Sentenza 3 aprile 2013
Massime • 1
La minaccia ad un testimone integra gli estremi del reato previsto dall'art. 336 cod. pen., in quanto il teste acquista la qualità di pubblico ufficiale al momento della citazione e la conserva prima, durante e dopo l'esame, indipendentemente dalla prestazione del giuramento.
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L'art. 51 Codice Deontologico Forense – rubricato "La testimonianza dell'avvocato" - è collocato all'interno del Titolo IV, il quale a sua volta è rubricato "Doveri dell'avvocato nel processo". Tale Titolo, infatti, racchiude tutti quelli che sono gli obblighi gravanti sull'avvocato, sia nei confronti degli altri colleghi, che nei confronti dei magistrati e dei propri e altrui clienti. Per comprendere appieno il significato di questa norma, è necessario passare in rassegna ogni singolo canone, sì da evidenziare i punti salienti sui quali merita compiere una riflessione. Il canone primo dell'art. 51 Codice Deontologico Forense prescrive: "L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, …
Leggi di più… - 2. Concussione: paga la persona informata sui fatti per dichiarare il falso alla polizia, assolto.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima Non integra gli estremi del delitto di concussione la condotta di chi remunera una persona informata sui fatti per le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, non rivestendo detta persona la qualifica di pubblico ufficiale (Cassazione penale , sez. VI , 30/05/2018 , n. 39280). Fonte: CED Cassazione Penale 2019 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 30/05/2018, (ud. 30/05/2018, dep. 30/08/2018), n.39280 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di C.P.G. propone tempestivo ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Torino, pronunciando sulle contrapposte impugnazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2013, n. 25150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25150 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2013 |
Testo completo
25150/13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - SENT. n. sez. 616 Adolfo Di Virginio Francesco Paolo Gramendola PU - 3/4/2013 Arturo Cortese R.G.N. 3229/12 Giorgio Fidelbo Relatore - Pierluigi Di Stefano ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) PI TE, nato ad [...] il [...], 2) IN TE, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 17 gennaio 2011 emessa dalla Corte d'appello dell'Aquila; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Alfredo Montagna, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avvocato Alfredo Besi, anche in sostituzione dell'avvocato Antonello Carbonara, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa il 23 marzo 2009 dal Tribunale di Avezzano e appellata da PI e IN TE, ha ridotto la pena e confermato la loro responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 336 c.p., per avere minacciato NE De CA, chiamata a testimoniare in un procedimento civile, intimandole di non presentarsi davanti al giudice.
2. Entrambi gli imputati, tramite i comuni difensori, hanno presentato ricorso per cassazione deducendo l'erronea applicazione dell'art. 336 c.p., sia sotto il profilo oggettivo, in quanto sarebbe mancante l'elemento della minaccia, sia sotto il profilo soggettivo, per difetto assoluto del dolo, inoltre hanno escluso che la De CA avesse la qualifica di pubblico ufficiale. Successivamente, i difensori dei due imputati hanno depositato motivi aggiunti, in cui hanno specificato i motivi proposti: in particolare contestano che alla De CA possa riconoscersi la qualifica di pubblico ufficiale in quanto testimone, dal momento che non risultava ancora citata a comparire;
inoltre, rilevano l'inammissibilità della costituzione come parte civile di DO PI, quale soggetto interessato alla serena deposizione della testimone. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il motivo con cui i ricorrenti assumono l'insussistenza del reato per mancanza degli elementi costitutivi è manifestamente infondato. La sentenza ha evidenziato che il comportamento posto in essere dagli imputati, seppure in assenza di parole intimidatorie o di espliciti gesti, era in concreto idoneo a ingenerare nella De CA un timore, in grado di limitare la sua libertà psichica;
a conferma di questa valutazione i giudici hanno riportato la stessa dichiarazione resa in dibattimento dalla persona offesa che ha confermato l'effetto perturbatore subito a seguito della frase pronunciata e del contegno tenuto dagli imputati in quell'occasione. 2 3.2. Riguardo al motivo con cui si assume la mancanza della qualità di pubblico ufficiale in capo alla De CA si rileva che non risulta essere stato dedotto in appello. In ogni caso, si tratta di motivo manifestamente infondato, in quanto la sentenza ha fatto una corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la minaccia ad un testimone integra gli estremi del reato di cui all'art. 336 c.p. in quanto il teste acquista la qualità di pubblico ufficiale al momento della citazione e la conserva prima, durante e dopo l'esame, indipendentemente dalla prestazione del giuramento (Sez. VI, 4 marzo 1989, n. 8412, Piserchia).
3.3. Quanto alla doglianza contenuta nei motivi aggiunti, con cui si contesta la legittimazione di DO PI a costituirsi come parte civile, si osserva che si tratta di una questione posta tardivamente e, inoltre, non dedotta nei motivi di appello.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, a versare una somma in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, a versare la somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Adolfo Di Virginio Giorgio Fidelbo Я прікл DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 7 GIU 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 3