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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/10/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 930/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso depositato in data 17 marzo 2025 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari viale Parte_1 C.F._1
Caprera 30 presso lo studio dall'Avv. Arianna Denule (C.F. ) che la rappresenta C.F._2
e difende come da procura in calce al ricorso
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari via Principessa Parte_2 C.F._3
Iolanda 6 presso lo studio dell'Avv. Teresa Pes (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4
difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 17 marzo 2025, contenente le indicazioni delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nel verbale del 23.09.2025:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 12 b) la LI minore è affidata ad entrambi i genitori che provvederanno alla sua educazione ed Per_1
istruzione, attuando congiuntamente le più rilevanti decisioni nel preminente interesse della stessa;
c) la minore sarà stabilmente collocata presso il padre, al quale è assegnata la casa Persona_2
coniugale in Sassari, via Alcide De Gasperi 15 e la madre potrà incontrarla e stare con lei, salvo diverso accordo tra le parti, ogni settimana come segue: il mercoledì, la madre prenderà la LI dalle ore 17:00, la terrà a dormire e la porterà a scuola l'indomani mattina;
il venerdì pomeriggio la ritirerà la LI da scuola e pernotterà con la bambina. La minore trascorrerà i fine Pt_1
settimana (sabato e domenica) alternativamente con ciascun genitore. Nella settimana nella quale la bambina trascorrerà il fine settimana con il padre, la prenderà la minore anche la sera di Pt_1
martedì dalle ore 19 (uscita della lezione di tennis) e la terrà con sé fino al mattino dopo, allorché la accompagnerà a scuola. Pertanto e per meglio chiarire: nel fine settimana di sua spettanza, la prenderà la bambina nei giorni di mercoledì e venerdì (negli orari su indicati) e dal sabato Pt_1
alla domenica sera alle ore 21:00 allorquando la riaccompagnerà dal padre. Nei fine settimana di spettanza del , invece, la starà con la LI nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì Pt_2 Pt_1
(negli orari su indicati) riaccompagnandola al domicilio del padre alle ore 10:00 del sabato.
La minore starà con ciascun genitore sette giorni nelle vacanze invernali e quindici giorni in quelle estive, equamente coincidenti, per quanto possibile, con il periodo di ferie lavorative di entrambi;
la minore trascorrerà la vigilia di Natale ed il giorno di Natale alternativamente con ciascun genitore anche in ragione di anno;
parimenti alternerà con ciascun genitore e negli anni le festività di
Capodanno e dell'Epifania, di Pasqua e di Pasquetta;
le altre festività saranno alternate tra i genitori e negli anni;
la bambina festeggerà il suo compleanno (21.8) preferibilmente con entrambi i genitori;
se ciò non fosse possibile, i genitori faranno ogni sforzo perché possa in quel giorno incontrare entrambi, trattenendosi metà giornata con l'uno e metà con l'altro. Le parti assegnano ai modi e tempi di permanenza con la minore su indicati immediata efficacia. Tempi e modi predetti perciò, unitamente a quanto previsto ai punti d) ed e) che seguono, saranno rispettati fin dalla sottoscrizione di questo ricorso.
d) Le parti si impegnano:
• - a darsi diretta reciproca informazione su aspetti rilevanti di cui siano venuti a conoscenza relativi alla scuola, allo stato di salute e, in generale, alla vita della minore;
• - a consentire che la minore, la quale possiede un proprio telefono cellulare, possa, ogni qual volta lo desideri, avere contatti con l'altro genitore, telefonici o telematici;
• - a non svalutare, direttamente o indirettamente, l'uno la figura genitoriale dell'altro;
pagina 2 di 12 • - a non utilizzare il minore come mezzo di trasmissione di messaggi a lui non destinati;
• - a provvedere direttamente al mantenimento ordinario della minore durante i tempi di permanenza della stessa presso ciascuno di loro;
• - a comunicarsi tempestivamente eventuali ritardi o impedimenti rilevanti per l'osservanza dei tempi e modi di permanenza;
• - a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza, il cui luogo dovrà comunque assicurare il rispetto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore qui indicati, garantendo il diritto della minore ad avere rapporti continuativi con ciascun genitore;
• - a concordare il nominativo del medico specialista di cui sia necessario l'intervento fermo restando il diritto di ciascun genitore di chiedere, a sua cura e spese, un consulto, dei cui esiti dovrà informare l'altro, a proprio medico di fiducia;
• - a consentire e favorire il rapporto della minore con i suoi pari e la sua partecipazione a feste di compleanno o occasioni di incontro che dovessero essere organizzate;
- nell'esclusivo interesse della LI minore e al solo fine di assicurare il suo sereno sviluppo psico fisico i coniugi avranno cura di introdurre nella vita della minore eventuali nuovi compagni solo in presenza di relazioni stabili e in modo graduale così da rispettare la sensibilità della bambina;
le parti assumono impegno di vigilare affinché il nuovo compagno non adotti comportamenti irrispettosi o interferenti con le prerogative genitoriali e comunque non adotti condotte che possano pregiudicare il rapporto della minore con l'altro genitore o che possa generare un conflitto di lealtà.
• - e) le spese straordinarie per la minore saranno suddivise tra i coniugi al 50%. Sono da considerarsi spese straordinarie: le lezioni private scolastiche e di musica, la pratica di uno sport (con relativo abbigliamento tecnico) le spese mediche e odontoiatriche, le visite specialistiche e i farmaci prescritti se non coperti dal SSN, il corredo scolastico ad eccezione del materiale di consumo (quale zaino, dispositivi tecnologici, strumenti musicali), il costo di gite scolastiche o di istruzione. Per quanto qui non previsto le parti individueranno il carattere straordinario delle spese mediante il ricorso ai criteri indicati nelle linee guida dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 29.11.2017 che si allegano
(Doc 23);
• - f) la sig.ra ha già lasciato la abitazione coniugale, sita in Sassari via Alcide De Gasperi Pt_1
n. 15, risiede di fatto in Sassari in Via Pasubio 12 e ha portato con sé i propri effetti personali e tutti i beni mobili di sua proprietà. Le parti danno atto di avere diviso i beni mobili comuni e che la sig.ra ha già provveduto a prelevare quelli a Lei assegnati, precisamente indicati in elenco Pt_1 concordemente redatto, a definizione di ogni suo diritto. In conseguenza dell'accordo e del prelievo pagina 3 di 12 effettuato ogni altra cosa mobile contenuta nella casa familiare resta definitivamente assegnata in proprietà al , qualunque sia il titolo di provenienza;
le parti si danno perciò reciprocamente atto Pt_2 di non avere più nulla a pretendere, l'uno dall'altra, per detto titolo e ragione.
La sig.ra provvederà entro sei mesi dalla sottoscrizione di questo atto ad effettuare il cambio Pt_1
di residenza presso il Comune di Sassari.
g) L'assegno unico ed universale, erogato dall' per la LI minorenne, sarà percepito al 50% da CP_1
entrambi i coniugi. I coniugi opereranno in ragione del 50% la detrazione per i figli a carico e ogni altra detrazione spettante;
in pari misura beneficeranno di eventuali rimborsi o sussidi disposti dallo
Stato o da enti pubblici o privati relativamente a spese scolastiche o sanitarie relative al minore.
h) Considerati gli apporti, personali ed economici, dati da ciascuno durante la convivenza, le rispettive condizioni personali e patrimoniali, il rispettivo bisogno abitativo, regolando la crisi familiare, i coniugi, premesso in modo essenziale:
-h1 che durante il matrimonio hanno acquistato con atto pubblico Dr Notaio in Persona_3
Sassari 15.2.2018 , rep 148614, registrato in Sassari il 16.2.2018 con numero 1371 serie 1T e in pari data trascritto al n 1934 reg gen e 1350 reg part e, sempre il 16.2. 2018 al numero 1935 reg generale e
1351 reg part. (Doc. 3), in regime di separazione dei beni, i diritti di piena proprietà, pari ad 1⁄2 ciascuno ed insieme per l'intero, di immobili siti nel complesso edificato nel Comune di Sassari, Via
Alcide De Gasperi n. 15, costituito da due fabbricati distinti con le lettere “A” e “B , sorto su area distinta al catasto al foglio 108, mappali 1037 e 1038 e precisamente (hanno acquistato) nel fabbricato distinto con la lettera “B”, avente accesso dal civico 15 già civico catastale 17):
I) appartamento al terzo piano alto, con ingresso dal portoncino alla sinistra di chi esce dall'ascensore, composto da ingresso, sala, tre camere ed accessori, con annessi tre balconi a livello,
(e con soffitta di pertinenza posta al quinto piano), confinante nell'insieme con detta via, cortile condominiale, proprietà , salvo altri o aventi causa in Catasto Fabbricati di Sassari Parte_3
distinto al foglio 108, mappale 2432 (già mapp 1134) sub 6 , Via Alcide De Gasperi 15, p 3, ZC 2 , cat
A2, classe 1 , consistenza vani 6,5 , superficie catastale totale incluse aree scoperte mq 131 e, escluse le predette aree, mq 129, rendita euro 939,95;
II) autorimessa al piano terra, distinta con il numero 1, della superficie di mq 14 circa, risultante la quattordicesima per chi dal passo carraio sulla via Alcide De Gasperi, si immette nel cortile condominiale, confinante con detto cortile, proprietà , proprietà Prost, distacco verso Persona_4 proprietà ”, salvo altri o aventi causa. Riportata in Catasto Fabbricati di Parte_4
Sassari al foglio 108, mappale 2432 (già mapp 1134) sub 30, via Alcide De Gasperi n. 17/A , piano T ,
pagina 4 di 12 zona censuaria 2, cate- goria C6, classe 4, consistenza 14 mq, superficie catastale totale mq 17, rendita Euro 99,06
Acquisto comprensivo del diritto di comproprietà sulle parti e spazi comuni dell'edificio, secondo quanto previsto dagli artt. 1117 e ss c.c., accessori di legge, servitù attive e passive in quanto esistenti;
-h2 che al fine di corrispondere il prezzo della compravendita degli immobili su indicati i ricorrenti, in data pari a quella di acquisto, hanno contratto un mutuo con la Banca di risparmio Controparte_2
di Genova e Imperia, così come da atto del notaio dott. , repertorio n. 148615, Persona_3 raccolta n. 56345 di euro 170.000 in linea capitale, da restituire in trent' anni, con 360 rate mensili di euro 671,71 mensile a decorrere dal 31.3.2018 e fino al 28.2.2048, oltre a un periodo di preammortamento garantito, per il complessivo importo di euro 340.000, da ipoteca di primo grado sugli immobili acquistati (Doc 14).
h3) Tanto considerato e premesso, la sig. ra
[...]
Parte_5 con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, al sig. , che dichiara di accettare e Parte_2 acquistare, il possesso e la proprietà esclusiva della sua quota, pari a 1⁄2 indiviso dell'intero, dei diritti di proprietà sulle porzioni del fabbricato posto nel Comune di Sassari alla via Alcide De
Gasperi n. 15 (17A) su meglio descritte (sub h1 punti I :appartamento e II: autorimessa ) a Lei pervenute con atto pubblico di compravendita Dott. Notaio in Sassari 15.2.2018 su Persona_3
precisamente richiamato (Doc. 3), con ogni diritto sulle parti comuni del fabbricato, annessione, pertinenza, accessione, servitù attiva e passiva;
Per effetto del trasferimento diviene unico ed Pt_2
esclusivo proprietario degli immobili (appartamento e posto auto) su indicati;
h4) , a fronte della predetta cessione, si obbliga al pagamento in via esclusiva delle Parte_2
somme dovute dai coniugi per il rimborso del mutuo ipotecario (Doc 14) di cui al punto h2) del presente atto, rinunciando a ripetere dalla quanto, per tale titolo, andrà a versare e Parte_1
obbligandosi a tenerla indenne dalla obbligazione restitutoria. Il predetto esporrà nella dichiarazione dei redditi l'intera misura degli interessi per mutui ipotecari ai fini del riconoscimento delle detrazioni di imposta. Le parti si impegnano a richiedere alla banca, entro 60 giorni dalla sottoscrizione di questo atto, la liberazione di dalla obbligazione restitutoria contratta con il mutuo Pt_1 ipotecario, ferma restando, nel caso di rifiuto, l'obbligazione assunta da di restituire tutte le Pt_2
rate a scadere, fino a estinzione.
h5) le parti dichiarano, per quanto necessario, che il reddito fondiario dell'immobile è stato inserito nell'ultima dichiarazione dei redditi;
pagina 5 di 12 h6) dichiarano altresì:
- ai sensi e per gli effetti dall'art. 40 della legge 28/02/1985 n. 47, e successive integrazioni e modificazioni, e dell'art 46 L 380/2001 che la costruzione dell'immobile sito in Sassari, Via Alcide De
Gasperi n. 15, è stata autorizzata dal Comune di Sassari con licenza edilizia n. 433 rilasciata dal
Comune di Sassari in data 27.10.1975 e che successivamente non vi è stato alcun intervento edilizio per il quale sia richiesto titolo abilitativo, neppure in sanatoria, ad eccezione della sanatoria per mancata comunicazione asseverata, relativa ad opere minori interne, come da ricevuta SUAPE
22.6.2021, costituente titolo abilitativo unico che si allega (Doc 17);
- ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 19.8.2005 n. 192 e successive modifiche il cedente dichiara di avere consegnato all'acquirente, che ne da atto e conferma, il prescritto certificato di prestazione energetica, redatto dall'ing. in data 4.2.2025, che si produce (Doc 15); Persona_5
- anche ai sensi dell'art. 19, 14° comma, del D.L 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con L. 30/07/2010
n. 122), che i dati catastali degli immobili su indicati sono conformi a quelli delle planimetrie depositate in catasto, come variate con denuncia 14.2.2025 e allegate al presente atto (Docc 16,
21,22),
- che le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto degli immobili;
che l'autorimessa oggetto della cessione non è soggetta alla normativa di cui all'art 6 Dlgs 19.8.2015 n
192 e successive modifiche, in quanto trattasi di porzione immobiliare il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici;
- la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari ex art 19 cp.14 DL
78/2010, convertito in legge 122/2010 (Doc 19);
- che gli accordi qui contenuti relativi a cessioni di beni immobili e mobili ricadono nella disciplina di cui all'art. 19 L. 06/03/1987 n. 74 (cfr. Cass. civ. Sez. V, 17/02/2001, n. 2347, 3.2.2016 n. 2111) e che, per tale ragione, sono esenti da dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Solo in subordine chiede siano applicate le agevolazioni prima casa e a tale fine Parte_2
dichiara:
− che l'immobile è ubicato nel territorio del Comune di Sassari ove egli ha la residenza;
− di non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile agevolato
(ad eccezione della quota di proprietà dell'immobile oggetto del presente accordo);
pagina 6 di 12 − di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata beneficiando delle agevolazioni fiscali “prima casa”;
− che l'immobile oggetto di causa è destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
D.M. 2/8/69, pubblicato sulla G.U. n. 218 del 27/8/1969 , ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 497
L23.12.2005 n 266 e successive modifiche, la parte acquirente chiede che la base imponibile, ai fini della imposta di registro, restando le imposte catastale e ipotecaria dovute in misura fissa, sia costituita dal valore della cessione determinata ai sensi dell'art 52 commi 4 e 5 del citato Testo Unico di cui al DPR 131/1986, trattandosi di atto avente per oggetto quota di cessione di immobile a uso abitativo e relativa pertinenza nei confronti di persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Pertanto ai soli fini fiscali le parti dichiarano il valore complessivo in euro79,295 e la quota parte, pari alla metà del valore indicato.
− garantisce che gli immobili oggetto di cessione sono di sua proprietà e liberi da Parte_1
pesi, vincoli, ipoteche e trascrizione pregiudizievoli ad eccezione della ipoteca, iscritta a garanzia del mutuo fondiario sopra meglio indicata.
h7) Se nonostante la chiara e univoca volontà delle parti di conseguire immediatamente, alla sottoscrizione di questo ricorso, l'effetto traslativo definitivo, si rendesse necessaria per la trascrizione, qualunque ne sia il motivo, la formalizzazione ulteriore dell'accordo, le parti si obbligano reciprocamente a compierla, su semplice richiesta della parte acquirente che sceglierà il notaio e lo indicherà alla parte cedente unitamente alla data prevista per il rogito.
i) Le parti dichiarano di rinunziare, come in effetti rinunziano, all' iscrizione di ipoteca legale sull'immobile di cui al presente atto a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni ivi contenute, esonerando il conservatore della C.RR.II di Sassari da ogni responsabilità in merito.
l) Le spese del giudizio sono, tra le parti, interamente compensate.
5) Si chiede sia attestato dal Cancelliere, in sede di verbalizzazione della comparizione delle parti, di avere verificato positivamente la esatta corrispondenza tra queste e gli intestatari catastali (Doc 22) e ancora tra questi ultimi e i soggetti risultanti proprietari dai registri immobiliari (Doc 19) e che le parti hanno provveduto a produrre la documentazione sotto indicata e numerata e hanno reso le dichiarazioni sostitutive di atto notorio ex art arti 46 e ss. DPR 28.12.2000 n. 445 e precisamente le dichiarazioni previste all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985 come modificato dall'art 19 comma 14 dl 78/2010 (dichiarazione conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto ) all'art 3 comma 13 tre e segg. L 165/1990 (esposizione del reddito fondiario pagina 7 di 12 dell'immobile nella ultima dichiarazione dei redditi) e all'art 40 L 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche (indicazione degli estremi della licenza o concessione a edificare o dichiarazione che l'opera edificatoria è stata avviata prima del 1.9.1967.
6. Il sig. cede la quota di sua proprietà, pari al 50%, della autovettura Dacia Duster Tg. FX 838 Pt_2
RB alla sig.ra che accetta e acquista divenendo, dalla sottoscrizione di questo atto unico Pt_1
possessore e proprietario del veicolo. La sig.ra corrisponderà tutte le rate scadute e rimaste Pt_1
insolute nonché quelle a scadere del finanziamento contratto per il suo acquisto (su meglio descritto); la sig.ra si obbliga a corrispondere la tassa di proprietà (bollo auto) e ad stipulare polizza Pt_1
assicurativa a proprio nome tenendo indenne, nelle more, , da ogni responsabilità dipendente da Pt_2 danni cagionati dall'uso e dalla circolazione del veicolo;
la sig.ra a sua volta, cede la piena Pt_1
proprietà della autovettura Hyundai Tg. EH843ZP, attualmente intestata a suo nome, al che Pt_2
accetta e acquista, divenendo dalla sottoscrizione di questo atto unico possessore e proprietario del veicolo. si obbliga a corrispondere la tassa di proprietà (bollo auto) ed a stipulare polizza Pt_2
assicurativa a proprio nome, tenendo indenne, nelle more, da ogni responsabilità dipendente Pt_1 da danni cagionati dall'uso e dalla circolazione del veicolo.
Le parti si impegnano a formalizzare presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) la variazione dell'intestazione della proprietà di entrambe le autovetture entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
7. I coniugi dichiarano di aver definito con il presente atto tutti i rapporti patrimoniali, che hanno già diviso definitivamente i beni mobili (già) contenuti nella casa coniugale e che ciascuno detiene e possiede esclusivamente quelli assegnati di comune accordo (propri o comuni), e di non avere perciò altro da pretendere vicendevolmente per alcun titolo o ragione se non quanto stabilito in questo atto.
****
I procuratori delle parti visto il provvedimento del Giudice relatore d.ssa Carta del 1.4.2025, osservano quanto di seguito:
1. Con riguardo alla mancata previsione di un assegno di mantenimento a carico dei genitori, considerata non corrispondente all'interesse del minore, rilevano che l'art. 337 ter c.c. attribuisce agli accordi liberamente sottoscritti dai coniugi una rilevanza ben maggiore rispetto alla passata formulazione della norma e che la modalità del c.d. “mantenimento diretto” rappresenta, dal 2006 , la regola e non l'eccezione, in attuazione al principio di bigenitorialà affermato dal legislatore. La previsione legislativa di tale forma di assistenza del minore costituisce valutazione normativa della sua pagina 8 di 12 piena rispondenza ai suoi interessi, salvo ovviamente non ricorrano circostanze concrete e specifiche ostative, che il Giudice, ha potere di rilevare.
2. In specie dette circostanze non sussistono (né sono indicate nella ordinanza) e pertanto la affermata contrarietà all'interesse del minore è immotivata e anche perciò confligge con la volontà normativa.
3. I procuratori rilevano che tale modalità di mantenimento è stata dalle parti deliberata dopo ampia meditazione in ragione dei tempi di permanenza, della minore, presso ciascun genitore ( pressochè equivalenti), della collocazione presso il padre, e soprattutto dalla ferma volontà di ciascun genitore di mantenere la qualità e il modo della relazione con la minore dopo la separazione. Le parti infatti sono sempre state, entrambe, pienamente e direttamente coinvolte nelle attività e nella vita della minore, da loro partecipata in ogni ambito (scolastico, sportivo, medico, sociale), con seguente naturale apporto , immediato e diretto, di ciascuno, ai suoi bisogni materiali.
4. Il mantenimento (ordinario) della minore mediante corresponsione di un assegno, nel caso di specie, non soddisfa alcun interesse della minore e anzi suppone una delega, dall'uno all'altro genitore, in ordine all'assolvimento di bisogni materiali della minore, (delega) che non ha mai partecipato, per scelta condivisa, della loro esperienza genitoriale;
5. Le parti d'altronde sperimentano la modalità concordata fin dal Marzo del 2025 in perfetta sintonia e senza discussione alcuna. Così che pare dimostrata la efficacia della soluzione che ha consentito fin'ora e si auspica continuerà a consentire il mantenimento di una relazione serena, priva di discussioni su aspetti economici che i coniugi hanno voluto accuratamente evitare e prevenire risolvendo tutte le questioni patrimoniali in via definitiva.
6. Si tratta a ben vedere di coniugi che godono di una buona cultura e posizione sociale, che avendo un'unica LI si sono sempre dedicati totalmente al mantenimento e all'educazione della stessa, suddividendo in maniera equa i compiti di accudimento ed i costi di mantenimento. La bambina svolge serenamente numerose attività sportive e vive una vita agiata in nulla differente, sotto l'aspetto materiale, da quella preesistente. Dunque le parti non ravvisano alcuna ragione per modificare l'accordo e confidano che il Tribunale possa ritenere, tenuto conto delle circostanze concrete indicate, la modalità di mantenimento diretto (in atto) pienamente corrispondente all'interesse della minore.
1. In subordine ove il giudizio ostativo permanesse le parti concordemente stabiliscono, ferma ogni altra pattuizione, che l'una versi all'altra, mensilmente ed entro il giorno 20, la somma di euro 200 a titolo di mantenimento ordinario della minore. Perciò la sig.ra verserà, entro il Parte_1
giorno 20 del mese, euro 200 al Signor a titolo di mantenimento ordinario della minore Parte_2
pagina 9 di 12 LI;
e verserà alla IG , entro il medesimo giorno 20 del Per_1 Parte_2 Parte_1
mese, la somma di euro 200 a titolo di mantenimento ordinario della minore LI . Per_1
5. in ordine al trasferimento immobiliare previsto le parti si impegnano a provvedere alla trascrizione dell'acquisto presso la Conservatoria dei registri immobiliari espressamente esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità.
6. Dichiarano che non esistono cause di prelazione legale sui beni oggetto di disposizione patrimoniale e che non vi è stato intervento di un mediatore.
I procuratori provvedono al deposito, come richiesto dal Giudice, del doc 15: attestato di prestazione energetica e confermano le conclusioni in atti relativamente alla separazione e al divorzio, come integrate in questo verbale”.
All'udienza del 23 settembre 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione immobiliare oggetto dell'accordo, ha rimesso al collegio per la decisione.
***
I coniugi e , hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Sassari in data 31 luglio 2010, atto n. 139, parte II, serie A anno 2010, dalla cui unione è nata la LI
in Sassari il 21.08.2014, minore d'età. Per_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse della LI , in quanto Per_1
garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, spiegate quanto al mantenimento della minore in via subordinata (“che l'una versi all'altra, mensilmente ed entro il giorno 20, la somma di euro 200 a titolo di mantenimento ordinario della minore. Perciò la sig.ra verserà, entro il Parte_1
giorno 20 del mese, euro 200 al Signor a titolo di mantenimento ordinario della minore Parte_2
LI ; e verserà alla IG , entro il medesimo giorno 20 del Per_1 Parte_2 Parte_1 mese, la somma di euro 200 a titolo di mantenimento ordinario della minore LI ”). Per_1
pagina 10 di 12 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione immobiliare, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il collegio dare esecuzione.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] (anagrafe ) il 21.07.1977 e C.F._1 Persona_6
(C.F. ) nato a [...] il [...] entrambi Parte_2 C.F._3
residenti in [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in
Sassari in data 31.07.2010, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di
Sassari, anno 2010 parte II serie A, atto 139, alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 23 settembre 2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione pagina 11 di 12 della crisi coniugale) da intendersi qui richiamate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso depositato in data 17 marzo 2025 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari viale Parte_1 C.F._1
Caprera 30 presso lo studio dall'Avv. Arianna Denule (C.F. ) che la rappresenta C.F._2
e difende come da procura in calce al ricorso
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari via Principessa Parte_2 C.F._3
Iolanda 6 presso lo studio dell'Avv. Teresa Pes (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4
difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 17 marzo 2025, contenente le indicazioni delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nel verbale del 23.09.2025:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 12 b) la LI minore è affidata ad entrambi i genitori che provvederanno alla sua educazione ed Per_1
istruzione, attuando congiuntamente le più rilevanti decisioni nel preminente interesse della stessa;
c) la minore sarà stabilmente collocata presso il padre, al quale è assegnata la casa Persona_2
coniugale in Sassari, via Alcide De Gasperi 15 e la madre potrà incontrarla e stare con lei, salvo diverso accordo tra le parti, ogni settimana come segue: il mercoledì, la madre prenderà la LI dalle ore 17:00, la terrà a dormire e la porterà a scuola l'indomani mattina;
il venerdì pomeriggio la ritirerà la LI da scuola e pernotterà con la bambina. La minore trascorrerà i fine Pt_1
settimana (sabato e domenica) alternativamente con ciascun genitore. Nella settimana nella quale la bambina trascorrerà il fine settimana con il padre, la prenderà la minore anche la sera di Pt_1
martedì dalle ore 19 (uscita della lezione di tennis) e la terrà con sé fino al mattino dopo, allorché la accompagnerà a scuola. Pertanto e per meglio chiarire: nel fine settimana di sua spettanza, la prenderà la bambina nei giorni di mercoledì e venerdì (negli orari su indicati) e dal sabato Pt_1
alla domenica sera alle ore 21:00 allorquando la riaccompagnerà dal padre. Nei fine settimana di spettanza del , invece, la starà con la LI nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì Pt_2 Pt_1
(negli orari su indicati) riaccompagnandola al domicilio del padre alle ore 10:00 del sabato.
La minore starà con ciascun genitore sette giorni nelle vacanze invernali e quindici giorni in quelle estive, equamente coincidenti, per quanto possibile, con il periodo di ferie lavorative di entrambi;
la minore trascorrerà la vigilia di Natale ed il giorno di Natale alternativamente con ciascun genitore anche in ragione di anno;
parimenti alternerà con ciascun genitore e negli anni le festività di
Capodanno e dell'Epifania, di Pasqua e di Pasquetta;
le altre festività saranno alternate tra i genitori e negli anni;
la bambina festeggerà il suo compleanno (21.8) preferibilmente con entrambi i genitori;
se ciò non fosse possibile, i genitori faranno ogni sforzo perché possa in quel giorno incontrare entrambi, trattenendosi metà giornata con l'uno e metà con l'altro. Le parti assegnano ai modi e tempi di permanenza con la minore su indicati immediata efficacia. Tempi e modi predetti perciò, unitamente a quanto previsto ai punti d) ed e) che seguono, saranno rispettati fin dalla sottoscrizione di questo ricorso.
d) Le parti si impegnano:
• - a darsi diretta reciproca informazione su aspetti rilevanti di cui siano venuti a conoscenza relativi alla scuola, allo stato di salute e, in generale, alla vita della minore;
• - a consentire che la minore, la quale possiede un proprio telefono cellulare, possa, ogni qual volta lo desideri, avere contatti con l'altro genitore, telefonici o telematici;
• - a non svalutare, direttamente o indirettamente, l'uno la figura genitoriale dell'altro;
pagina 2 di 12 • - a non utilizzare il minore come mezzo di trasmissione di messaggi a lui non destinati;
• - a provvedere direttamente al mantenimento ordinario della minore durante i tempi di permanenza della stessa presso ciascuno di loro;
• - a comunicarsi tempestivamente eventuali ritardi o impedimenti rilevanti per l'osservanza dei tempi e modi di permanenza;
• - a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di residenza, il cui luogo dovrà comunque assicurare il rispetto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore qui indicati, garantendo il diritto della minore ad avere rapporti continuativi con ciascun genitore;
• - a concordare il nominativo del medico specialista di cui sia necessario l'intervento fermo restando il diritto di ciascun genitore di chiedere, a sua cura e spese, un consulto, dei cui esiti dovrà informare l'altro, a proprio medico di fiducia;
• - a consentire e favorire il rapporto della minore con i suoi pari e la sua partecipazione a feste di compleanno o occasioni di incontro che dovessero essere organizzate;
- nell'esclusivo interesse della LI minore e al solo fine di assicurare il suo sereno sviluppo psico fisico i coniugi avranno cura di introdurre nella vita della minore eventuali nuovi compagni solo in presenza di relazioni stabili e in modo graduale così da rispettare la sensibilità della bambina;
le parti assumono impegno di vigilare affinché il nuovo compagno non adotti comportamenti irrispettosi o interferenti con le prerogative genitoriali e comunque non adotti condotte che possano pregiudicare il rapporto della minore con l'altro genitore o che possa generare un conflitto di lealtà.
• - e) le spese straordinarie per la minore saranno suddivise tra i coniugi al 50%. Sono da considerarsi spese straordinarie: le lezioni private scolastiche e di musica, la pratica di uno sport (con relativo abbigliamento tecnico) le spese mediche e odontoiatriche, le visite specialistiche e i farmaci prescritti se non coperti dal SSN, il corredo scolastico ad eccezione del materiale di consumo (quale zaino, dispositivi tecnologici, strumenti musicali), il costo di gite scolastiche o di istruzione. Per quanto qui non previsto le parti individueranno il carattere straordinario delle spese mediante il ricorso ai criteri indicati nelle linee guida dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 29.11.2017 che si allegano
(Doc 23);
• - f) la sig.ra ha già lasciato la abitazione coniugale, sita in Sassari via Alcide De Gasperi Pt_1
n. 15, risiede di fatto in Sassari in Via Pasubio 12 e ha portato con sé i propri effetti personali e tutti i beni mobili di sua proprietà. Le parti danno atto di avere diviso i beni mobili comuni e che la sig.ra ha già provveduto a prelevare quelli a Lei assegnati, precisamente indicati in elenco Pt_1 concordemente redatto, a definizione di ogni suo diritto. In conseguenza dell'accordo e del prelievo pagina 3 di 12 effettuato ogni altra cosa mobile contenuta nella casa familiare resta definitivamente assegnata in proprietà al , qualunque sia il titolo di provenienza;
le parti si danno perciò reciprocamente atto Pt_2 di non avere più nulla a pretendere, l'uno dall'altra, per detto titolo e ragione.
La sig.ra provvederà entro sei mesi dalla sottoscrizione di questo atto ad effettuare il cambio Pt_1
di residenza presso il Comune di Sassari.
g) L'assegno unico ed universale, erogato dall' per la LI minorenne, sarà percepito al 50% da CP_1
entrambi i coniugi. I coniugi opereranno in ragione del 50% la detrazione per i figli a carico e ogni altra detrazione spettante;
in pari misura beneficeranno di eventuali rimborsi o sussidi disposti dallo
Stato o da enti pubblici o privati relativamente a spese scolastiche o sanitarie relative al minore.
h) Considerati gli apporti, personali ed economici, dati da ciascuno durante la convivenza, le rispettive condizioni personali e patrimoniali, il rispettivo bisogno abitativo, regolando la crisi familiare, i coniugi, premesso in modo essenziale:
-h1 che durante il matrimonio hanno acquistato con atto pubblico Dr Notaio in Persona_3
Sassari 15.2.2018 , rep 148614, registrato in Sassari il 16.2.2018 con numero 1371 serie 1T e in pari data trascritto al n 1934 reg gen e 1350 reg part e, sempre il 16.2. 2018 al numero 1935 reg generale e
1351 reg part. (Doc. 3), in regime di separazione dei beni, i diritti di piena proprietà, pari ad 1⁄2 ciascuno ed insieme per l'intero, di immobili siti nel complesso edificato nel Comune di Sassari, Via
Alcide De Gasperi n. 15, costituito da due fabbricati distinti con le lettere “A” e “B , sorto su area distinta al catasto al foglio 108, mappali 1037 e 1038 e precisamente (hanno acquistato) nel fabbricato distinto con la lettera “B”, avente accesso dal civico 15 già civico catastale 17):
I) appartamento al terzo piano alto, con ingresso dal portoncino alla sinistra di chi esce dall'ascensore, composto da ingresso, sala, tre camere ed accessori, con annessi tre balconi a livello,
(e con soffitta di pertinenza posta al quinto piano), confinante nell'insieme con detta via, cortile condominiale, proprietà , salvo altri o aventi causa in Catasto Fabbricati di Sassari Parte_3
distinto al foglio 108, mappale 2432 (già mapp 1134) sub 6 , Via Alcide De Gasperi 15, p 3, ZC 2 , cat
A2, classe 1 , consistenza vani 6,5 , superficie catastale totale incluse aree scoperte mq 131 e, escluse le predette aree, mq 129, rendita euro 939,95;
II) autorimessa al piano terra, distinta con il numero 1, della superficie di mq 14 circa, risultante la quattordicesima per chi dal passo carraio sulla via Alcide De Gasperi, si immette nel cortile condominiale, confinante con detto cortile, proprietà , proprietà Prost, distacco verso Persona_4 proprietà ”, salvo altri o aventi causa. Riportata in Catasto Fabbricati di Parte_4
Sassari al foglio 108, mappale 2432 (già mapp 1134) sub 30, via Alcide De Gasperi n. 17/A , piano T ,
pagina 4 di 12 zona censuaria 2, cate- goria C6, classe 4, consistenza 14 mq, superficie catastale totale mq 17, rendita Euro 99,06
Acquisto comprensivo del diritto di comproprietà sulle parti e spazi comuni dell'edificio, secondo quanto previsto dagli artt. 1117 e ss c.c., accessori di legge, servitù attive e passive in quanto esistenti;
-h2 che al fine di corrispondere il prezzo della compravendita degli immobili su indicati i ricorrenti, in data pari a quella di acquisto, hanno contratto un mutuo con la Banca di risparmio Controparte_2
di Genova e Imperia, così come da atto del notaio dott. , repertorio n. 148615, Persona_3 raccolta n. 56345 di euro 170.000 in linea capitale, da restituire in trent' anni, con 360 rate mensili di euro 671,71 mensile a decorrere dal 31.3.2018 e fino al 28.2.2048, oltre a un periodo di preammortamento garantito, per il complessivo importo di euro 340.000, da ipoteca di primo grado sugli immobili acquistati (Doc 14).
h3) Tanto considerato e premesso, la sig. ra
[...]
Parte_5 con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, al sig. , che dichiara di accettare e Parte_2 acquistare, il possesso e la proprietà esclusiva della sua quota, pari a 1⁄2 indiviso dell'intero, dei diritti di proprietà sulle porzioni del fabbricato posto nel Comune di Sassari alla via Alcide De
Gasperi n. 15 (17A) su meglio descritte (sub h1 punti I :appartamento e II: autorimessa ) a Lei pervenute con atto pubblico di compravendita Dott. Notaio in Sassari 15.2.2018 su Persona_3
precisamente richiamato (Doc. 3), con ogni diritto sulle parti comuni del fabbricato, annessione, pertinenza, accessione, servitù attiva e passiva;
Per effetto del trasferimento diviene unico ed Pt_2
esclusivo proprietario degli immobili (appartamento e posto auto) su indicati;
h4) , a fronte della predetta cessione, si obbliga al pagamento in via esclusiva delle Parte_2
somme dovute dai coniugi per il rimborso del mutuo ipotecario (Doc 14) di cui al punto h2) del presente atto, rinunciando a ripetere dalla quanto, per tale titolo, andrà a versare e Parte_1
obbligandosi a tenerla indenne dalla obbligazione restitutoria. Il predetto esporrà nella dichiarazione dei redditi l'intera misura degli interessi per mutui ipotecari ai fini del riconoscimento delle detrazioni di imposta. Le parti si impegnano a richiedere alla banca, entro 60 giorni dalla sottoscrizione di questo atto, la liberazione di dalla obbligazione restitutoria contratta con il mutuo Pt_1 ipotecario, ferma restando, nel caso di rifiuto, l'obbligazione assunta da di restituire tutte le Pt_2
rate a scadere, fino a estinzione.
h5) le parti dichiarano, per quanto necessario, che il reddito fondiario dell'immobile è stato inserito nell'ultima dichiarazione dei redditi;
pagina 5 di 12 h6) dichiarano altresì:
- ai sensi e per gli effetti dall'art. 40 della legge 28/02/1985 n. 47, e successive integrazioni e modificazioni, e dell'art 46 L 380/2001 che la costruzione dell'immobile sito in Sassari, Via Alcide De
Gasperi n. 15, è stata autorizzata dal Comune di Sassari con licenza edilizia n. 433 rilasciata dal
Comune di Sassari in data 27.10.1975 e che successivamente non vi è stato alcun intervento edilizio per il quale sia richiesto titolo abilitativo, neppure in sanatoria, ad eccezione della sanatoria per mancata comunicazione asseverata, relativa ad opere minori interne, come da ricevuta SUAPE
22.6.2021, costituente titolo abilitativo unico che si allega (Doc 17);
- ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 19.8.2005 n. 192 e successive modifiche il cedente dichiara di avere consegnato all'acquirente, che ne da atto e conferma, il prescritto certificato di prestazione energetica, redatto dall'ing. in data 4.2.2025, che si produce (Doc 15); Persona_5
- anche ai sensi dell'art. 19, 14° comma, del D.L 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con L. 30/07/2010
n. 122), che i dati catastali degli immobili su indicati sono conformi a quelli delle planimetrie depositate in catasto, come variate con denuncia 14.2.2025 e allegate al presente atto (Docc 16,
21,22),
- che le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto degli immobili;
che l'autorimessa oggetto della cessione non è soggetta alla normativa di cui all'art 6 Dlgs 19.8.2015 n
192 e successive modifiche, in quanto trattasi di porzione immobiliare il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici;
- la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari ex art 19 cp.14 DL
78/2010, convertito in legge 122/2010 (Doc 19);
- che gli accordi qui contenuti relativi a cessioni di beni immobili e mobili ricadono nella disciplina di cui all'art. 19 L. 06/03/1987 n. 74 (cfr. Cass. civ. Sez. V, 17/02/2001, n. 2347, 3.2.2016 n. 2111) e che, per tale ragione, sono esenti da dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Solo in subordine chiede siano applicate le agevolazioni prima casa e a tale fine Parte_2
dichiara:
− che l'immobile è ubicato nel territorio del Comune di Sassari ove egli ha la residenza;
− di non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile agevolato
(ad eccezione della quota di proprietà dell'immobile oggetto del presente accordo);
pagina 6 di 12 − di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata beneficiando delle agevolazioni fiscali “prima casa”;
− che l'immobile oggetto di causa è destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
D.M. 2/8/69, pubblicato sulla G.U. n. 218 del 27/8/1969 , ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 497
L23.12.2005 n 266 e successive modifiche, la parte acquirente chiede che la base imponibile, ai fini della imposta di registro, restando le imposte catastale e ipotecaria dovute in misura fissa, sia costituita dal valore della cessione determinata ai sensi dell'art 52 commi 4 e 5 del citato Testo Unico di cui al DPR 131/1986, trattandosi di atto avente per oggetto quota di cessione di immobile a uso abitativo e relativa pertinenza nei confronti di persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Pertanto ai soli fini fiscali le parti dichiarano il valore complessivo in euro79,295 e la quota parte, pari alla metà del valore indicato.
− garantisce che gli immobili oggetto di cessione sono di sua proprietà e liberi da Parte_1
pesi, vincoli, ipoteche e trascrizione pregiudizievoli ad eccezione della ipoteca, iscritta a garanzia del mutuo fondiario sopra meglio indicata.
h7) Se nonostante la chiara e univoca volontà delle parti di conseguire immediatamente, alla sottoscrizione di questo ricorso, l'effetto traslativo definitivo, si rendesse necessaria per la trascrizione, qualunque ne sia il motivo, la formalizzazione ulteriore dell'accordo, le parti si obbligano reciprocamente a compierla, su semplice richiesta della parte acquirente che sceglierà il notaio e lo indicherà alla parte cedente unitamente alla data prevista per il rogito.
i) Le parti dichiarano di rinunziare, come in effetti rinunziano, all' iscrizione di ipoteca legale sull'immobile di cui al presente atto a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni ivi contenute, esonerando il conservatore della C.RR.II di Sassari da ogni responsabilità in merito.
l) Le spese del giudizio sono, tra le parti, interamente compensate.
5) Si chiede sia attestato dal Cancelliere, in sede di verbalizzazione della comparizione delle parti, di avere verificato positivamente la esatta corrispondenza tra queste e gli intestatari catastali (Doc 22) e ancora tra questi ultimi e i soggetti risultanti proprietari dai registri immobiliari (Doc 19) e che le parti hanno provveduto a produrre la documentazione sotto indicata e numerata e hanno reso le dichiarazioni sostitutive di atto notorio ex art arti 46 e ss. DPR 28.12.2000 n. 445 e precisamente le dichiarazioni previste all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985 come modificato dall'art 19 comma 14 dl 78/2010 (dichiarazione conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto ) all'art 3 comma 13 tre e segg. L 165/1990 (esposizione del reddito fondiario pagina 7 di 12 dell'immobile nella ultima dichiarazione dei redditi) e all'art 40 L 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche (indicazione degli estremi della licenza o concessione a edificare o dichiarazione che l'opera edificatoria è stata avviata prima del 1.9.1967.
6. Il sig. cede la quota di sua proprietà, pari al 50%, della autovettura Dacia Duster Tg. FX 838 Pt_2
RB alla sig.ra che accetta e acquista divenendo, dalla sottoscrizione di questo atto unico Pt_1
possessore e proprietario del veicolo. La sig.ra corrisponderà tutte le rate scadute e rimaste Pt_1
insolute nonché quelle a scadere del finanziamento contratto per il suo acquisto (su meglio descritto); la sig.ra si obbliga a corrispondere la tassa di proprietà (bollo auto) e ad stipulare polizza Pt_1
assicurativa a proprio nome tenendo indenne, nelle more, , da ogni responsabilità dipendente da Pt_2 danni cagionati dall'uso e dalla circolazione del veicolo;
la sig.ra a sua volta, cede la piena Pt_1
proprietà della autovettura Hyundai Tg. EH843ZP, attualmente intestata a suo nome, al che Pt_2
accetta e acquista, divenendo dalla sottoscrizione di questo atto unico possessore e proprietario del veicolo. si obbliga a corrispondere la tassa di proprietà (bollo auto) ed a stipulare polizza Pt_2
assicurativa a proprio nome, tenendo indenne, nelle more, da ogni responsabilità dipendente Pt_1 da danni cagionati dall'uso e dalla circolazione del veicolo.
Le parti si impegnano a formalizzare presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) la variazione dell'intestazione della proprietà di entrambe le autovetture entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
7. I coniugi dichiarano di aver definito con il presente atto tutti i rapporti patrimoniali, che hanno già diviso definitivamente i beni mobili (già) contenuti nella casa coniugale e che ciascuno detiene e possiede esclusivamente quelli assegnati di comune accordo (propri o comuni), e di non avere perciò altro da pretendere vicendevolmente per alcun titolo o ragione se non quanto stabilito in questo atto.
****
I procuratori delle parti visto il provvedimento del Giudice relatore d.ssa Carta del 1.4.2025, osservano quanto di seguito:
1. Con riguardo alla mancata previsione di un assegno di mantenimento a carico dei genitori, considerata non corrispondente all'interesse del minore, rilevano che l'art. 337 ter c.c. attribuisce agli accordi liberamente sottoscritti dai coniugi una rilevanza ben maggiore rispetto alla passata formulazione della norma e che la modalità del c.d. “mantenimento diretto” rappresenta, dal 2006 , la regola e non l'eccezione, in attuazione al principio di bigenitorialà affermato dal legislatore. La previsione legislativa di tale forma di assistenza del minore costituisce valutazione normativa della sua pagina 8 di 12 piena rispondenza ai suoi interessi, salvo ovviamente non ricorrano circostanze concrete e specifiche ostative, che il Giudice, ha potere di rilevare.
2. In specie dette circostanze non sussistono (né sono indicate nella ordinanza) e pertanto la affermata contrarietà all'interesse del minore è immotivata e anche perciò confligge con la volontà normativa.
3. I procuratori rilevano che tale modalità di mantenimento è stata dalle parti deliberata dopo ampia meditazione in ragione dei tempi di permanenza, della minore, presso ciascun genitore ( pressochè equivalenti), della collocazione presso il padre, e soprattutto dalla ferma volontà di ciascun genitore di mantenere la qualità e il modo della relazione con la minore dopo la separazione. Le parti infatti sono sempre state, entrambe, pienamente e direttamente coinvolte nelle attività e nella vita della minore, da loro partecipata in ogni ambito (scolastico, sportivo, medico, sociale), con seguente naturale apporto , immediato e diretto, di ciascuno, ai suoi bisogni materiali.
4. Il mantenimento (ordinario) della minore mediante corresponsione di un assegno, nel caso di specie, non soddisfa alcun interesse della minore e anzi suppone una delega, dall'uno all'altro genitore, in ordine all'assolvimento di bisogni materiali della minore, (delega) che non ha mai partecipato, per scelta condivisa, della loro esperienza genitoriale;
5. Le parti d'altronde sperimentano la modalità concordata fin dal Marzo del 2025 in perfetta sintonia e senza discussione alcuna. Così che pare dimostrata la efficacia della soluzione che ha consentito fin'ora e si auspica continuerà a consentire il mantenimento di una relazione serena, priva di discussioni su aspetti economici che i coniugi hanno voluto accuratamente evitare e prevenire risolvendo tutte le questioni patrimoniali in via definitiva.
6. Si tratta a ben vedere di coniugi che godono di una buona cultura e posizione sociale, che avendo un'unica LI si sono sempre dedicati totalmente al mantenimento e all'educazione della stessa, suddividendo in maniera equa i compiti di accudimento ed i costi di mantenimento. La bambina svolge serenamente numerose attività sportive e vive una vita agiata in nulla differente, sotto l'aspetto materiale, da quella preesistente. Dunque le parti non ravvisano alcuna ragione per modificare l'accordo e confidano che il Tribunale possa ritenere, tenuto conto delle circostanze concrete indicate, la modalità di mantenimento diretto (in atto) pienamente corrispondente all'interesse della minore.
1. In subordine ove il giudizio ostativo permanesse le parti concordemente stabiliscono, ferma ogni altra pattuizione, che l'una versi all'altra, mensilmente ed entro il giorno 20, la somma di euro 200 a titolo di mantenimento ordinario della minore. Perciò la sig.ra verserà, entro il Parte_1
giorno 20 del mese, euro 200 al Signor a titolo di mantenimento ordinario della minore Parte_2
pagina 9 di 12 LI;
e verserà alla IG , entro il medesimo giorno 20 del Per_1 Parte_2 Parte_1
mese, la somma di euro 200 a titolo di mantenimento ordinario della minore LI . Per_1
5. in ordine al trasferimento immobiliare previsto le parti si impegnano a provvedere alla trascrizione dell'acquisto presso la Conservatoria dei registri immobiliari espressamente esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità.
6. Dichiarano che non esistono cause di prelazione legale sui beni oggetto di disposizione patrimoniale e che non vi è stato intervento di un mediatore.
I procuratori provvedono al deposito, come richiesto dal Giudice, del doc 15: attestato di prestazione energetica e confermano le conclusioni in atti relativamente alla separazione e al divorzio, come integrate in questo verbale”.
All'udienza del 23 settembre 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione immobiliare oggetto dell'accordo, ha rimesso al collegio per la decisione.
***
I coniugi e , hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Sassari in data 31 luglio 2010, atto n. 139, parte II, serie A anno 2010, dalla cui unione è nata la LI
in Sassari il 21.08.2014, minore d'età. Per_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse della LI , in quanto Per_1
garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, spiegate quanto al mantenimento della minore in via subordinata (“che l'una versi all'altra, mensilmente ed entro il giorno 20, la somma di euro 200 a titolo di mantenimento ordinario della minore. Perciò la sig.ra verserà, entro il Parte_1
giorno 20 del mese, euro 200 al Signor a titolo di mantenimento ordinario della minore Parte_2
LI ; e verserà alla IG , entro il medesimo giorno 20 del Per_1 Parte_2 Parte_1 mese, la somma di euro 200 a titolo di mantenimento ordinario della minore LI ”). Per_1
pagina 10 di 12 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione immobiliare, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il collegio dare esecuzione.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] (anagrafe ) il 21.07.1977 e C.F._1 Persona_6
(C.F. ) nato a [...] il [...] entrambi Parte_2 C.F._3
residenti in [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in
Sassari in data 31.07.2010, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di
Sassari, anno 2010 parte II serie A, atto 139, alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 23 settembre 2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione pagina 11 di 12 della crisi coniugale) da intendersi qui richiamate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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