU - premesso che il proprio marito EN CO era deceduto il 29 gennaio dell'anno precedente a causa di silicosi già riconosciuta come originata da causa di lavoro e indennizzata nella misura dell'82% - convenne in giudizio, avanti il Pretore di Chieti l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per sentire dichiarare il suo diritto all'ottenimento dell'assegno di morte e della rendita ai superstiti che le si erano negati nel procedimento amministrativo.
Costituitosi il contraddittorio, venne disposta una consulenza medico legale che concluse nel senso che la morte del EN era stata prodotta da una diffusa e ricorrente emorragia dovuta a un carcinoma gastrico e che nel determinismo dell'evento letale non aveva avuto alcun ruolo neanche concausale la silicosi polmonare. Il Pretore respinse la domanda con pronuncia del 25 marzo 1994 che venne impugnata dalla AT.
Il Tribunale di Chieti rinnovò l'accertamento tecnico. Anche in questa sede l'ausiliario espresse parere conforme a quello precedente.
Il Tribunale, peraltro, con sentenza emessa all'udienza del 4 aprile 1996 e depositata il 19 luglio successivo, ha accolto la domanda della AT, ritenendo che la grave insufficienza respiratoria da silicosi, avendo ridotto notevolmente la funzionalità dei polmoni e la resistenza dell'organismo per la diminuita ossigenazione del sangue, aveva indubbiamente influito ad accelerare la morte del EN.
Di questa decisione l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro chiede la cassazione con ricorso affidato a due motivi.
La AT resiste con controricorso.
Motivi della decisione:
1. Va preliminarmente rilevata la inammissibilità, per tardività, del controricorso perché notificato solo nella data del 10 giugno 1997 mentre il termine per il deposito del ricorso era scaduto sin dal 27 novembre 1996.
2. con il primo motivo - denunciando, ai sensi dei numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione degli articoli 85 e 133 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965, 4 della legge numero 780 del 1975, 113, 115, 116 del codice di rito, 41 del codice penale, nonché
vizio di motivazione - l'Istituto ricorrente deduce la illogicità delle argomentazioni del Tribunale che ha ritenuto di potere decidere sostituendo mere opinioni personali ai criteri scientifici seguiti dai due consulenti tecnici, totalmente trascurando di tenere conto che, nella specie, si era oggettivamente accertato che la patologia tumorale ebbe a sommarsi come fatto morboso autonomo sulla diversa infermità di origine lavorativa, costituendo da sola la causa sufficiente a determinare il decesso del EN senza che in questa avesse in alcun modo interferito l'altra malattia. Con il secondo motivo - denunciandosi, in relazione sempre ai numeri 3) e 5) dell'art.360 codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione degli articoli 113 del codice di rito e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 numero 412, nonché vizio di motivazione - viene lamentato che erroneamente, per inosservanza del dettato normativo, il Tribunale ha riconosciuto alla AT il diritto, oltre che agli interessi nella misura legale, al danno per la svalutazione monetaria anche in relazione ai ratei della prestazione maturati successivamente alla data di entrata in vigore della legge numero 412 del 1991, a partire dalla quale invece (per quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 16 sopra citato) l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno causato dalla diminuzione di valore del credito.
3. La censura principale è fondata.
A questo proposito, occorre rilevare che il giudice di merito ha integralmente recepito le considerazioni svolte dai due consulenti tecnici nominati nei due gradi del giudizio per quanto attinente alla storia clinica del EN, alla diagnosi delle patologie dalle quali questo era rimasto affetto e alla stessa causa della morte del soggetto, individuata nel carcinoma gastrico che ne provocò il ricovero nell'ospedale nel quale dopo sei giorni di degenza decedette, discostandosi dal parere dei sanitari esclusivamente per quanto relativo alla incidenza svolta nel determinismo dell'esito letale da parte della silicosi (già accertata e riconosciuta come di natura professionale) di gran lunga preesistente rispetto all'insorgenza della più grave infermità, riconoscendole un ruolo concausale, concordemente invece negato dagli ausiliari medico- legali.
Dalle relative relazioni (che la Corte può esaminare perché recepite dalla sentenza del Tribunale) risulta che il EN, già da lungo tempo portatore di silicosi polmonare invalidante nella misura del 75% (e non dell'82% secondo quanto invece si legge nella sentenza impugnata, essendosi raggiunta tale diversa e superiore percentuale solo per effetto della sommatoria con postumi seguiti a un pregresso infortunio) venne colpito da un carcinoma dello stomaco che, complicato da una grave e diffusa emorragia con ematemesi e melena, lo condusse a morte, rispetto al cui verificarsi la malattia silicotigena restò totalmente indifferente e non rappresentando condizione alcuna.
Il parere non è stato condiviso dal Tribunale che ha argomentato la diversa conclusione sulla base della considerazione che la rilevante patologia respiratoria aveva avuto l'effetto di compromettere gravemente la funzionalità dei polmoni riducendo la resistenza dell'organismo con la conseguenza di una accelerazione dell'evento morte, del quale, quindi, "alla luce della concezione della equivalenza delle cause", la preesistente malattia fu concausa, non potendo rilevare che la anticipazione del decesso si fosse temporalmente limitata esclusivamente ad attimi rispetto al momento in cui questo sarebbe intervenuto in assenza dell'altra infermità. La affermazione non può trovare accoglimento almeno nei termini di assolutezza in cui viene formulata.
È noto che, per la individuazione del concetto di rapporto di causalità (o di imputazione causale dell'evento) - sul quale, nella dottrina, si registra una pluralità di opinioni apparentemente contrastanti - è necessario rifarsi ai criteri direttivi dettati dagli articoli 40 e 41 del codice penale, che, per la loro completezza e nella assenza di regole diverse altrove rinvenibili, assurgono a principi generali dell'ordinamento giuridico e sono quindi applicabili (pur se con i dovuti indispensabili adattamenti) anche nella materia civile e previdenziale.
La prima di tali norme esige che l'imputazione della responsabilità è subordinata alla condizione che l'evento dannoso o pericoloso sia la "conseguenza" dell'azione o dell'omissione dell'agente. È questa peraltro, secondo l'opinione generale, una generica affermazione della necessità di un nesso causale tra condotta ed evento, ricavandosi invece l'effettivo contenuto del principio di causalità nella disposizione immediatamente successiva nella quale si precisa, nel primo comma, che "il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento".
La lettura combinata delle due disposizioni consente di ritenere (e sul punto la dottrina appare concordemente orientata) che tra le varie teorie proposte per la individuazione della concezione della causalità, il legislatore ha recepito quella che è nota come la teoria "condizionalistica" o della condicio sine qua non, secondo la quale è "causa ogni condizione indispensabile al verificarsi di un determinato evento", introducendo, nel contempo, il principio della "equivalenza" in quanto espressamente equipara, sul piano della loro efficacia nella produzione dell'evento tutti gli antecedenti che si sono, a tale fine, resi necessari tra loro combinandosi, conseguendone che costituisce causa dell'evento finale qualsiasi antecedente che integri una delle condizioni che hanno determinato la lesione del bene protetto, applicandosi, nella ricerca della sussistenza di un rapporto di condizionamento tra antecedenti ed evento che rispetti l'esigenza della garanzia, il criterio inteso come "procedimento di eliminazione mentale" per il quale l'antecedente è condizione dell'evento se, attraverso un procedimento ricostruttivo da condursi ex post, essa, alla luce delle leggi dotate di validità scientifica nella specifica materia, non può essere eliminata senza che l'evento stesso venga meno. Ma, quanto a quest'ultimo, va ulteriormente precisato che, evidentemente, non può aversi riguardo al tipo di evento astrattamente considerato ma a quello che in concreto si è verificato, derivandone in conclusione che, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme a leggi dotate di validità scientifica - cosiddette leggi generali di copertura - portano all'evento quale verificatosi in concreto, restando inteso che sono leggi generali di copertura sia le leggi universali, che sono in grado di affermare che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verificazione di un altro evento, sia le leggi statistiche che si limitano, invece, ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento soltanto in una certa percentuale di casi, sicché il giudice che si avvalga del modello della sussunzione sotto leggi statistiche dirà che è "probabile" (ma deve trattarsi di probabilità di alto grado) che l'antecedente in questione abbia costituito, ceteris paribus, una condizione necessaria dell'evento (ex plurimis, Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 1990, Bonetti, in Foro it. 1992, II, 36; sez. IV, 17 dicembre 1993, Ianieri, in Riv. Pen. economia 1996, 56).
Nel caso di specie, non è in contestazione che la silicosi, dalla quale il EN era affetto, era totalmente inidonea, di per sè, a determinare il decesso del suo portatore o a costituirne condizione necessaria, essendo stato invece causato dal sopravvenuto carcinoma, rilevandosi peraltro, dal giudice di merito, che alla stessa dovesse riconoscersi ruolo di concausa, in quanto le menomate condizioni respiratorie del soggetto ne avevano indebolito l'organismo, derivandone, in sostanza, una diminuita capacità di difesa dello stesso con conseguente anticipazione dell'evento letale, non potendo interessare che questo si sarebbe ugualmente verificato, dovendo la sua accelerazione, sia pure minima, parificarsi alla sua diretta causazione.
Nei termini in cui è stato formulato e fermando la attenzione esclusivamente al campo squisitamente civilistico della indennizzabilità del danno, questo è un principio certamente esatto, se però riferito a fattispecie in cui sia fornita rigorosa dimostrazione della premessa, e cioè che lo stato morboso preesistente dovuto alla pregressa azione in danno del soggetto abbia effettivamente influito sulla entità dello stato morboso quello successivamente insorto determinandone una maggiore intensità aggressiva nei confronti dell'organismo già debilitato così da impedire una efficace tempestiva azione terapeutica per fare fronte alle conseguenze della causa sopravvenuta indipendente dalla prima. Questa Corte, intervenendo proprio nella specifica materia previdenziale, ha avuto modo di affermare costantemente che le conseguenze morbose di una infermità di natura professionale assumono il ruolo di concausa della morte del lavoratore cagionata da malattia sopravvenuta e indipendente dalla tecnopatia soltanto se, oltre ad aver prodotto la debilitazione dell'organismo, di per sè inidonea ad influire sul decesso con efficacia causale determinante, abbiano anche inciso sui caratteri della malattia sopravvenuta, accelerandone il decorso verso l'esito letale (Cass., 5 febbraio 1998, n. 1196; Cass., 25 maggio 1995, n. 5775; Cass., 12 febbraio 1990, n. 982). Ben si nota che due sono le condizioni richieste perché la precedente patologia, priva di carica letale, possa considerarsi concausa nella determinazione della morte avvenuta a opera della seconda ma dalla prima anticipata, richiedendosi non solo che l'organismo sia rimasto compromesso nella sua funzionalità e che tale compromissione abbia agevolato, nel suo momento di causazione dell'esito finale, la naturale carica aggressiva letale della nuova infermità, ma - ed è quello che più importa - che la infermità preesistente abbia negativamente inciso sulla gravità della seconda rendendo inutile la pratica terapeutica diretta a neutralizzarla o anche solo al mantenimento nel tempo della vita dei soggetto. Orbene, nella concreta fattispecie, il Tribunale ha ritenuto provato esclusivamente il primo momento, ciò facendo peraltro, in difformità dal parere scientifico, non sulla base di circostanze oggettivamente accertate ma ancorando il suo giudizio esclusivamente a opinioni personali, e ciò con motivazione insufficiente, in quanto, se pur fondate sui normali accadimenti, ben potrebbero non attagliarsi al caso particolare, tenuto conto delle considerazioni espresse sul punto dai due consulenti medico-legali che avevano escluso che fosse rimasta dimostrata la accelerazione della morte del EN, in tale senso potendo solo formularsi una ipotesi. Nulla poi ha osservato sul secondo e più importante aspetto, avendo totalmente trascurato di fornire ragione del perché dovesse ritenersi che la silicosi avesse influito sulla neoplasia, aggravandone gli effetti e il decorso, tenendosi conto in particolare, della diversa localizzazione delle due malattie sull'organismo e della intervenuta complicanza sulla seconda opera della emorragia, e, di conseguenza, delle residue possibilità di intervento terapeutico che potesse tardare il decorso di questa verso l'esito letale.
Si impone quindi, sotto entrambi i profili, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro Tribunale, che si designa in quello di L'Aquila che provvederà a colmare le lacune motivazionali e deciderà quindi nel rispetto dei principi di diritto sopra enunciato in tema di concetto di rapporto di causalità. Allo stesso Tribunale si demanda la statuizione sulle spese relative anche al giudizio di legittimità.
Resta evidentemente assorbito il secondo motivo del ricorso.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di L'Aquila.
Così deciso in Roma il 30 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 1999