Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/10/2003, n. 15708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15708 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
LA CORTE S1 57 0 8 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POP Oggetto Locazione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 7283/00 Dott. Angelo GIULIANO Consigliere Dott. Roberto PREN Cron. 32031 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 4128 Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Consigliere - Ud. 20/05/03 Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: EN DI IG EN SNC, elettivamente domiciliata in ROMA VLE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANINO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati LORENZO PICOTTI, GABRIELLA DE STROBEL, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliata in ROMA VIAARVEDI EMELIA, elettivamente DARDANELLI 13, presso 10 studio dell'avvocato ANTONIO LIUZZI, che la difende anche disgiuntamente 2003 all'avvocato ENRICO GELMI, giusta delega in atti;
1191 controricorrente 1 avverso la sentenza n. 1664/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa 1'08/11/99 e depositata il 25/11/99 (R.G. 2084/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Antonio LIUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto 9.4.1992 ED LI intimava licenza ' per finita locazione alla SOC. ED che conveniva in I giudizio per la convalida avanti al Pretore di Verona • Assumeva di aver concesso in locazione ad uso commer- ciale alla predetta società un immobile sito in Pe- schiera del Garda f con contratto che sarebbe scaduto in data 31.12,1992. La soc. ED si costituiva ed ecce- piva la duplice rinnovazione del contratto in data 1.1.1987 e in data 1.1.1989. Esponeva che l'ultimo rin- novo era intervenuto per elevazione del canone locativo annuo da lire nove milioni a lire dodici milioni. Indi- I quindi, le seguenti date di scadenza cava 31.12.1994 , quale prima scadenza del contratto in re- lazione all'ultimo rinnovo e 31.12.1998 , in relazione al primo rinnovo e in assenza di disdetta l'avvenuta 2 rinnovazione del contratto con conseguente nuova sca- denza al 31.12.1994. Il Pretore rigettata l'istanza di convalida ri- metteva le parti avanti al Tribunale di Verona, giudice competente per valore La ED riassumeva il giudi- zio chiedendo che fosse dichiarata la cessazione del rapporto alla data del 31.12.1992 o, in subordine, alla data del 31.12.1994. Il convenuto chiedeva accertarsi la novazione del contratto con correlativa nuova sca- ' accertarsi il rinnovo F in via gradata denza e dell'originario contratto, con scadenza al 31.12.1998. Il Tribunale adito esclusa l'ipotesi della seconda novazione contrattuale, dichiarava che il contratto sa- rebbe scaduto alla data del 31.12.1998. La SOC ED proponeva appello chiedendo dichiararsi che il contrat- to era stato novato quanto meno alla data del 30.10.1989, allorché era stata versata la seconda rata annuale di canone e che, in mancanza di specifica di- " andava a scadere al 30.10.2001. La ED sdetta chiedeva il rigetto del gravame. La Corte di Appello di ' con sentenza 25.11.1999, ha dichiarato Venezia l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad impugnare , sul rilievo secondo cui il primo giudice ' fissando la scadenza del rapporto al 31.12.1998, ave- va accolto la domanda riconvenzionale. Ha poi osservato 3 che la tesi della seconda novazione del contratto è in- fondata non potendo essa derivare dal semplice au- ' mento del canone;
che comunque, il preteso nuovo con- tratto sarebbe cessato al 29.10.1995 per disdetta a , seguito della manifestazione di volontà dell' ED ' volta a sentir dichiarare la cessazione del rapporto locativo. La soc. ED propone ricorso per cassazione con tre mezzi di gravame. Resiste la ED con controricorso. Motivi della decisione Con il primo mezzo di gravame la soc. ED lamenta la violazione dell'art. 100 cpc in relazione alla di- chiarata carenza di interesse all'appello. Osserva che il giudice di primo grado aveva accolto il capo di do- manda proposto in via subordinata con la riconvenzione il capo proposto in principalità ed attinente F ma non alla affermata rinnovazione del contratto nell'anno 1989; che è quindi errata l'affermazione contenuta nel- la sentenza di appello secondo cui il Tribunale riconvenzionaleavrebbe accolto in toto la domanda;
che contrariamente a quanto affermato dalla corte del I merito , sussisteva l'interesse dell'appellante a sen- tir accolto il capo della domanda riconvenzionale pro- posto in principalità. La censura è infondata . infatti la questione della sussistenza o meno dell'interesse ad appellare risulta superata dal punto della motivazione • a mezzo del quale la corte del merito ha escluso che ✓ i contratto si sia rinnovato per la seconda volta avendo rilevato l'inidoneità a tal risultato della semplice elevazione del canone. Con la seconda censura la Soc. ED lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cpc in ordine alla mancata riforma del regolamento del- le spese attuato dal giudice di prima istanza che aveva disposto la compensazione totale delle stesse. Osserva che la corte avendo rilevato che la domanda ' riconvenzionale aveva trovato totale accoglimento, avrebbe dovuto porre le spese del primo grado del giu- dizio a carico della ED così accogliendo il moti- vo di gravame proposto dall'appellante. La censura non merita accoglimento. La corte del merito ha in realtà motivato adeguatamente sul punto , avendo osservato che un capo della domanda riconvenzionale era stato riget- tato : il capo riguardante l'asserita seconda rinnova- zione contrattuale. Cosicché la motivazione posta a ba- se di tale capo decisionale si sottrae alla censura del ricorrente. Con l'ultimo mezzo di gravame la SOC. ED torna sul tema della dedotta seconda rinnovazione del contratto , denunciando sul punto violazione di legge e vizio di motivazione. Assume come ricorrenti nella fattispecie, oltre ad un consistente aumento del canone 5 ' tutti gli altri elementi della novazione , comprovan- ti il comune intento delle parti di dare vita ad un nuovo rapporto. Osserva infine contro le affermazioni del giudice a quo, che tale nuovo rapporto non può es- sere ritenuto cessato per disdetta non avendo il lo- catore ottemperato alle disposizioni degli artt. 28 e 29 della legge n. 392/78. La censura non merita acco- glimento. Secondo giurisprudenza di questa Corte la so- la variazione di misura del canone non è di per se in- dice della novazione oggettiva del rapporto, che postu- la necessariamente anche la sussistenza dell'animus no- ' quale manifestazione inequivoca dell'intento vandi novativo e della causa novandi, quale interesse comu- ne delle parti al conseguimento degli effetti della no- vazione ) vedi Cass. 9.7.1998 11. 6680 ; Cass. 14.12.1994 n. 10683). Tali elementi non risultano con- cretamente e specificamente indicati nel ricorso CO- ' sicché la doglianza è sul punto , generica. Deriva da ciò l'assorbimento del punto della censura attinente al tema della disdetta " Infatti è del tutto inutile trattare della ipotetica disdetta di un contratto nuovo che i giudici di merito hanno ritenuto non sussistente con motivazione immune da censure. Il ricorso deve es- sere quindi rigettato e le spese del giudizio di cassa- zione devono essere regolate come previsto dall'art. 91 6 cpc.
P Q M
Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al paga- mento, in favore del resistente, delle spese del giudi- zio di cassazione, che liquida in euro 1100, di cui eu- ro mille per onorari oltre spese generali ed accesso- ' ri coma per legge. Così deciso in Roma addì 20.5.2003. Ар шино Il Presidente Il Cons. est. Jakeslagen AL CANCELLIERE : Dott.ssa Maria Aiello y que essΆρα 0 3 0WOT, 2 1 OTT 2803 7