Sentenza 24 febbraio 2026
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- 1. Detenuto e poi assolto: nessun indennizzo se la condotta ha ingenerato l’erroreAccesso limitatoMaria Teresa Caputo · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 7301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7301 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provedimento, a arma del- Tart. 52 del DLvo n. 196 del 2003
IL CANCELLIERE
07301-26
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
EMANUELE DI SALVO MARIA TERESA ARENA ANNA LUISA ANGELA RICCI MARINA CIRESE
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente-
-Relatore -
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ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
Sent. n. sez. 32/2026 CC - 13/01/2026 R.G.N. 33252/2025
CE FR nato a [...] || 05/01/1956 avverso l'ordinanza del 30/01/2024 della Corte d'appello di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del sostituto Assunta Cocomello, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Firenze ha rigettato la richiesta di riparazione presentata nell'interesse di FR CE con riferimento alla detenzione da costui subita dall'8 novembre 2011 al 22 novembre 2011, nell'ambito di un procedimento penale in cui gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 3 n. 8 e 4 legge 20 febbraio 1958 n. 75 e 12, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998 n. 286. Secondo la contestazione di cui alle imputazioni, egli, in qualità di gestore di un night club, avrebbe favorito e sfruttato la prostituzione di diverse ragazze che ivi lavoravano come entraineuse. Il Tribunale di Lucca in data 10 novembre 2015 aveva condannato CE alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello, in ribaltamento della sentenza di primo grado, lo aveva assolto con la formula perché il fatto non sussiste in ordine a tutte le imputazioni con sentenza divenuta irrevocabile il 30 luglio 2021. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, ravvisando nella condotta del ricorrente la condizione ostativa della colpa grave.
2. Avverso l'ordinanza di rigetto, il richiedente, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla sussistenza della condizione ostativa. Il difensore rileva che i comportamenti contestati a CE come caratterizzati dalla colpa grave (ovvero l'aver egli tollerato che molte delle dipendenti del locale da lui gestito si intrattenessero con i clienti durante l'orario di lavoro e al di fuori del locale per compiere atti sessuali e l'aver egli preteso, in ragione di ciò, un corrispettivo per le "consumazioni mancate") erano gli stessi comportamenti che, secondo il giudice della cautela e secondo il Tribunale, valevano ad integrare il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condizione ostativa. Il difensore rileva che il quadro indiziario posto a fondamento della misura era lo stesso che aveva indotto la Corte di appello ad assolvere il ricorrente, sicché le condotte da lui poste in essere non avrebbero potuto indurre in errore il giudice della cautela Si sarebbe prodotta, secondo il ricorrente, una inammissibile dicotomia, tesa ad una nuova valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati. La Corte non avrebbe spiegato in che senso tali comportamenti erano connotati da colpa grave e non
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avrebbe tenuto conto che la colpa grave, appunto, deve essere esterna e ulteriore rispetto alla fattispecie incriminatrice e non può coincidere con essa. Il sistema descritto nel procedimento era, all'epoca del fatto (2011), ampiamente diffuso nelle prassi di tutti i night di Italia e aveva dato luogo già alla sentenza di assoluzione del Gup del Tribunale di Pisa in data 10 marzo 1997 in una fattispecie identica a quella in esame.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Assunta Cocomello, ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite della Avvocatura dello Stato, ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere rigettato.
2. La Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, prendendo le mosse dalla ricostruzione dei fatti come accertata nella sentenza assolutoria, ha rilevato: - che CE era gestore di un night club in Altopascio nel quale lavoravano come entraineuse diverse ragazze, prevalentemente provenienti dai paesi dell'est Europa, assunte regolarmente;
che le dipendenti, secondo quanto previsto nel contratto di assunzione, non potevano compiere atti sessuali con i clienti all'interno del locale, ma dovevano solo intrattenerli, ballando e conversando con loro: gli avventori, per ogni mezz'ora trascorsa nel locale in compagnia delle ballerine, dovevano pagare una consumazione del costo di 25 euro;
che dipendenti era, invece, consentito allontanarsi dal locale con i clienti in orario di lavoro, oppure presentarsi più tardi al lavoro per intrattenersi al di fuori del night club con i clienti e eventualmente prostituirsi: in tal caso il cliente doveva pagare al locale il corrispettivo delle consumazioni non pagate e cioè 25 euro ogni mezz'ora; che CE era solito lamentarsi se il compimento degli atti sessuali avveniva di pomeriggio, ovvero al di fuori dell'orario di lavoro delle dipendenti, in quanto, in tale caso, egli non poteva pretendere il corrispettivo del mancato guadagno collegato alle consumazioni dei clienti nel club. La Corte, dunque, ha qualificato la condotta di CE, consistita non solo nel tollerare la prassi delle dipendenti di appartarsi in orario di lavoro per compiere
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atti sessuali con i clienti, ma anche nell'esigere il corrispettivo delle cosiddette consumazioni mancate, come gravemente colposa e ostativa alla riparazione, in quanto tale da aver creato l'apparenza del reato per il quale era stata applicata la misura cautelare.
3. Entrambi i motivi, attinenti alla sussistenza della condizione ostativa, sono infondati, in quanto il percorso argomentativo adottato appare esente da censure. Da un punto di vista generale, si osserva che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663 Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Rv. 285069 01). A tal fine, peraltro, il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Rv. 274350; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039 ). Il giudice deve esaminare e apprezzare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Rv. 276458).
3.2 A tali principi, come detto, si è uniformata la Corte di appello, richiamando dati di fatto accertati nel processo di merito e valutando, con motivazione non manifestamente illogica, tali dati come sintomatici di un comportamento gravemente colposo del richiedente la riparazione.
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L'obiezione del ricorrente, secondo cui egli era stato assolto da tutti i delitti a lui ascritti, essendo stato ritenuto che quei comportamenti, pur provati nel loro accadimento fattuale, non valessero a integrare i reati a lui ascritti, è inconferente, posto che, come detto, il piano della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nella fase cautelare è differente rispetto a quello affermazione della penale responsabilità: il giudice della riparazione è tenuto a valutare condotte gravemente colpose o dolose, causali o concausali rispetto alla adozione della misura cautelare, ovvero condotte che, con riguardo al tipo di giudizio rimesso al giudice della cautela, abbiano creato un'apparenza di reato, a nulla rilevando che quegli stessi elementi siano stati ritenuti dal giudice del merito insufficienti a fondare una pronuncia di condanna. L'evenienza che il ricorrente stigmatizza come indicativa di un vizio della valutazione operata dai giudici di merito, a ben vedere, è fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246). In tal senso, dunque, non risponde al vero che la colpa grave debba essere "esterna" rispetto alla condotta qualificata dal giudice della cautela come reato, ben potendo con essa coincidere, con l'unico limite che deve riferirsi a comportamenti che non siano stati esclusi nella ontologica essenza dal giudice del merito. Infondato è anche il rilievo per cui la Corte non avrebbe spiegato in che senso la condotta di CE fosse gravemente colposa. I giudici, infatti, hanno valorizzato la condotta consistita nell'avere egli tratto profitto dall'attività sessuale delle ragazze che lavoravano nel suo locale, attraverso la pretesa della corresponsione di una somma di denaro pari al costo della consumazione che i clienti avrebbero dovuto ordinare. Infine, per le ragioni già evidenziate, inconferente è il richiamo alla pronuncia assolutoria del giudice di merito per analoga e coeva vicenda a quella in cui è stato coinvolto il ricorrente, dovendosi ribadire che l'indagine rimessa al giudice della riparazione e quella rimessa al giudice del merito si muovono su piani differenti e impegnano differenti criteri di valutazione.
4. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.
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Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente.
Deciso il 18 novembre 2025.
Il Consigliere tensore
ATLAN Beer
Il Presidente Emanuele Di Salvo
In caso di diffusione del provvedimento si dovranno omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs n. 196/2003, in quanto imposto dalla legge
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 099: 24/02/2076
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa free Caliendo