Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2019, n. 13725
CASS
Sentenza 7 novembre 2019

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In tema di giudizio di cassazione, nel caso di annullamento con rinvio di una sentenza emessa dalla sezione per i minorenni della corte d'appello, competente alla celebrazione del giudizio di rinvio è la medesima corte d'appello in diversa composizione, salvo che l'ufficio giudiziario sia costituito da un'unica sezione, operando in tal caso la regola suppletiva di cui all'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la trasmissione degli atti alla corte di appello più vicina.

In caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, il giudice che reputi decisive le prove dichiarative indicate nell'impugnazione - alla stregua di puntuali ragioni in fatto ed in diritto - come meritevoli di diversa valutazione in funzione della condanna dell'imputato è tenuto a disporne la riassunzione, in forza dei poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., l'esercizio dei quali prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte interessata, trovando fondamento nell'assoluta necessità probatoria implicita nell'impossibilità di un ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado se non a seguito di rinnovazione delle prove dichiarative che in quel giudizio avevano determinato, o contribuito a determinare, l'assoluzione dell'imputato.

Commentario1

  • 1Conclusioni del PM non comunicate, diritto di difesa violato (Cass. 20885/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 marzo 2022

    Omessa comunicazioni delle conclusioni del PM nel processo cartolare penale integra nullità generale relativa: la nozione di "intervento dell'imputato" non può essere restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare; il carattere "cartolare" della partecipazione del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale che caratterizza la disciplina dettata dalla normativa sopra richiamata non impedisce, ma, al contrario, impone di ricondurre la disposizione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2019, n. 13725
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13725
Data del deposito : 7 novembre 2019

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