Sentenza 14 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14608 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
" Aula 'A' 14 6 08/ 02 LA CORT 46 08 /0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 17010/01 Dott. Salvatore SENESE Cron. 34019Consigliere Dott. MI DE LUCA Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 09/04/02 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUBINO VICO 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO G. SCOCCINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
A.I.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che lo rappresenta 2002 e difende unitamente all'avvocato RENATO BALTA, giusta 1521 delega in atti;
-1- controricorrente · avverso la sentenza n. 285/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 26/06/00 - R.G.N. 271/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato SCOCCINI;
udito l'Avvocato ROMOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Foggia, sez. distaccata di San Severo, MI UB, premesso che aveva lavorato alle dipendenze della Associazione Italiana Coltivatori (A.I.C.) dall'1.3.1983 all'ottobre 1990, quale impiegato addetto al patronato INPAL di San Severo, e che la sede di lavoro era stata improvvisamente chiusa, chiedeva dichiararsi la illegittimità del licenziamento, per difetto di forma, con ogni conseguenza di legge, e condannarsi la Associazione al pagamento della somma di lire 80.791.583, oltre accessori, a titolo di differenze retributive. L'A.I.C., costituitasi, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito negava la sussistenza di un atto di licenziamento, assumendo che il lavoratore aveva interrotto volontariamente ogni rapporto;
eccepiva, altresì, la decadenza dalla impugnativa, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604/66. Il Pretore rigettava la domanda e la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 23 maggi/26 giugno 2000, rigettava l'appello contro la prima sentenza. I giudici di secondo grado ritenevano fondata l'eccezione di carenza della legittimazione passiva della Associazione convenuta, osservando che l'art. 20 dello statuto della stessa prevede una autonomia amministrativa e finanziaria delle Federazioni provinciali, e dispone che le stesse rispondono in proprio "dei diversi aspetti derivanti dalla propria autonomia amministrativa". Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di ricorso, illustrato con memoria, MI UB. La Associazione Italiana Coltivatori (A.I.C.) resiste con controricorso. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa del ricorrente denuncia vizio di motivazione su punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e segg. e 1362 e segg. cod. civ. (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Premesso che la questione riguarda la autonomia giuridica delle associazioni cd. dipendenti, la difesa del signor UB assume che la Corte di Appello si è limitata ad una lettura parziale e meramente formale dell'art. 20 dello Statuto, anziché esaminare il complesso delle disposizioni statutarie. Deduce che è stato trascurato in primo luogo l'art. 1 dello Statuto, che stabilisce la soggettività unica dell'A.I.C. su tutto il territorio nazionale, senza alcun riferimento ad una struttura confederale tra soggetti giuridici autonomi. Assume che lo stesso art. 20 dello Statuto, citato dalla Corte di merito, al di là delle enunciazioni formali in ordine all'autonomia (peraltro solo amministrativa), non contiene elementi che consentano di identificare una associazione autonoma. La carenza di autonomia risulta dalla limitazione del potere dell'organo assembleare, il Congresso provinciale, di autoorganizzarsi e assumere decisioni che incidano sulla vita dell'ente: le modalità di convocazione e di celebrazione dell'assemblea sono stabilite dalla Giunta Esecutiva Nazionale dell'A.I.C.; il potere decisionale è limitato ai "...problemi agricoli della provincia nel quadro delle linee della politica agricola dell'Associazione a livello Nazionale, Regionale e Comunitario"; non è prevista la possibilità di adottare uno statuto autonomo o di modificare lo statuto eventualmente adottato;
non vi è il potere di sciogliere l'associazione. Non vi sarebbe, inoltre, autonomia economica, in quanto l'ultimo comma dell'art. 20 dello Statuto dispone che "il patrimonio delle Federazioni Provinciali è costituito da contributi ed entrate comunque ad esse pervenute". La genericità della disposizione renderebbe manifesto che il patrimonio delle federazioni provinciali è costituito dai soli finanziamenti diretti dell'A.I.C. La totale dipendenza, decisionale ed economica, delle federazioni provinciali dalla associazione nazionale avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a negare autonomia giuridica a dette articolazioni territoriali. Il ricorso non è fondato. Non sussiste vizio di motivazione, atteso che la Corte di Appello ha chiaramente fondato la propria decisione sulla previsione statutaria di cui all'art. 20, secondo cui "le Federazioni Provinciali rispondono in proprio anche sul piano legale, dei diversi aspetti derivanti dalla propria autonomia amministrativa”; rilevando che il primo comma dello stesso articolo dispone che "la Federazione Provinciale è la struttura a prevalente carattere organizzativo dell'Associazione nel territorio. Essa è autonoma, ad ogni effetto di legge, sotto il duplice profilo amministrativo e finanziario”. Quanto alla dedotta violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, la difesa del ricorrente si limita a lamentare una generica violazione dei canoni di interpretazione complessiva delle clausole, riferendo che l'art. 1 stabilisce la soggettività unica dell'A.I.C. su tutto il territorio nazionale, senza fare riferimento ad una struttura confederale tra soggetti giuridici autonomi. Il dato riportato - senza, peraltro, una puntuale trascrizione della norma 5 (con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) - è irrilevante, atteso che una autonoma legittimazione negoziale e processuale non è riservata alle sole associazioni che compongono una struttura confederale, ma è giuridicamente possibile anche per le articolazioni periferiche di una associazione avente carattere nazionale (v. Cass., 14 marzo 2000 n. 2952; 6 luglio 2000 n. 9043). Anche le censure mosse avverso la interpretazione che la Corte di merito ha dato dell'art. 20 del ricordato Statuto, anziché evidenziare come siano state violate le norme di ermeneutica nelle argomentazioni della sentenza impugnata, argomentazioni fondate sul dato letterale delle disposizioni riportate, o sottolineare dove e in qual modo tali argomentazioni siano logicamente viziate, si limitano, in realtà a proporre una diversa My interpretazione dello stesso art. 20, negando autonomia finanziaria alle federazioni provinciali (contro il dato testuale riportato in sentenza) per l'asserita circostanza che il patrimonio di queste articolazioni sarebbe costituito dai soli finanziamenti diretti da parte dell'A.I.C. Anche in questo caso non viene trascritta la norma dello Statuto che limita ai soli finanziamenti dal centro le entrate delle articolazioni territoriali (con nuova violazione del principio di autosufficienza sopra ricordato). La circostanza dedotta, anche se vera, sarebbe comunque irrilevante, atteso che la provenienza dei finanziamenti non costituisce elemento atto ad escludere ogni autonomia nella gestione del patrimonio comunque pervenuto. E neppure si assume, a giustificazione della tesi sostenuta, che il rapporto di lavoro oggetto di controversia sia stato posto in essere e gestito dalla associazione centrale e non da quella locale;
che si sia, quindi, effettivamente 6 svolto con l'un soggetto e non con l'altro( cfr., sul principio di effettività, Cass., 24 marzo 2001 n. 4316). Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del soccombente al rimborso delle spese di questo giudizio nei confronti della associazione resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in euro M per spese ed in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 9 aprile 2002. Il cons. estensore Il PresidentePat atrative ferry Hile Cleving fill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 14 OTT. 2002 D E R P IL CANCELLIERE "Will ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 7