CASS
Sentenza 5 ottobre 2023
Sentenza 5 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2023, n. 40501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40501 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AI LL TA (CUI: O1RH9WB) nato il [...] avverso la sentenza del 19/01/2022 del TRIBUNALE di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TE CI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40501 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 09/06/2023 6546/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. LT HA TA ha proposto appello avverso la sentenza del 19/01/2022 del Tribunale di Firenze che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, e lo ha condannato alla pena di 3.000,00 euro di ammenda. 1.1.Con il primo motivo deduce il difetto della prova della sua responsabilità potendosi, al più, desumere - afferma - un mero atteggiamento connivente rispetto all'effettivo autore materiale della condotta. 1.2.Con il secondo motivo deduce il difetto di prova in ordine alla sussistenza del fatto. 1.3.Con il terzo motivo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., cod. proc. pen.) gli atti sono stati qui trasmessi dalla Corte di appello di Firenze con ordinanza del 20/10/2022. 3.11 ricorso è inammissibile. 4.0sserva il Collegio: 4.1.si imputa al ricorrente di aver effettuato il trasporto, con il proprio mezzo condotto da altra persona separatamente giudicata, di undici sacchi di rifiuti speciali non pericolosi (scarti tessili), in assenza di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
4.2.dalla lettura della sentenza impugnata' risulta che il ricorrente era stato fermato e controllato mentre, con il proprio furgone, stava trasportando i sacchi in questione;
il controllo era stato provocato dalla segnalazione di una persona che aveva visto scaricare in un cassonetto per la raccolta della carta un sacco nero identico a quelli trasportati;
al momento del fermo e del controllo, il furgone stazionava vicino ad un altro cassonetto;
4.3.coerentemente al mezzo di impugnazione (erroneamente) utilizzato dall'imputato, i primi due motivi sollecitano un riesame nel merito degli atti del processo che è inibito alla Corte di cassazione;
4.4.il ricorrente, infatti, postula la possibilità del giudice adito di leggere il contenuto del fascicolo del dibattimento presupponendone la conoscenza degli atti sulla cui base rivalutare le prove della sussistenza del fatto e della sua responsabilità a titolo concorsuale;
4.5.sennonché l'indagine di legittimità sul discorso g lustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato deriandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate n modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); è possibile esaminare direttamente le prove solo quando ne viene dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio„ rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 4.6.ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro 2 probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) oggetto di cognizione in sede di legittimità, dunque, non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione, dunque, deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al "testo del provvedimento impugnato" contenuti) nella lettera "e" del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.); c) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
d) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;
4.7.orbene, il ricorrente non contesta la qualifica di rifiuto delle cose contenute nei sacchi trasportati (uno dei quali smaltito in un cassonetto della carta), né considera che il reato oggetto di condanna è il trasporto abusivo dei rifiuti, non il loro smaltimento;
4.8.non colgono dunque nel segno le doglianze relative all'insussistenza del fatto (legate alla dedotta impossibilità di buttare il sacco in un cassonetto direttamente dal furgone, essendo necessario per l'apertura azionare un pedale) e alla sua estraneità (non avendo egli materialmente buttato il sacco) posto che la condanna si basa su argomenti diversi (la sua presenza a bordo del mezzo, di sua proprietà, utilizzato per il trasporto); 4.9.1a decisione del Tribunale di negare l'applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., in considerazione delle modalità della condotta, della probabile reiterazione della stessa, della particolare astuzia nello smaltire il sacco senza scendere dal furgone, della presenza di molteplici sacchi destinati allo smaltimento in diversi cassonetti, del collegamento di fatto e secondario con un'attività esercitata in forma professionale per conto di altri soggetti, della scelta di trasportare e smaltire rifiuti in orario notturno, dei precedenti penali, ancorché non specifici, dell'imputato, non è sindacabile in questa sede per le ragioni già ampiamente illustrate ai §§ 4.5-4.6 che precedono;
4.10.prescindendo completamente dalla "ratio decidendi'', il ricorrente propone una inammissibile lettura alternativa dei fatti in termini a lui più favorevoli senza però mettere in discussione quelli posti a base del ragionamento 3 del giudice e senza spiegare perché questi avrebbe fatto malgoverno dell'art. 131-bis cod. proc. pen. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TE CI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40501 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 09/06/2023 6546/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. LT HA TA ha proposto appello avverso la sentenza del 19/01/2022 del Tribunale di Firenze che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, e lo ha condannato alla pena di 3.000,00 euro di ammenda. 1.1.Con il primo motivo deduce il difetto della prova della sua responsabilità potendosi, al più, desumere - afferma - un mero atteggiamento connivente rispetto all'effettivo autore materiale della condotta. 1.2.Con il secondo motivo deduce il difetto di prova in ordine alla sussistenza del fatto. 1.3.Con il terzo motivo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., cod. proc. pen.) gli atti sono stati qui trasmessi dalla Corte di appello di Firenze con ordinanza del 20/10/2022. 3.11 ricorso è inammissibile. 4.0sserva il Collegio: 4.1.si imputa al ricorrente di aver effettuato il trasporto, con il proprio mezzo condotto da altra persona separatamente giudicata, di undici sacchi di rifiuti speciali non pericolosi (scarti tessili), in assenza di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
4.2.dalla lettura della sentenza impugnata' risulta che il ricorrente era stato fermato e controllato mentre, con il proprio furgone, stava trasportando i sacchi in questione;
il controllo era stato provocato dalla segnalazione di una persona che aveva visto scaricare in un cassonetto per la raccolta della carta un sacco nero identico a quelli trasportati;
al momento del fermo e del controllo, il furgone stazionava vicino ad un altro cassonetto;
4.3.coerentemente al mezzo di impugnazione (erroneamente) utilizzato dall'imputato, i primi due motivi sollecitano un riesame nel merito degli atti del processo che è inibito alla Corte di cassazione;
4.4.il ricorrente, infatti, postula la possibilità del giudice adito di leggere il contenuto del fascicolo del dibattimento presupponendone la conoscenza degli atti sulla cui base rivalutare le prove della sussistenza del fatto e della sua responsabilità a titolo concorsuale;
4.5.sennonché l'indagine di legittimità sul discorso g lustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato deriandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate n modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); è possibile esaminare direttamente le prove solo quando ne viene dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio„ rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 4.6.ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro 2 probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) oggetto di cognizione in sede di legittimità, dunque, non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione, dunque, deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al "testo del provvedimento impugnato" contenuti) nella lettera "e" del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.); c) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
d) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;
4.7.orbene, il ricorrente non contesta la qualifica di rifiuto delle cose contenute nei sacchi trasportati (uno dei quali smaltito in un cassonetto della carta), né considera che il reato oggetto di condanna è il trasporto abusivo dei rifiuti, non il loro smaltimento;
4.8.non colgono dunque nel segno le doglianze relative all'insussistenza del fatto (legate alla dedotta impossibilità di buttare il sacco in un cassonetto direttamente dal furgone, essendo necessario per l'apertura azionare un pedale) e alla sua estraneità (non avendo egli materialmente buttato il sacco) posto che la condanna si basa su argomenti diversi (la sua presenza a bordo del mezzo, di sua proprietà, utilizzato per il trasporto); 4.9.1a decisione del Tribunale di negare l'applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., in considerazione delle modalità della condotta, della probabile reiterazione della stessa, della particolare astuzia nello smaltire il sacco senza scendere dal furgone, della presenza di molteplici sacchi destinati allo smaltimento in diversi cassonetti, del collegamento di fatto e secondario con un'attività esercitata in forma professionale per conto di altri soggetti, della scelta di trasportare e smaltire rifiuti in orario notturno, dei precedenti penali, ancorché non specifici, dell'imputato, non è sindacabile in questa sede per le ragioni già ampiamente illustrate ai §§ 4.5-4.6 che precedono;
4.10.prescindendo completamente dalla "ratio decidendi'', il ricorrente propone una inammissibile lettura alternativa dei fatti in termini a lui più favorevoli senza però mettere in discussione quelli posti a base del ragionamento 3 del giudice e senza spiegare perché questi avrebbe fatto malgoverno dell'art. 131-bis cod. proc. pen. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09/06/2023.