Sentenza 10 febbraio 2004
Massime • 1
In materia di sostanze alimentari il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare. Pertanto deve ritenersi non genuino il formaggio "grana padano"confezionato con latte termizzato in quanto tale procedura, non è contemplata dalle disposizioni che regolano il riconoscimento della denominazione di origine con riferimento ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche merceologiche e, inoltre, priva il prodotto dei microrganismi la cui presenza nel processo di maturazione consente, tra l'altro, di distinguere il formaggio in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2004, n. 23276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23276 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo S. - Presidente - del 10/02/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 222
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 11661/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RL PA MA, n. a Busalla (GE) il 6/5/1941;
avverso la sentenza del 8/1/2003 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv.to Riccardo Ricotti, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8.1.2003 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 4.3.2002 del Tribunale monocratico di Pavia, ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di GI IA PA MA in ordine al reato di cui:
- all'art. 516 cod. pen. poiché, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. "GI LE & C. - Industrie casearie", poneva in commercio formaggio "grana padano" non genuino, in quanto privato in parte dei propri elementi nutritivi e trattato in modo tale da variarne la composizione naturale (U formaggio, con data di produzione settembre 1995, era stato prodotto con latte sottoposto a termizzazione che aveva ridotto l'attività fosfatasica) - acc. in Carbonara Ticino, il 19.11.1996;
e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 517 bis cod. pen., con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, determinava la pena principale in euro 600,00 di multa, confermando l'ordine di pubblicazione della sentenza per estratto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la GI, la quale ha eccepito: "la insussistenza di un esplicito divieto di uso del latte termizzato nella produzione del formaggio Sgrano padano" e dell'obbligo di utilizzo di latte crudo;
L'erronea applicazione della legge n. 125/1954, del D.P.R. n. 1269/1955 e del Regolamento n. 2081/1992 del Consiglio CEE;
- difetto di correlazione tra accusa e sentenza, poiché il capo di imputazione si riferiva ad un campione tratto da una sola forma di grana prodotta nel settembre 1995, mentre la condanna riguarderebbe l'intera produzione di formaggio, che si assume avvenuta utilizzando il metodo non consentito;
"mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di ricostruzione del fatto;
- l'insussistenza dell'elemento essenziale della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 516 cod. pen., consistente nella "messa in commercio della sostanza alimentare", poiché la forma di formaggio da -cui era stato tratto il campione analizzato non era stato venduto e non poteva essere venduto m quanto si trovava ancora nel magazzino di stagionatura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. I giudici del merito hanno accertato, in punto di fatto, che:
- i Carabinieri del N. A.S. di Cremona, in occasione di un controllo eseguito il 19.11.1996 presso lo stabilimento caseario della s.r.l. "GI LE et C", individuavano nella linea di produzione del formaggio "grana padano" un termizzatore destinato a termizzare il latte impiegato nel processo produttivo (cioè a sterilizzare la flora batterica, la cui presenza costituisce invece elemento essenziale e caratteristtco di tale formaggio);
- il campione, prelevato da una forma prodotta nel settembre 1995, veniva sottoposto ad analisi, che ne riscontrava un'attività fosfatasica inferiore a quella prevista dai disciplinari (interno e comunitario) dt produzione.
2. L'art. 2 della legge 10.4.1954, n. 125 (Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi) riconosce come "denominazioni di origine" quelle "relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali leali e costanti e le cui caratteristiche merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione",
Il D.P.R 30.10.1955, n. 1269 (Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi) condiziona la tutela della denominazione "grana padano" ad uno specifico metodo di lavorazione indicato nella formula "formaggio semigrasso s pasta dura, cotta ed a lenta maturazione, prodotto con coagulo ad acidità di fermentazione, da latte di vacca la cui alimentazione base è costituita da foraggi verdi o conservati, proveniente da due mungiture giornaliere, riposato e parzialmente decremato per affioramento". In proposito il Ministero delle politiche agricole ha evidenziato (con ministeriale dell'1.10.1998) la non appartenenza della termizzazione al procedimento tradizionale di produzione del formaggio Grana padano", specificando che, all'epoca dell'emanazione del DPR. n. 1269/1955, la tradizionalità delle strutture non consentiva "di effettuare trattamenti termici che comunque non erano sicuramente diffusi secondo quanto evidenziato dalle fonti specialistiche e che, quindi, non sono stati fatti oggetto originariamente di disposizioni specifiche".
Il Regolamento 1107/1996 della Commissione CE (relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e dette denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del Regolamento CEE n. 2081/1992) - che ha concesso, in data 12 giugno 1996, la registrazione della denominazione "grana padano" - ha definito il procedimento di ottenimento secondo una scansione di fasi che indica chiaramente il recepimento, in sede comunitaria, della metodologia originaria, già definita in conformità agli usi leali e costanti vigenti al tempo del riconoscimento da parte dello Stato italiano. La registrazione comunitaria, in sostanza, ha accordato tutela alla definizione della metodologia già fissata in ambito nazionale e questa aveva avuto, come presupposto indefettibile stabilito dalla legge n. 125/1954, la osservanza di quegli "usi leali e costanti" che escludevano appunto la termizzazione.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il divieto di impiego di latte termizzato (o pastorizzato) nella lavorazione del formaggio "grana padano", sul rilievo che la termizzazione non rientra nel procedimento tradizionale di produzione, implicando temperature superiori a quelle previste in occasione della concessione, da parte della Commissione europea, della registrazione della denominazione (C. Stato, decisione 18.10.1999, n. 1427/R, soc. G.I.
contro
Consorzio F.G,. Ministero politiche agricole) e con tale decisione ha posto in evidenza che il direttore generale 6^ - Agricoltura della Commissione europea (con nota del 25.7.1997) ebbe a rilevare che la caratteristica di latte crudo della materia prima impiegata nella produzione del "grana padano", sebbene non specificata, è insita nella progressione delle fasi di lavorazione descritte nella "Breve storia della tecnologia del grana padano" che accompagnava il disciplinare di produzione.
Il Consorzio per la tutela del formaggio "grana padano" - la cui attività, ancorché svolta da ente privatistico, volontariamente costituito dagli imprenditori del settore, comporta l'esercizio di una pubblica funzione in base all'art. 7 della legge n. 125/1954, poiché ad esso, con il decreto interministeriale 23.3.1957, è stato affidato l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio stesso - ha sempre e reiteratamele ribadito, nelle direttive impartite "a tutela della qualità", che la tradizione produttiva del formaggio in questione richiede l'impiego del solo latte crudo e più volte ha espressamente escluso che possa farsi ricorso al procedimento di termizzazione.
Solo per un limitato periodo di tempo, dal 22.3.1995 al 30.6.1996, il Consorzio ha consentito in via sperimentale ad alcune aziende di sottoporre (sotto il diretto controllo di una Commissione scientifica) una parte del latte destinato alla produzione del "grana padano", fino ad un massimo del 50%, ad un blando trattamento termico. Le relative disposizioni prescrivevano comunque;
- il mantenimento dell'attività fosfatasica del formaggio almeno eguale e non inferiore a 100.000 mU/Kg., rilevata con il metodo fluorimetrico (nella fattispecie in esame, invece, l'analisi del campione riscontrò un parametro di 56.410 mU/Kg);
- che il formaggio ottenuto con le lavorazioni sperimentali poteva essere venduto solo "dopo benestare del Consorzio previo parere della Commissione scientifica".
Nella specie l'imputata non risulta aver fornito la prova che l'azienda da lei rappresentata rientrasse tra quelle autorizzate alla sperimentazione ne' che il formaggio che si assume sperimentalmente prodotto fosse stato negoziato previo ottenimento dell'anzidetto benestare.
3. Quanto alla ricostruzione del fatto, basterà ricordare che i verbalizzanti rinvennero il termizzatore sulla linea di produzione del formaggio, sicché correttamente la Corte di merito ha ipotizzato un uso non meramente occasionale nel ciclo produttivo. La condanna, inoltre, risulta correlata al capo di imputazione, che non era affatto limitato ad "una sola forma di grana prodotta nel settembre 1995".
4. Il concito di "genuinità", fissato dall'art. 516 cod. pen., è anche quello formale fissato da disposizioni normative attraverso la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare. Deve considerarsi, pertanto, non genuino (e comporta violazione dell'interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi) il formaggio "grana padano" confezionato con latte termizzato:
- sia perché la tecnica della doppia cottura, ottenuta dapprima con la termizzazione del latte e successivamente con l'inserimento del prodotto in caldaia, priva il prodotto medesimo dei microrganismi la cui presenza nel processo di maturazione consente, fra l'altro, di distinguere il formaggio in questione dai formaggi duri similari da importazione;
- sia perché la termizzazione, cancellando tutti i riferimenti autoctoni del latte, consente l'utilizzazione di latte di qualità scadente e non proveniente dalle zone di origine.
Sussiste poi, nella specie, l'elemento della "messa in commercio della sostanza alimentare", poiché:
- la stagionatura era ultimata, in quanto sulla forma da cui venne prelevato il campione sottoposto ad analisi era impresso il marchio di qualità, che viene apposto appunto soltanto sul prodotto stagionato e lo qualifica come "grana padano" ed ha consentito ai verbalizzanti l'identificazione del prodotto stesso;
- dal verbale di prelevamento campioni del 19.11.1996 (n. B/59) emerge che la forma medesima, prodotta nel settembre del 1995, era stata venduta alla s.p.a. "GI LE", con spaccio adiacente al caseificio della s.r.l. "GI LE & C".
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004