Sentenza 16 giugno 1999
Massime • 1
In virtù del combinato disposto degli articoli 7 e 8 della legge 3 marzo 1951, n.178(Istituzione dell'ordine <
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- 1. ARALDICA E NOMODINAMICA: Recensione a Gli ordini cavallereschi “non nazionali” nella legge 3 marzo 1951 n. 178 (ed, Jouvence Historica, Roma, 2020) di Maurizio…Angelo Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Angelo Costanzo Sommario: 1. L'Ordine al Merito della Repubblica e altri Ordini - 2. Il libro di Maurizio Reina de Jancour - 3. Il mutevole valore dei valori nella società acefala. 1. L'Ordine al Merito della Repubblica e altri Ordini Anche quest'anno, in occasione della Festa della Repubblica, il Capo dello Stato ha nominato nuovi cavalieri della Repubblica. In realtà, caduta (da tempo) la monarchia, disconosciuti i titoli nobiliari (XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione), non è venuto meno il desiderio di un riconoscimento sociale formalizzato anche nella Repubblica. Soprattutto nel dopoguerra, molti cittadini mostrarono interesse per i titoli onorifici fino a …
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di Angelo Costanzo Sommario: 1. L'Ordine al Merito della Repubblica e altri Ordini - 2. Il libro di Maurizio Reina de Jancour - 3. Il mutevole valore dei valori nella società acefala. 1. L'Ordine al Merito della Repubblica e altri Ordini Anche quest'anno, in occasione della Festa della Repubblica, il Capo dello Stato ha nominato nuovi cavalieri della Repubblica. In realtà, caduta (da tempo) la monarchia, disconosciuti i titoli nobiliari (XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione), non è venuto meno il desiderio di un riconoscimento sociale formalizzato anche nella Repubblica. Soprattutto nel dopoguerra, molti cittadini mostrarono interesse per i titoli onorifici fino a …
Leggi di più… - 3. ARALDICA E NOMODINAMICA: Recensione a Gli ordini cavallereschi “non nazionali” nella legge 3 marzo 1951 n. 178 (ed, Jouvence Historica, Roma, 2020) di Maurizio…Angelo Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 27 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/1999, n. 9737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9737 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIAMMANCO PIETRO Presidente del 16/6/1999
1. Dott. DE MAIO GUIDO Consigliere SENTENZA
2. " CH OL " N. 2255
3. " UA AL " REGISTRO GENERALE
4. " NO AN " N. 2743/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da MA AN n. a Venezia il 14 novembre BB NN IS n. a Macerata il 18 novembre 1949
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 5 ottobre Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novesere
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. De Nunzio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udito il difensore avv. BRUNO FRANCO di PAVIA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
AN RA e ON OV EO hanno proposto separati ricorsi per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, emessa in data 5 ottobre 1998, con la quale venivano condannati per il reato di conferimento illegittimo di onorificenze (art. 8 l. 3 marzo 1951 n. 178) deducendo quale motivo comune la violazione e l'errata applicazione dell'art. 8 l. cit. e dell'art. 9 c.p., giacché, essendo avvenuto il conferimento dell'onorificenza in
Lugano e solo l'investitura in Asti, l'azione penale era improcedibile, poiché non era necessaria la preventiva richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, stabilita dal secondo comma dell'art.9 c.p.. Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati, sicché i ricorsi devono essere rigettati con la condanna, in solido, dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Ed invero l'impugnazione si incentra sulla nozione di conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, sul principio di tassatività e tipicità della fattispecie e sulla correlazione tra accusa contestata e sentenza;
principi entrambi connessi alla su riferita espressione.
Appare, quindi, opportuno trascrivere il precetto contemplato dall'art. 8 l. n. 178 del 1951 e soffermarsi sulla ratio dell'incriminazione, sulle caratteristiche della nozione e sull'esegesi della normativa richiamata.
Il primo comma dell'art. 8 l. cit., relativo al delitto contestato, stabilisce che "salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati", mentre l'imputazione è così formulata:
"perché, in concorso tra loro, conferivano a... onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche (nella specie: il titolo di cavaliere di gran croce di giustizia del sedicente Serenissimo Ordine Equestre Militare e Nobiliare della Santissima Trinità)", riportando fedelmente la disposizione.
È pacifico che non si è in presenza di "onorificenze, decorazioni e distinzioni" ancora ammesse (quelle della S. Sede, dell'ordine equestre del Santo Sepolcro e del Sovrano ordine militare di Malta), di cui all'art. 7 l. cit. e che la c.d. "patente" è stata confezionata a Lugano, mentre la "solenne investitura" si è verificata nella chiesa di S. Secondo in Asti.
Orbene da un esame meramente letterale della disposizione si evince che la congiunzione "e" unifica i vari momenti del conferimento, della decorazione e della distinzione cavalleresca e detta analisi esegetica è avvalorata dalla previsione della disgiuntiva "o" nel l'articolo - precedente - l'attuale illecito amministrativo dell'uso non autorizzato.
Tale differente formulazione è logicamente spiegabile con le diverse condotte sanzionate, giacché l'uso può avvenire con modalità alternative e, comunque, non si volevano lasciare impuniti comportamenti di semplice assegnazione di distinzioni cavalleresche, mentre l'illecito conferimento deve comprendere in una considerazione unitaria ed inscindibile tutte le varie fasi per evitare sistemi di facile elusione della normativa e consentire un'uniforme repressione. Questa valutazione unitaria è ulteriormente confortata dalla locuzione "in qualsiasi forma e denominazione" contenuta nel precetto in esame, contemplato dall'art. 8, ove si nota l'indifferenza per le varie modalità e l'ampia accezione utilizzata dal legislatore per ricomprendervi ogni momento in cui può essere suddistinto il "conferimento" delle onorificenze.
Peraltro, poiché il dato testuale da solo è spesso fallace e, comunque, non decisivo, l'analisi ermeneutica condotta è suffragata da un'indagine storica e dal criteri teleologici e sistematici. Il carattere onnicomprensivo della locuzione "in qualsiasi forma e modalità" è confermato dai lavori preparatori ed in particolare dalla relazione dell'on. Fantoni in cui espressamente si chiarisce che la predetta frase è stata aggiunta affinché "non ci siano pretesti a distinzioni elusive del divieto", il cui carattere assoluto è sottolineato dalla sua ripetizione nel secondo comma dell'art. 8 l. cit., che contempla la differente ipotesi dell'uso di onorificenze misconosciute, la quale ulteriormente si distingue da quello dell'uso non autorizzato di onorificenze riconoscibili di cui al precedente art. 7 e dall'areazione di onorificenza, mai ottenuta, prevista dall'art. 498 c.p.. Inoltre il mutato quadro istituzionale con la proclamazione della Repubblica e l'impostazione democratica ed egualitaria della nostra Costituzione fanno da sfondo alla legge del 1951, che attua un precetto costituzionale (art. 87 ultimo comma Cost.), derogatorio del principio di uguaglianza, sicché il legislatore nel dettare le norme ha voluto attribuire alle onorificenze conferite dalla Repubblica Italiana, fondata sul lavoro, un significato eminentemente morale, onde ha ridotto al massimo la possibilità di poter utilizzarne altre (art. 7 l. cit.) ed ha subordinato l'uso di quelle "non nazionali" ad un'autorizzazione anche al fine di evitare pericolose nostalgie di passati regimi.
Pertanto, come risulta pure dalla stessa dizione dei commi secondo e terzo dell'art. 8 per argomento a contrario, oltre che dall'espressa previsione dell'art. 9 c.p., lo Stato italiano ha inteso riservare a sè il potere di conferimento, vietandolo ad ogni ente, associazione o privato salvi gli ordini cavallereschi previsti dall'art. 7 e le onorificenze di Stati esteri e degli ordini non nazionali, subordinate queste ultime ad autorizzazione, sicché detto monopolio ed il conseguente divieto di conferimento, penalmente sanzionato, hanno un senso se la punibilità è circoscritta al solo territorio italiano.
Tale "ratio" è evidenziata nei lavori preparatori dalla relazione dell'on. De Gasperi, in cui si sottolinea che "l'istituzione delle onorificenze della Repubblica comporta la necessità di un'adeguata protezione giuridica, a tutela del prestigio di tali distinzioni, non meno che della Pubblica fede... l'abuso che attualmente vien fatto di queste pretese distinzioni onorifiche, per fini quasi sempre speculativi, non ha solo dannose ripercussioni di ordine interno, ma nuoce gravemente al prestigio dell'Italia, sminuendo la dignità ed il valore delle nostre onorificenze presso le altre nazionali. "Il disegno intende risolvere radicalmente questo problema, fornendo al giudice una norma che non esisteva nel precedente ordinamento, e la cui mancanza ha dato luogo ad alcune perplessità della giurisprudenza, che hanno permesso il perpetuarsi di abusi a scapito delle onorificenze conferite o riconosciute dallo Stato e, più ancora, a danno della fede pubblica".
L'impostazione del progetto di legge è quindi perentoria e non giustifica alcun, dubbio, sul la volontà del legislatore di colpire qualsiasi forma di conferimento di onorificenze illecite. Da questa composita "ratio" dell'incriminazione discende, quindi, come esattamente notato dalla Corte torinese, la punizione non solo dell'atto unilaterale di "conferimento", costituente l'inizio della condotta punibile e denominabile come "assegnazione" del titolo, ma anche di tutte quelle manifestazioni collegate quali l'investitura, solenne o meno, la consegna di segni o medaglie o distinzioni o decorazioni, ed eventuali ulteriori modalità o cerimonie, costituenti un tutto unitario ed inscindibile.
Del resto la differenza in tempi antichi esistente tra conferimento, decorazione e distinzione ai fini, degli ordini cavallereschi al momento dell'entrata in vigore della legge nel 1951 era già molto attenuata, nonostante i termini conservino uno loro diversa pregnanza, connessa, comunque, alle diverse forme ed al differente atteggiarsi delle modalità composite del conferimento e non più alla distinzione tra mera ricompensa (decorazione) e conferimento del diritto di fare uso di un titolo cavalleresco (onorificenza). Pertanto se è esatto che il "termine conferimento", nella sua accezione ristretta, secondo quanto appare dallo stesso articolo 4 della legge in esame, si sostanzia principalmente in un atto "cartaceo" per utilizzare un'espressione della Corte di merito, differenti possono essere le forme di attuazione, mentre l'ampia dizione dell'art. 8, che include le decorazioni e le distinzioni, ricomprende tutte le diverse fasi in cui può articolarsi la cerimonia nella quale il prescelto viene insignito dell'onorificenza. Peraltro la definizione del conferimento quale atto unilaterale serve solo per chiarire che per configurare il reato non è necessaria l'accettazione e, quindi, si prescinde da qualsiasi atteggiamento del beneficiato, la cui condotta può trovare sanzione nell'art. 7 e nel secondo comma dell'art. 8 l. cit., ove rientri nel paradigma normativo ivi delineato, ma non esclude che nel termine e nelle successive indicazioni delle decorazioni e distinzioni, unitariamente considerate, vengano racchiuse tutte le varie fasi, in cui può sostanziarsi la cerimonia di conferimento del titolo illegittimo. Il conferimento non consentito delle "onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche", non ammesse, trova esplicazione nella presa di posizione di chi ha o assume di avere, quale "fons honoris", il potere d'investitura, mentre la "patente" cartacea costituente il momento iniziale di una progressione criminosa, non esaurentesi solo in essa, ma comprendente ogni manifestazione di questa investitura e che trova la sua conclusione nella utilizzazione, illegittima o illecita (artt. 7 e 8 entrambi secondo comma l. cit.) delle medesime. Individuata in tal modo la fattispecie criminosa, occorre esaminare se l'imputazione sia stata circoscritta alla fase dell'assegnazione id est conferimento del titolo oppure vi ricomprenda anche le altre modalità.
A tal proposito, nonostante il riferimento al titolo di cavaliere e, quindi, all'atto cartolare di conferimento, la pedissequa riproduzione del precetto penale con i tre termini ("onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche"),utilizzati nelle relazioni dei proponenti al Parlamento in modo indifferenziato serve ad includere pure la cerimonia di investitura, secondo quanto appare anche dalla composita "ratio" dell'incriminazione, tesa a tutelare la fede pubblica, il prestigio dell'Italia, la nuova forma istituzionale ed il monopolio in mano pubblica del loro conferimento su base territoriale.
Peraltro, ove si volesse evidenziare un difetto di correlazione tra sentenza e fatto contestato, attesa la natura di nullità a regime intermedio del predetto vizio (Cass. sez. I 27 ottobre 1995 n. 10684, Guarneri ed altri rv. 202536 ex plurimis),è stata dedotta in maniera intempestiva in sede di legittimità, giacché concerne il giudizio di primo grado e non risulta dedotta in appello.
Perciò, poiché la fase dell'investitura, relativa al conferimento del titolo cavalleresco illegittimo, si è verificata in Italia non era necessaria la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999