Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2025, n. 5808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5808 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Numero registro generale 10874/2024 Numero sezionale 50/2025 Numero di raccolta generale 5808/2025 Data pubblicazione 05/03/2025
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Prima Presidente Presidente di Sezione
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Presidente di Sezione
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Presidente di Sezione
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto
Disciplinare Magistrati Illecito disciplinare di cui all'art.2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006
Consigliere Ud. 04/02/2025 P.U.
Consigliere
Consigliere
Cron.
R.G. n. 10874/2024
Consigliere
Rel. Consigliere
Sul ricorso iscritto al RG n. 10874/2024 proposto da: TI IN, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO BALICE;
contro
- ricorrente -
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE,
MINISTERO DELLA TIZIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 18/2024 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA, depositata il 03/04/2024.
Sez. U-RG 10874/2024 udienza pubblica 4.2.2025
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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal Consigliere SI FA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Gaetano Balice.
FATTI DI CAUSA
1. Il dott. Vincenzo CR è stato incolpato dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 109/2006, perché, nella qualità di giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, violando i propri doveri di correttezza e imparzialità nel trattare un procedimento penale assegnato al suo ufficio, pur in presenza di gravi ragioni di opportunità, aveva consapevolmente omesso di astenersi ai sensi dell'art. 52 c.p.p. Il procedimento penale era stato iscritto nei confronti di CE IL, tratto in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il quale era figlio di AU IL, persona con la quale il magistrato aveva un rapporto di confidenza e frequentazione. Secondo quanto ipotizzato nel capo di incolpazione, lo stesso giorno in cui si era tenuta l'udienza di convalida dell'arresto di CE IL il magistrato aveva concordato un appuntamento con AU IL, appuntamento che, per il complessivo tenore delle conversazioni intercettate, risultava essere finalizzato proprio a discutere della misura cautelare cui sottoporre il nominato CE IL. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con sentenza depositata il 15 settembre 2022, ha dichiarato il dott. dott. Vincenzo CR responsabile dell'illecito contestato, ha escluso l'applicabilità dell'esimente della scarsa rilevanza, di cui all'art.
3- bis d.lgs. n. 109 del 2006, e gli ha inflitto la sanzione disciplinare della
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sospensione dalle funzioni per anni due. 2.- La sentenza della Sezioni disciplinare è stata impugnata per cassazione dal predetto magistrato. Queste Sezioni Unite, con sentenza n. 8034 del 21 marzo 2023, hanno accolto il quarto motivo di ricorso, vertente sulla determinazione della sanzione da applicare nel caso di specie. In sintesi, le Sezioni Unite hanno rilevato come, nella determinazione in concreto della pena, la sentenza impugnata avesse espressamente considerato, in via esclusiva, il numero e l'oggetto dei precedenti disciplinari a carico del magistrato. Hanno rimarcato che il Giudice disciplinare si era disinteressato della gravità del fatto, mancando nella sentenza impugnata «la presa in considerazione di quell'indice fattuale di commisurazione della sanzione che è rappresentato dalla gravità dell'illecito considerato nelle sue componenti materiale e soggettiva». Hanno poi rilevato che la Sezione disciplinare, nella parte della pronuncia dedicata all'esame della fattispecie dell'illecito, non era giunta a ritenere che vi fosse stata una concreta incidenza delle interlocuzioni tra il magistrato e AU IL sul contenuto del provvedimento emesso dal primo;
le Sezioni Unite hanno osservato, inoltre, che la documentazione in atti dimostrava che lo stesso incolpato non era stato in alcun modo influenzato dal predetto AU IL: infatti il dott. CR aveva convalidato l'arresto di CE IL ed aveva emesso nei confronti del medesimo l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, indicando come luogo di espletamento della misura l'abitazione dei genitori, dove il padre non avrebbe voluto;
l'istanza del difensore dell'indagato con la quale si era chiesto di modificare l'indirizzo del luogo di detenzione era stata del resto rinunciata. Hanno aggiunto le Sezioni Unite che una rinnovata valutazione circa la misura della sanzione si imponeva pure sul versante della personalità dell'incolpato, avendo riguardo al fatto che la sentenza del Tribunale penale di Roma dell'11 gennaio 2019, con cui lo stesso
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era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 318, 319-ter e 321 c.p. e condannato alla pena di cinque anni di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ed estinzione del rapporto lavorativo con l'amministrazione di appartenenza
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sentenza
richiamata dalla Sezione disciplinare -, era stata integralmente riformata dalla pronuncia d'appello: con sentenza pubblicata il 6 dicembre 2022 la Corte di Roma, aderendo alle richieste del Procuratore Generale presso la detta Corte, aveva infatti assolto il dott. CR dal reato a lui ascritto con la formula «perché il fatto non sussiste». Le Sezioni Unite hanno concluso che anche la motivazione sulla personalità dell'incolpato doveva tener conto dell'assoluzione con ampia formula intervenuta in sede penale.
3. In ragione della disposta cassazione il giudizio è stato rinviato alla Sezione disciplinare. Questa, con sentenza depositata il 3 aprile 2024, ha irrogato all'incolpato la sanzione disciplinare della perdita di anni uno di anzianità. 4.- Per la cassazione della pronuncia ricorre per cassazione, con un unico motivo di impugnazione, il dott. CR. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 627 c.p.p., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), e 546 c.p.p., e degli artt. 5 e 19 d.lgs. n. 109/2006. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura non si sarebbe uniformata, in sede di rinvio, al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte, né avrebbe considerato l'inquadramento giuridico del caso concreto operato nella pronuncia rescindente. Inoltre, la sentenza sarebbe mancante di motivazione, ovvero munita di una motivazione apparente con riguardo al tema della corretta proporzione tra il fatto e la sanzione applicata. L'istante lamenta altresì la violazione dell'art. 627, comma 3,
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c.p.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e). La Sezioni disciplinare sarebbe incorsa in un travisamento del fatto ritenendo, diversamente da quanto conclamato dalle Sezioni Unite, che l'incontro di AU IL fosse avvenuto prima, non dopo l'adozione della misura cautelare nei confronti del figlio CE. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non darebbe conto della gravità della condotta illecita e della particolare intensità del dolo. Inoltre, dagli atti del procedimento si ricaverebbe <<che il giudice CR aveva già provveduto in ordine alla misura cautelare applicata al figlio del AU IL, allorquando questi cercò ed ebbe con lui un abboccamento». Nella graduazione della sanzione si sarebbe trascurato di considerare che il provvedimento non era stato influenzato dal rapporto di frequentazione tra il magistrato e il predetto IL. La Sezione disciplinare non avrebbe inoltre tenuto nella debita considerazione la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva fatto venir meno il riconoscimento della responsabilità penale del Tribunale: riconoscimento che aveva inciso pesantemente sulla sanzione disciplinare applicata nella sentenza poi cassata. Ha aggiunto il ricorrente che l'assenza di risonanza dell'episodio nell'ambiente giudiziario e nel pubblico avrebbe dovuto indurre la Sezione disciplinare a giudicare di minima gravità l'addebito, con conseguente applicazione di una proporzionata sanzione. Ha, infine, dedotto che nessun malevole e deplorevole intento era stato individuato a fondamento della mancata astensione: la condotta del magistrato risulterebbe così connotata da <<mera leggerezza e, comunque, dalla piena consapevolezza che nessuna influenza poteva su di lui essere esercitata dalla conoscenza con il genitore dell'arrestato». 2.- La pronuncia di cassazione da cui ha tratto origine il giudizio di rinvio ha fatto applicazione del principio, più volte enunciato da queste Sezioni Unite, per cui, ove sia riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato, la Sezione disciplinare del CSM
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deve scegliere la sanzione da applicare secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto: in base a tale regola, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari (Cass. Sez. U. 4 luglio 2012, n. 11137; Cass. Sez. U. 8 aprile 2022, n. 11457; Cass. Sez. U. 9 ottobre 2023, n. 28263). Tanto spiega il rilievo accodato, nella sentenza n. 8034 del 2023, agli elementi di giudizio costituiti dalla gravità dei fatti nella loro dimensione oggettiva, all'elemento psicologico e alla personalità dell'incolpato; e tanto spiega, simmetricamente, l'inadeguatezza, proclamata nella stessa pronuncia, di una valutazione del profilo sanzionatorio basata, in via esclusiva, sul numero e sull'oggetto dei precedenti disciplinari a carico dell'incolpato.
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3. La decisione resa in sede di rinvio ha fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato, rapportando la sanzione da irrogare alla consistenza oggettiva dell'illecito disciplinare, all'atteggiamento psicologico del magistrato e alla personalità professionale dello stesso. La Sezioni disciplinare, evocando un'espressione contenuta nella prima sentenza di merito - e senza con ciò travalicare la decisione delle Sezioni Unite, alla quale era evidentemente estraneo il compito di formulare alcun apprezzamento di fatto quanto alla vicenda sottoposta al suo esame - ha in particolare rimarcato i rapporti di «allarmante familiarità» tra il magistrato e AU IL, padre dell'indagato, sottolineando il linguaggio assolutamente colloquiale usato dai due, le
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molteplici loro frequentazioni e, in definitiva, l'esistenza di «legami forti che avrebbero dovuto indurre l'incolpato ad astenersi <in presenza di circostanze obiettivamente idonee a generare il sospetto dell'assunzione di una decisione non ispirata a fini strettamente istituzionali ma mossa da ragioni di interesse personale proprio e/o altrui»: tanto più - è precisato nella sentenza - avuto riguardo al caso di specie, in cui <<erano in gioco delicatissimi profili attinenti alla libertà personale dell'indagato, accusato di un grave delitto in materia di sostanza stupefacente, in relazione ai quali occorreva, da subito, prendere le distanze, data la sussistenza in fatto della situazioni generative di sospetto» indicate. Con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, la Sezione disciplinare ha evidenziato come il dott. CR, pur avendo assoluta conoscenza dei forti legami intercorrenti con AU IL, quale genitore del soggetto che sarebbe stato destinatario della misura cautelare richiesta, aveva deliberatamente omesso di proporre l'istanza di astensione attraverso una condotta connotata da sicura intenzionalità quanto alla violazione dell'obbligo di astensione nel caso di interesse. In relazione alla personalità dell'incolpato, il Giudice disciplinare ha infine ricordato che il dott. CR era già stato destinatario, in distinti procedimenti disciplinari, delle sanzioni dell'ammonimento, della sospensione dalle funzioni per anni due, con trasferimento d'ufficio, e della perdita di anzianità di mesi sei. La Sezione disciplinare del CSM ha dunque ritenuto che, in considerazione del comportamento tenuto dall'incolpato, il quale era portatore <<di disdoro all'ordine giudiziario con lesione effettiva del prestigio della magistratura», risultava essere proporzionata la sanzione della perdita di anzianità per un anno: misura, questa, giustificata alla luce della gravità del fatto complessivamente inteso, dell'intensità dell'elemento psicologico sotteso e della personalità professionale dell'incolpato, del tutto idonea e conforme al disvalore
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della condotta concretamente posta in essere», visto che quella in esame risultava essere <sempre a stare solo ai precedenti definitivi [...], la quarta vicenda che esita[va] con una sentenza di condanna nei confronti del dott. CR». 4. - A fronte di tale giudizio, conformato, come si vede, ai principi sopra richiamati, le censure sollevate sfuggono al sindacato di legittimità. Infatti, la valutazione della gravità dell'illecito, anche in ordine al riflesso del fatto oggetto dell'incolpazione sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell'istituzione, nonché la determinazione della sanzione adeguata, rientrano negli apprezzamenti di merito attribuiti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico- giuridici (per tutte: Cass. Sez. U. 8 aprile 2009, n. 8615; Cass. Sez. U. 9 novembre 2009, n. 23671; Cass. Sez. U. 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. Sez. U. 10 novembre 2021, n. 33001); in particolare - come riconosciuto dalla stessa Cass. Sez. U. 21 marzo 2023, n. 8034, con cui è stata cassata la prima sentenza di merito resa con riguardo all'illecito in esame, la scelta, da parte della Sezione disciplinare del CSM, della sanzione da applicare secondo il criterio della proporzionalità all'incolpato, e, cioè, in misura adeguata alla concreta fattispecie disciplinare, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso, costituisce un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione sia congrua e immune da vizi logico- giuridici. 5.- La doglianza motivazionale non si confronta, nel resto, con i principi costantemente enunciati da questa Corte. Invero, il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura
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degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché è estraneo al sindacato di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. introdotta dalla I. n. 46 del 2006 (Cass. Sez. U. 19 marzo 2019, n. 7691; in senso conforme, non massimate in CED sul punto, di recente: Cass. Sez. U. 14 maggio 2024, n. 13319; Cass. Sez. U. 10 settembre 2024, n. 24283: Cass. Sez. U. 4 dicembre 2024, n. 31016). Ebbene, la sentenza impugnata è basata su argomenti fattuali del tutto coerenti e appropriati rispetto ai quali i rilievi difensivi sollecitano una non consentita rivalutazione in fatto.
7. In merito ai restanti rilievi specificamente formulati dal ricorrente può osservarsi, in breve, quanto segue. 8.- La deduzione basata sulla successione temporale tra il colloquio del dott. CR con AU IL e l'adozione della misura cautelare è priva di concludenza, visto che la Sezioni disciplinare non ha inteso affermare che l'interlocuzione abbia influito sulla decisione circa la misura cautelare (ciò che è stato del resto espressamente escluso dalla sentenza n. 8034 del 2023, come si è avuto modo di precisare): il nucleo argomentativo circa il comportamento materiale è rappresentato dalla mancata astensione in una situazione che rendeva particolarmente grave quella condotta omissiva. Il fatto che l'atto giudiziario non sia stato condizionato dal rapporto di frequentazione tra l'incolpato e IL è, poi, circostanza priva di decisività proprio in quanto quel che rileva, in questa sede, è la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione: condotta, questa, idonea in sé ad integrare la fattispecie di illecito contestata. Occorre infatti considerare che l'illecito di cui all'art. 2, comma 1,
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lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006 si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per essere un illecito di pura condotta, che viene integrato dalla sola condotta commissiva di partecipazione, da parte del magistrato, ad una attività d'ufficio rispetto alla quale sussisteva l'obbligo di astensione, senza necessità che da tale comportamento derivi altresì uno sviamento di potere o un vantaggio per sé o per il terzo del cui interesse il magistrato si sia reso indebitamente portatore, e, sotto il profilo subiettivo, per la mancanza del dolo specifico, essendo al riguardo sufficiente la consapevolezza, nell'agente, della sussistenza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l'ordinamento esige che egli si astenga dal compimento di un determinato atto, non occorrendo uno specifico intento di favorire o danneggiare una delle parti. (Cass. Sez. U. 3 settembre 2020, n. 18302, secondo cui, in conseguenza, ai fini della configurazione del predetto illecito ad opera del magistrato del pubblico ministero, rileva esclusivamente l'omessa astensione in presenza di un conflitto, anche solo potenziale, tra l'interesse pubblicistico al perseguimento dei fini istituzionali di giustizia ad esso affidati dall'ordinamento e l'interesse alieno a tali finalità, privato o personale di cui egli sia portatore in proprio o per conto di terzi, non essendo altresì necessaria l'effettiva realizzazione di tale ultimo interesse). Quel che rileva è, dunque, in fattispecie come quella in esame, il rapporto di frequentazione, tale da rivelare uno stretto e risalente legame, suscettibile di intaccare, per il modo e l'intensità che lo connota, la serenità e capacità del giudice di essere imparziale, ovvero di ingenerare il sospetto che egli possa rendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali e diretta, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare i destinatari (cfr. Cass. Sez. U. 28 gennaio 2019, n. 2301, con riferimento all'ipotesi delle <<gravi ragioni di convenienza» prevista dall'art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p., con riguardo a un caso in cui veniva in questione il rapporto di frequentazione tra il giudice e il difensore della parte nel processo
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penale).
9. - A fronte della qualificazione come illecito di pura condotta della fattispecie disciplinare del cit. art. 2, comma 1, lett. c), si rivela priva di rilievo anche la dedotta «assenza di risonanza dell'episodio nell'ambiente giudiziario e nel pubblico>>: tale evenienza, oltretutto, non solo è sprovvista di riscontro, ma si mostra contrastante con l'accertamento della Sezione disciplinare, la quale ha espressamente rilevato che il comportamento tenuto dal dott. CR era risultato lesivo del prestigio della magistratura. 10. Da ultimo, non risponde al vero che la Sezione disciplinare abbia pretermesso il dato dell'avvenuta riforma della sentenza del Tribunale penale di Roma che aveva condannato il ricorrente per corruzione, dal momento che la sentenza impugnata ha dato puntualmente atto dell'assoluzione del dott. CR della detta imputazione, in grado d'appello (pag. 15 della sentenza impugnata). 11. - Il ricorso è dunque respinto. 12. - Non deve statuirsi sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite
Civili, in data 4 febbraio 2025. Il Consigliere estensore Massimo Falabella
La Presidente Margherita Cassano
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