Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 38432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38432 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
TO ZA
OR EN
Cinzia Vergine
AN BO
38432-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. n. sez. 1398/2025 UP - 30/09/2025 R.G.N. 21354/2025
IA VE
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI ZI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte di appello di Milano
In caso di diffusione del presente provvedimento amettere le generalité e gll altri dati identificativ a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quento. disposto d'ufficio a richiesta di parte Imposte della legge IL FUNZIONARIO Luand Midran
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IA VE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
letta la memoria presentata dall'avvocato Maurizio Vannetti, difensore della parte civile LI SI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 febbraio 2025 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del 16 marzo 2023 con cui il Tribunale di Varese aveva assolto per insussistenza del fatto ZI NI, dichiarava il predetto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609-bis e 609-ter, ultimo comma, cod. pen. e, escluso il delitto di cui all'art. 609-quinquies cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, riconoscendo una provvisionale sul risarcimento del danno alla parte civile costituita.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato affidandosi a tre motivi.
IZIARIO
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2.1 Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. per genericità ed aspecificità dei motivi di appello, con conseguente nullità della sentenza di secondo grado. Si osserva che nell'atto di appello avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, il pubblico ministero non ha esaminato alcuna testimonianza in ordine ai due unici elementi, indicati nella sentenza, su cui era concentrato il gravame, ossia quello del telo bianco e del rapporto orale asseritamente praticato dall'imputato, zio della persona offesa, quando la stessa aveva circa tre o quattro
anni.
2.2 Con il secondo motivo lamenta inosservanza o falsa applicazione dell'art. 468 cod, proc. pen., applicabile in appello ai sensi dell'art. 598 cod. proc. pen. Si premette che la Corte di appello ha cercato di sopperire alle carenze della pubblica accusa disponendo la rinnovazione istruttoria (non richiesta dal pubblico ministero), conducendo l'esame dei testimoni, selezionando le prove da rinnovare, nonostante non vi fosse alcuna specifica censura da parte del pubblico ministero, formulando domande anche suggestive, che suggerivano e davano per scontato l'esistenza del fatto oggetto della domanda ed è contravvenuta alla regola della formazione della prova in contraddittorio, violando così i principi di immediatezza e oralità nelle forme dell'esame incrociato ai sensi dell'art. 498 cod. proc. pen., reiteratamente richiesto dalla difesa e respinto.
2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione e vizio di motivazione per assenza di motivazione rafforzata, nonostante la reformatio in peius della decisione di primo grado;
contraddittorietà ovvero carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato. Si deduce che la Corte territoriale ha voluto rileggere in senso accusatorio il compendio probatorio, senza confrontarsi con la sentenza di primo grado. Ciò è accaduto con riferimento alla prima rivelazione dei fatti, da parte della vittima, ad un amico, quando aveva quattordici anni. Mentre la sentenza di primo grado esclude che l'amico abbia poi parlato di queste confidenze al padre della ragazza, la sentenza di appello, senza confrontarsi con la prima, menziona il racconto che il ragazzo avrebbe fatto al padre di lei, contraddicendosi su quanto affermato dalla ragazza che indica in una tal Lara la persona alla quale l'amico avrebbe poi disvelato le sue confidenze. Quanto all'esame della vicina di casa della famiglia della vittima, ossia la psicologa, di cui erano state acquisite le sommarie informazioni testimoniali e che è stata sentita nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale aveva ritenuto che i contenuti delle sue dichiarazioni fossero estremamente lacunosi e vaghi e la Corte di appello riporta le sommarie informazioni senza menzionare la parte in cui
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la stessa aveva raccontato di aver raccolto per prima le confidenze della madre della vittima e cosa le avesse detto in ordine a chi gliele aveva raccontate. Suggestivo anche l'esame della dottoressa, di cui è stata acquisita la relazione, che non ha spiegato quale fosse lo stato d'animo della persona offesa e non ha analizzato il tema del risarcimento, al quale ha dato un significato punitivo da parte della ragazza nei confronti della nonna, senza confrontarsi con l'intercettazione del 20 settembre 2018 tra la ragazza e il suo fidanzato e padre del bambino che aspettava, nella quale i due parlano esplicitamente di ricevere un cospicuo risarcimento del danno da questa vicenda. Si afferma che la persona offesa non è credibile e ciò lo si ricava da una serie di elementi di carattere generale e specifico. Tra gli elementi di carattere generale, la circostanza che quando è emersa per la prima volta la vicenda nel 2015 nessuno crede alla ragazza allora quattordicenne;
a chi fosse stata rivelata la vicenda non è chiaro;
la ragazza dice di essersi poi confidata con una amica e di essersi presentata con lei dai Carabinieri nel 2018, nonostante sia emerso che dai Carabinieri fosse andata (il 20 agosto 2018) con la madre e con la psicologa per sporgere appunto denuncia;
nel periodo della sua adolescenza (dunque dal 2015 al 2018) la ragazza frequentava cattive compagnie e faceva uso di sostanze stupefacenti;
un mese dopo la denuncia, viene captata la conversazione del 20 settembre 2018 in cui la ragazza parlava con il fidanzato di soldi da ricavare dallo zio per comprarsi una casetta. Tra gli elementi di carattere particolare, ed entrando nello specifico delle dichiarazioni, si palesano una serie di contraddizioni nel racconto della ragazza sia con riferimento al gioco del telo bianco da sposa praticato quando aveva quatto o cinque anni (tre o quattro nella audizione protetta) in cui lo zio, mentre dormiva con lei nel lettone, le levava gli slip (o le lasciava solo gli slip, come affermato in altra circostanza). Altre contraddizioni riguardavano la montagna (quando sarebbe stata abusata, in una età che va dai sei, sette anni e arriva, in altre dichiarazioni, anche ai nove anni, mentre si trovavano in una casetta), in un contesto in cui erano presenti la nonna, la zia e i cugini;
i film porno, non essendo stato chiarito dove e quando venissero visti dalla bambina insieme allo zio;
le riviste pornografiche, asseritamente collocate, numerose, in un bagno frequentato anche dalla moglie dell'imputato dai di lui figli, che mai se ne sarebbero accorti e che lo avrebbero inverosimilmente tollerato;
i due episodi della doccia, occorsi quando in casa c'erano anche la zia e la nonna;
le dichiarazioni della nonna che ha raccontato di non aver mai lasciato da sola la bambina di notte;
la chiusura del rapporto con la famiglia dello zio che viene collocata ora all'età di undici anni, ora all'età di quattordici anni;
la rivelazione di una serie di fatti solo innanzi al tribunale, quali
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il rapporto orale praticatole dallo zio, e tutte le circostanze relative alla rivelazione e alla denuncia, prima descritte. Questi elementi, letti in uno al fatto che mai la ragazza ha riferito la frequenza in cui avvenivano gli episodi, né ha mai manifestato disagi con la zia, con la nonna o con il cugino nei mesi in cui sono avvenuti gli abusi, dovevano portare a ritenere inattendibile il suo racconto. Quanto, infine, alle statuizioni civili, la parte ricorrente si duole del fatto che non vi è prova certa dei danni subita dalla persona offesa. 3 Con requisitoria scritto, il Sost. Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio.
3.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si afferma che lo stesso è manifestamente infondato posto che i motivi dell'appello della Procura ricorrente risultano specifici, in quanto concernono doglianze dirette a confutare la ritenuta inattendibilità della minore, prospettate sulla base delle seguenti argomentazioni: la ragionevolezza delle difformità dei racconti in ragione delle diverse epoche delle sue audizioni;
la costanza del nucleo essenziale delle sue dichiarazioni;
la valutazione parziale delle indicazioni fornite dai testimoni, ecc. e tali rilievi investono in dettaglio alcuni capi e punti della sentenza impugnata, così soddisfacendo il requisito della specificità dei motivi di appello.
3.2 Fondato, per la Procura generale, è il terzo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi, avendo la Corte territoriale limitato le proprie valutazioni esclusivamente ad alcuni punti della prima decisione senza analizzare compiutamente una serie di fattori ritenuti dal Tribunale indicativi di inattendibilità della persona offesa (si indicano le pag. 16 e ss. della sentenza di primo grado). La cognizione della Corte milanese, si afferma, non ha riguardato tutte le risultanze fattuali, bensì sarebbe stata limitata ad una lettura atomistica degli indizi, non valorizzandoli attraverso una lettura unitaria, parcellizzandoli e isolando gli elementi offerti dall'accusa. Si conclude ritenendo che la Corte distrettuale non abbia offerto una motivazione dotata di maggiore persuasività rispetto alla decisione del Giudice di primo grado, puntualmente ancorata alle emergenze acquisite.
4. Ha depositato memoria scritta il difensore della parte civile, con la quale chiede la conferma della sentenza impugnata 4.1 Quanto al primo motivo di ricorso, come già rilevato dalla Procura generale, si ritiene che lo stesso sia manifestamente infondato avendo la Procura presso il Tribunale di Varese censurato in modo chiaro, specifico e non generico la sentenza di primo grado.
4.2 Sul secondo motivo nessuna censura può essere mossa alla Corte di appello che, sollecitata in dibattimento anche dal Sostituto Procuratore generale e
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dalla difesa della parte civile, ha disposto d'ufficio l'obbligatoria rinnovazione del dibattimento con riferimento alle prove dichiarative oggetto di controversia, nel pieno rispetto dell'art. 498 cod. proc. pen., che prevede che le domande vengano rivolte prima dal pubblico ministero o dal difensore, ma solo se abbiano chiesto l'esame, con indicazione dei testi, cosa che nella vicenda in esame non è stata, per cui la Corte di appello ha formulato le domande e condotto l'esame del testimoni, nel pieno rispetto del disposto di cui all'art. 499 cod. proc. pen.
4.3 Sul terzo motivo di ricorso, si evidenzia che la Corte di appello di Milano ha assolto completamente all'obbligo di motivazione rafforzata, essendo presenti nella sentenza tutti gli elementi idonei a giustificare la condanna dell'imputato. La Corte di appello, dopo aver compiutamente analizzato la sentenza di primo grado (che aveva prosciolto l'imputato ritenendo non sufficientemente credibili le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa per profili di contraddizione tra quanto da lei riferito in sede di audizione protetta e quanto riferito in dibattimento), spiegato perché non fosse condivisibile e chiarito le ragioni fondanti la decisione assunta, ha, con una dettagliata disanima dei fatti e degli elementi probatori emersi nei due gradi di giudizio, pronunciato sentenza di condanna, così assolvendo all'onere della motivazione rafforzata. Quanto poi alle ulteriori argomentazioni difensive, pur premettendo che esse riguardavano valutazioni di merito inammissibili in cassazione, ha analizzato tutti i punti di doglianza generica e specifica evidenziati dalla difesa sia con riferimento alla prima rivelazione, all'uso di sostanze stupefacenti da parte della ragazza, alla circostanza che la ragazza non fosse stata creduta (smentita direttamente dalla madre); all'esame della psicologa, vicina di casa, e della dottoressa che aveva analizzato lo stato psicologico della ragazza;
al gioco del telo da sposa e a tutti gli ulteriori elementi ritenuti dalla difesa del ricorrente sintomatici della inattendibilità della principale teste di accusa. Quanto poi alle statuizioni civili si contesta l'asserita mancanza di prova, essendo emerso che la ragazza aveva vissuto un fortissimo disagio di cui vi è contezza nella sentenza di condanna
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Diversamente da quanto affermato nel ricorso proposto, l'appello del pubblico ministero non presenta affatto i caratteri della genericità, di cui viene tacciato, e non risulta dunque originariamente inammissibile. Il pubblico ministero ha articolato il gravame soffermandosi proprio sull'elemento decisivo che aveva condotto il giudice di primo grado ad assolvere
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l'imputato, ossia sul giudizio di scarsa credibilità ed attendibilità della persona offesa, per analizzare il quale articola una serie di doglianze puntuali e specifiche, sia con riferimento agli episodi che il giudice di prima istanza aveva tacciato per inattendibili (quello del telo bianco;
del rapporto orale: dei testi che avevano riferito che nel corso degli anni la ragazza non aveva raccontato nulla;
del contenuto della conversazione telefonica con l'allora fidanzato;
delle riviste pornografiche e quant'altro), individuando, da un lato, gli elementi ed anche i criteri ermeneutici che avrebbero dovuto portare a ritenere attendibile quei racconti, tra cui anche la differente maturità della vittima e quindi la differente consapevolezza degli accadimenti occorsole, così come emergente nei vari racconti resi nel corso del tempo e confutando, dall'altro, le considerazioni che avevano portato il Tribunale ad assolvere l'imputato, fondate tutte su un giudizio di scarsa credibilità della persona offesa, che, come si è detto, costituisce l'oggetto specifico del gravame.
2. In relazione al secondo, composito, motivo di doglianza, che investe le modalità della riassunzione delle prove dichiarative, esso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito esplicitate.
2.1 Va in premessa ribadito che l'appello proposto dal pubblico ministero avverso una decisione assolutoria, anche laddove sia incentrato sulla contestazione della valutazione di una prova dichiarativa compiuta dal giudice di primo grado, non comporta, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., l'automatico obbligo del giudice d'appello di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, dovendo questi previamente verificare, dopo aver consentito il contraddittorio delle parti, non necessariamente in limine litis, ma anche all'esito della discussione: a) l'ammissibilità dei motivi d'appello, secondo i criteri indicati dall'art. 581 cod. proc. pen.; b) la decisività delle prove, eventualmente indicate dall'appellante; c) la necessità della loro rinnovazione mirata, nella prospettiva della riforma in senso peggiorativo della decisione assolutoria (Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, [...], Rv. 275997-01). Nel caso in esame la Corte di appello risulta aver effettuato, in termini adeguati e congrui, le verifiche sopra indicate, avendo ritenuto (in termini corretti, per quanto sopra si è evidenziato) ammissibile l'appello; decisive le prove dei cui esiti vi è menzione nell'appello proposto, e mirata la loro riassunzione, pur in assenza di una richiesta puntuale in tal senso.
2.1 Tanto premesso, va sul punto altresì ribadito, in base ai condivisibili principi espressi da questa Corte, che in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, il giudice che reputi decisive le prove dichiarative indicate nell'impugnazione - alla stregua di puntuali ragioni in fatto ed in diritto - come meritevoli di diversa valutazione in funzione della condanna dell'imputato è
tenuto a disporne la riassunzione, in forza dei poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., l'esercizio dei quali prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte interessata, trovando fondamento nell'assoluta necessità probatoria implicita nell'impossibilità di un ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado se non a seguito di rinnovazione delle prove dichiarative che in quel giudizio avevano determinato, o contribuito a determinare, l'assoluzione dell'imputato (Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278972 01); sotto questo profilo, si è anche condivisibilmente affermato che l'omessa indicazione dei dichiaranti da esaminare nel giudizio di secondo grado non costituisce causa di inammissibilità del gravame del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, in quanto il disposto dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. non disciplina le modalità dell'impugnazione, ma fissa una regola processuale che dev'essere osservata dal giudice di secondo grado nel caso di ribaltamento di sentenza assolutoria in base a un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle prove dichiarative (Sez. 3, n. 15874 del 04/04/2025, [...], Rv. 287898-01). Applicando tali principi al caso di specie, i giudici di appello, pur in mancanza di una puntuale indicazione dei dichiaranti da esaminare e di una esplicita richiesta contenuta nel gravame, hanno correttamente proceduto alla riassunzione delle prove dichiarative, a fronte per altro, come affermato nella memoria depositata dalla parte civile, della richiesta in tal senso formulata nello svolgimento del giudizio di secondo grado da quest'ultima e dall'organo dell'accusa.
2.3 Quanto, infine, alle modalità di conduzione delle prove riassunte, premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte - espresso in tema di esame testimoniale ma applicabile, data l'identità di contesto, al caso della riassunzione in appello della prova dichiarativa -, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità, né la nullità della prova raccolta, non essendo una tale sanzione prevista dall'art. 499 cod. proc. pen., nè potendo essere desunta dal disposto dell'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 39482 del 02/07/2024, [...], Rv. 287016-01; in termini conformi, Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259728 01; Sez. 3, Sentenza n. 4672 del 22/10/2014, dep. 2015, L. Rv. 262468 01; Sez. 3, Sentenza n. 42568 del 25/06/2019, B., Rv. 277988 01; Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019, [...], Rv. 277399-01), va rilevato che il motivo sul punto risulta assolutamente generico, così come generico è quello che deduce la violazione dell'art. 498 cod. proc. pen., non essendo dedotti né emergendo alcuna compromissione della genuinità delle dichiarazioni o del principio del contraddittorio con riferimento alla propalazione riassunta, né alcuna incidenza, anch'essa non documentata, di una eventuale e
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non dimostrata suggestione o alterazione sul complessivo risultato probatorio, tale da rendere il materiale raccolto globalmente inidoneo ad essere posto a fondamento della decisione di condanna, correttamente assunta in contraddittorio tra le parti. 3 Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso.
3.1 Come condivisibilmente ricostruito in Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, [...], Rv. 279255, in motivazione, richiamando plurimi precedenti di questa Corte (ex multis Sez. 4, n. 42868 del 26/9/2019, [...], Rv. 277624; Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, [...], Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/9/2017, [...], Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 15/12/2013, dep. 2014, [...], Rv. 262261; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, [...], Rv. 253909), i giudici del ribaltamento in appello della decisione liberatoria di primo grado hanno l'obbligo di una motivazione rafforzata dovendo dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice. Corollario di tale principio è la necessità di una puntuale ed approfondita verifica critica cui consegua una differente, completa e più persuasiva motivazione che, sovrapponendosi complessivamente alle ragioni della sentenza di primo grado, dia conto degli esiti difformi ai quali si giunge e della maggiore o diversa valenza conferita a ciascun elemento di prova che faccia parte della piattaforma istruttoria. In altri termini, come si è affermato nella giurisprudenza di questa Corte, la sentenza di ribaltamento deve essere dotata di maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato in caso di overturning di condanna e non limitarsi ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella del primo Giudice. Il dovere di motivazione rafforzata del Giudice della sentenza di ribaltamento della pronunzia liberatoria di prime cure è peraltro recepito come concetto coessenziale alla giustificazione del ribaltamento nell'ottica del superamento del ragionevole dubbio anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite successive alla sentenza NN e, per quanto interessa in questa sede, nelle sentenze TA, AN e PA. Pertanto, aderendo a quanto affermato da questa Corte nelle indicate decisioni, espressioni di un orientamento consolidato, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore.
3.2 Nel caso in esame, la Corte di appello ha assolto pienamente a tale obbligo fornendo una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado, proprio partendo dall'analisi del principale teste di accusa, e dunque della prova decisiva, ossia le dichiarazioni rese dalla persona offesa, tacciata di inattendibilità dal giudice di prime cure, conclusione, questa, ritenuta frutto di una erronea valutazione operata dal giudice del proscioglimento La decisione impugnata, dopo aver evidenziato e analizzato gli elementi acquisiti, passa in rassegna quelli che avevano portato al proscioglimento dell'imputato, per poi subito analizzare le criticità rilevate dal giudice di primo grado e poste a fondamento del giudizio di contraddittorietà nel narrato della persona offesa, a partire dalle prime rivelazioni, che avvennero prima della denuncia sporta, quando all'età di quattordici anni ebbe a raccontare ad un giovane diciassettenne amico del padre della ragazza, quanto le fosse accaduto con lo zio, imputato dei fatti per i quali si procede, confidandosi quindi con lui. Con motivazione congrua ed adeguata, i giudici territoriali analizzano e confutano "il cortocircuito nella ricostruzione degli eventi ritenuto dal giudice di prime cure espressione di inattendibilità nel narrato della ragazza e spiegano in termini logici l'irrilevanza della figura della giovane di nome Lara o della negazione da parte del ragazzo di essersi a sua volta confidato con qualcuno. Questa stessa modalità di analisi e valutazione viene seguita dalla Corte di appello nella disanima di tutto il narrato della persona offesa, partendo proprio dagli aspetti come quello relativo alla prima rivelazione - ritenuti indici di inattendibilità e scarsa credibilità. E così, sono oggetto di attenta analisi gli episodi specifici, quali quello del telo bianco che lo zio le faceva mettere addosso, con il quale copriva la bambina, una volta denudatala;
quello delle riviste pornografiche;
lo schiacciamento del seno o il rapporto orale, ma anche episodi quali la sedia che lo zio metteva ai piedi del letto nel quale la ragazza dormiva. Oltre agli specifici episodi, oggetto del narrato reso dalla ragazza, la deposizione della persona offesa viene poi valutata nel suo complesso, applicando correttamente i principi espressi da questa Corte quando la principale, se non esclusiva, fonte di accusa sia la vittima del reato, rispetto alla quale va comunque e sempre rammentato che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il decidente non sia incorso in manifeste contraddizioni (oltre a Sezioni Unite Bell'Arte, cfr., tra le più recenti, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, [...], Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, [...], Rv. 262575).
Anche l'ulteriore tassello nel giudizio di attendibilità e credibilità della persona offesa, ossia le dichiarazioni della vicina di casa, psicologa, che raccolse, nel 2015, le confidenze della madre della ragazza, viene dalla Corte territoriale analizzato, rapportandolo a quanto dichiarato sul punto dalle due donne e sottolineandone, con una motivazione dotata di persuasività, la complessiva attendibilità. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa e per certi versi anche dalla Procura generale in sede la Corte di appello non si è sottratta al dovere di analizzare la complessiva piattaforma probatoria, avendo esteso il suo giudizio anche ad un altro ulteriore teste, la psicologa esperta delle dinamiche dell'infanzia, anch'essa analizzata dal giudice di prime cure, senza quindi incorrere in alcuna lettura atomistica degli indizi, che, per converso, sono stati valorizzati attraverso una lettura unitaria e non parcellizzata.
3.3 A fronte di una decisione che fa corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di ribaltamento della decisione assolutoria e che non merita censura neanche nella lettura, in chiave accusatoria, degli elementi raccolti, in quanto fondata su argomentazioni logiche, coerenti e legittime, il vizio denunciato di omessa valutazione degli elementi di prova e di travisamento degli stessi è del tutto inammissibile in quanto si risolve nel riproporre la tesi sostenuta dal giudice di prime cure, su cui la Corte di appello si è ampiamente confrontata, e finisce con il chiedere, a questa Corte, una diversa ricostruzione del fatto, che non le è consentita (Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, [...], Rv. 233780; Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, [...], Rv. 235508-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, [...], Rv. 238215- 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, [...], Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [...], Rv. 283370-01). Infine, generico, e pertanto anch'esso inammissibile, è il motivo sulle statuizioni civili, posto che, a fronte di un'articolata motivazione, il ricorrente si limita a contestare la condanna e la somma determinata a titolo di provvisionale, senza minimamente confrontarsi con quanto affermato dalla Corte territoriale. 4 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la
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sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate. Va inoltre disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado che si liquidano in complessivi euro 3.686,000 oltre accessori di legge. A norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, che vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, in quanto imposto dalla legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge
Così deciso il 30/09/2025.
Il Consigliere estensorer Valena Bow
Presidente Il Presidente TO ZA
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge
Deposita in Cancelleria
Oggi,
27 NOV. 2000
Il Presidente
IL FUNZIONARIOTZIARIO
Luana M
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