Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2001, n. 8021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8021 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
B ) A 4 S 7 . O n S R EPUBBLICA ITALIANA 7 A 8 T T 9 S 1 I 802 1 01 A G NOME DEL POPOLO ITALIANO/ R i E a T R m L 6 E RTE I A Oggetto D I e , g N referezione g O e G pusonali - msarme L L O L 9 1 . O t A r Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: B D A ( R.G.N. 18682/00 Presidente Dott. Corrado CARNEVALE Cron. 18514 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO ConsigliereDott. Mario ADAMO Rep. Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere Ud. 30/04/01 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SEN T ENZA 2 sul ricorso proposto da: ER AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso l'avvocato GUIDO MONACO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO MOROSI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IL RT, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'avvocato GUIDO POTTINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
2001 - controricorrente in revocazione della 1164 avverso la sentenza n. 665/00 di revocazione della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 21/01/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/04/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO con le quali si chiede che la Suprema Corte, con sentenza dichiari inammissibile il ricorso. Condanni TO ME al rimborso delle spese del presente grado del giudizio al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° c.p.c. in misura pari all'entità delle spese stesse, in favore di RT AI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Firenze pronunciava la separazione dei coniugi RT AI ed TO ME con addebito alla moglie, affidando la figlia RO al- la madre e ponendo a carico del padre un contributo per il mantenimento della minore. Con sentenza depositata il 16 luglio 1998 la Corte d'appello di Firenze respingeva l'impugnazione della moglie. Il ricorso per cassazione proposto da quest'ultima, sulla base di quattro motivi, era riget- tato da questa Corte con sentenza n. 665 del 21 gen- naio 2000. 2 Avverso tale sentenza ricorre per revocazione An- tonella ME con cinque motivi. RT AI ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclu- sioni. TO ME ha presentato mememoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta un errore-svista del giudice per avere supposto il fatto dell'abbandono della casa coniugale da parte della mo- glie mentre era mancata la coabitazione dopo il matri- monio, essendo stata esclusa la costituzione della re- sidenza familiare. La non-coabitazione risultava dagli atti processuali dello stesso AI, ed in particola- re dal ricorso per separazione, che la ME richia- ma nell'esposizione del motivo.
2. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene 395, n. che altro errore rilevante ai fini dell'art. 4., c.p.c. riguardava l'addebito per il rifiuto di rapporti fisici con il marito, da cui era derivata l'inconsumazione del matrimonio. In assenza di prove precise su chi dei due coniugi avesse determinato l'errore di aver attribuito lal'inconsumazione , "colpa" alla moglie si atteggiava a "errore nella per- cezione di un errore svista" e poteva concorrere per- 3 sino con l'errore di cui all'art. 395, n. 5, purché il processo fosse relativo а diritti indisponibili e si di un fatto non fosse alla presenza - come nel caso controverso e rilevabile d'ufficio.
3. I primi due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, sono inammissibili.
3.1. Sia l'abbandono della casa coniugale che il rifiuto di rapporti fisici tra coniugi costituiscono circostanze che vanno accertate nel giudizio di meri- to, sicché non è configurabile un errore di fatto sot- to tale profili rispetto alla decisione adottata in sede di legittimità. In ogni caso la sentenza di questa Corte ha 3.2. valutato, nei limiti consentiti dal giudizio di cassa- zione, sia le censure relative al punto della scelta dei coniugi della casa di Firenze quale residenza fa- miliare sia quelle relative l'inesistenza di rapporti fisici tra i coniugi ed in relazione ad entrambi punti ha ritenuto che i motivi di ricorso non fossero fondati. Trattandosi di questioni già esaminate, esse non possono essere riprese in considerazione in sede di revocazione.
3.3. Invero, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., idoneo a determinare la re- vocabilità delle sentenze, consiste in un errore di 4 percezione о in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza о l'inesi- stenza di un fatto decisivo che risulti invece incon- testabilmente escluso о accertato alla stregua degli atti о dei documenti di causa;
pertanto è inammissibi- le il ricorso per revocazione avversO una sentenza della Corte di Cassazione ove la sentenza di cui si chiede la revocazione abbia esaminato il motivo di censura ritenendolo infondato, poiché l'errore pro- spettato si risolve nella illustrazione di omissioni e vizi di diritto, e quindi in errore di giudizio e non di fatto (Cass. 4 aprile 2000 n. 4070).
4. Con il terzo motivo la ricorrente sostiene la ricorrenza dell'ipotesi di revocazione di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c. per avere il AI architettato un raggiro consistito nel tacere, nel corso del giudizio di cassazione, l'esistenza di un documento da cui ri- sultava, per sua esplicita confessione, che i coniugi non avevano mai convissuto. Tale documento, del quale la ricorrente aveva avuto conoscenza solo recentemen- te, consisteva in una querela presentata da RT AI contro il suocero il 20 aprile 1999. Se il giu- dice di legittimità avesse saputo che i coniugi non avevano mai convissuto avrebbe cassato la sentenza d'appello per mancanza del requisito dell'abbandono 5 del domicilio coniugale da parte della moglie, quale presupposto per l'addebito a carico della medesima.
5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce che la denunzia-querela del AI, indipendentemente dal dolo del medesimo, sottolineato nel precedente motivo, risultava decisiva ai fini del giudizio ed era conva- lidata dal ricorso per divorzio notificato dal AI il 19 giugno 2000. Dai documenti in questione risulta- va che la casa familiare non era mai stata costituita. motivi5.1. E vero, secondo la ME, che previsti dai nn. 1 e 3 dell'art. 395 c.p.c., non sono compresi nella formulazione dell'art. 391 bis dello stesso codice, ma tale esclusione a suo giudizio appa- re viziata da illegittimità costituzionale per viola- zione del diritto di difesa e per disparità di tratta- mento.
6. Nemmeno il terzo ed il quarto motivo sono fon- dati.
6.1. La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ammessa, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., solo per l'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 395 del codice di rito (errore di fatto) e non anche per le ipotesi di cui ai nn. 1 e 3 del medesimo arti- colo.
6.2. Le questioni di illegittimità costituzionale 6 prospettate dalla ricorrente con riferimento al dirit- to di difesa ed al divieto di disparità di trattamento sono in ogni caso irrilevanti, perché entrambi i moti- vi riguardano un documento che non avrebbe potuto es- sere prodotto nel giudizio di cassazione, dati i limi- ti posti dall'art. 372 c.p.c.. 7. Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che appartiene alla categoria dell'errore materiale e, in ipotesi, all'errore di fatto, l'avere la sentenza di questa Corte disposto la "totale compensazione delle spese", omettendo di indicare se con l'aggettivo tota- le devono intendersi le spese di primo, secondo grado e fase di legittimità, ovvero devono soltanto inten- dersi le spese del procedimento dinanzi alla Suprema Corte.
7.1. Il motivo è inammissibile perché non denuncia un errore di fatto ma prospetta una questione di in- terpretazione della decisione adottata dalla Corte di Cassazione in ordine alle spese processuali, evidente- mente relativa alle spese del solo giudizio di cassa- zione ("In ragione dei particolari rapporti tra le parti appare equa la totale compensazione delle spese di causa tra loro"), conclusosi con il rigetto del ri- Corso.
8. Il ricorso per revocazione deve essere, pertan- 7 to, dichiarato inammissibile.
9. Le spese processuali, liquidate come nel dispo- sitivo, vanno poste a carico della ricorrente, in con- siderazione della soccombenza. Non sussistono le condizioni per l'accoglimento delle richiesta di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna la ricorrente al rimborso delle spese processua- li liquidate in lire 178,000, oltre a lire 8.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 30 aprile 2001. Il Cons. est. Il Presidente Dott. Massimo Bonomo Dott. Corrado Carnevale MaТапи В lonade lameneвашина CANCEL ERG menico Mazzalun CORTE SUPREM SAZION I Prima Sekon iceBe D E A A Depositat i S O T S R S 14 CIU. 2001 A T O ) T S 4 P I 7 . M G A n IL CAN I ' R E 7 L 8 T R L 9 L 1 A I A o D D z r I , E e a N g m T O g G e N L L E O L S 9 1 O . E A t B r D A ( 8