Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2026, n. 13892
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Sentenza 16 aprile 2026

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  • Accolto
    Erronea applicazione della legge processuale

    La Corte ritiene che l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. non richieda l'allegazione delle specifiche ragioni della mancata effettiva conoscenza dell'atto, ma solo la dichiarazione di non aver avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento e di non aver volontariamente rinunciato a proporre opposizione. L'ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta basandosi sulla mera regolarità formale della notifica, senza conformarsi ai principi di diritto che richiedono che, in caso di persistenti incertezze, si disponga la restituzione nel termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2026, n. 13892
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13892
    Data del deposito : 16 aprile 2026

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