Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBI00667 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 6193/98 Consigliere Cron..1314 Dott. Mario PUTATURO DONATI - Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 06/10/00 ConsigliereDott. Giovanni MAMMONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 ES EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA | 1.8 GEN 2001 IL CANCELLIERE CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRINI MARIA C, che lo rappresenta e difende, CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO- SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - intimato UFFICIO COME avverso la sentenza n. 1401/97 del Tribunale di Rilasciata capia legale al Sig. 2000 PALERMO, depositata il 16/05/97 R.G.N. 493/95; per diritti L. il 2.2 GEN 2001 $4030 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Corrado Richiesta copia studio dal Sig. D'AMATL GUGLIELMUCCI;
3000 per diritti 23 GEN. 2001 udito l'Avvocato ALESSANDRINI;
-- IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CANCELLER A -2- " SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GI SI, dipendente della spa Ferrovie dello Stato con profilo professionale di revisore superiore (cat.7), ha richiesto l'inquadramento nella categoria superiore (8) con profilo professionale revisore di 1 classe. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 16.5.97 ha confermato la decisone di rigetto del ET . Esso premesso che il profilo rivendicato,di cui al d.m. 1085/85 prevede: attività tecniche, contabili, di gestione, studio, verifica e controllo, che richiedono conoscenze e capacità professionali notevoli coordinamento di settori di lavoro e dirigenza di unità operative a livello di reparto - svolgimento e coordinamento di attività nel settore dell'informatica applicata alla circolazione dei treni e dei veicoli nonché al trasporto di merci e dei viaggiatori. Secondo il Tribunale dal confronto con il profilo di revisore superiore (cat.7) si evince che, rispetto ad esso, i caratteri di differenziazione del lavoratore di liv.8 sono: -funzione di gestione ,studio, verifica e controllo richiedenti notevoli capacità professionali dirigenza di unità lavorative a livello di reparto - coordinamento di attività di istruzione professionale. Dalla prova testimoniale non sono emerse, secondo il Tribunale, in modo assoluto, attività riportabili a quelle predette,in particolare a quelle di attività di dirigenza e H coordinamento che sono proprie della cat.8, come si rileva anche dalla relativa declaratoria contrattuale. Nell'attività del sign. SI, consistenti in verifiche contabili da effettuarsi sulla base di disposizioni di carattere generale, difettano i requisiti di autonomia decisionale e di dirigenza e di coordinamento. Il sign. SI chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo. Egli ha anche presentato memoria". MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1362 cc in quanto applicabile con riferimento al d.m. 1085/85 e al ccnl 1987/1989; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
violazione dell'art.2103 cc.; violazione e/o falsa ed errata applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia. Violazione e falsa ed errata interpretazione ed applicazione delle norme contrattuali . Secondo il ricorrente il Tribunale ha errato perché : ha fatto riferimento al dm 1085/85 e non al ccnl 87/89 ed alle successive declaratorie 2.7.91 ha ritenuto che per conseguire il profilo rivendicato dovessero concorrere tutte le - connotazioni nello stesso previste,non essendo sufficiente,quella pur riconosciuta al ricorrente (verifiche richiedenti notevoli capacità),laddove le stesse hanno un valore meramente esemplificativo. Ни - E'evidente l'impossibilità di svolgere congiuntamente le predette attività. Questo ,essenzialmente, il nucleo centrale della censura rivolta alla decisione impugnata. Essa è infondata. Essa addebita infatti alla sentenza del Tribunale un contenuto decisionale che la stessa non ha affatto.
1- Non risulta da alcun punto della decisone impugnata che il Tribunale abbia riconosciuto l'esistenza, nella professionalità del ricorrente, del primo dei profili ,ad avviso dello stesso, connotativi della superiore categoria rivendicata;
non attribuendola al ricorrente perché con esso non concorrevano gli altri due profili, indispensabili per l'attribuzione della categoria rivendicata.
2- Risulta, al contrario, che il Tribunale, in base alle mansioni espletate dal ricorrente, ha riscontrato che nelle stesse non ricorreva alcuno dei profili connotativi della cat.8. 3- In particolare, difettava qualsiasi attributo di dirigenza di unità operative o dell'attività di altro personale e quindi v'era assenza di attività dirigenziali, ritenuta peculiare connotazione della categoria superiore. L'addebito mosso al Tribunale è quindi fondato su un impianto decisionale inesistente nella decisione impugnata. Per tale ragione alcuna incidenza ha nel presente giudizio la sentenza n.7908/99 che ha accolto il ricorso esistendo nella fattispecie in esame i punti decisionali che, nella G 0193/98 presente controversia la ricorrente, erroneamente attribuisce alla decisione impugnata. Il ricorso va, di conseguenza, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla spese. Roma 6 ottobre 2000 IL Consigliere es. Poredo Guglee Il Presidente Stelleде е IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 18 BEN. 2001 oggi, I A LABORATORE D 0 A 3 DL S M 1 , CAS E 3 S DI CANCELLERIA . R O 5 A P T L U T S R L . , O A A N ' B S L I E L 3 P D 7 E S - D I A 8 I - T N S 1 S G 1 N O O E P S E A M I I D G A E G A , E D O O L T E R T T T I S A R I N I L E G L S D E E E R O D