Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15175 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
CA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE E T 46 E 39 L. 21-IN 1981 N.374 REP OLLO E EL POL ITA1 5175/03 I D E LATCOR AR SU RF Oggetto Impugnativa sentenza SEZIONE TERZA CIVILE Giudice di Pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19004/00 Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Bruno DURANTE Dott. Antonio SEGRETO Consigliere 30831 Cron. Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere Rep. Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere - Ud. 15/05/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLLINA 36, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ANGELO MOSCATO, giusta JACONO, difesa dall'avvocato delega in atti;
ricorrente contro elettivamente IT LA, EN ZI, domiciliati in ROMA VLE PARIOLI 50, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FONTANELLA, che li difende, giusta delega in atti;
2003 controricorrenti 1161 avverso la sentenza n. 191/99 del Giudice di pace di ... GELA, emessa il 13/7/1999, depositata il 13/07/99; RG. 414/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso la ianammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Un cane di ZZ RI condotto al guinzaglio da UN NO fu aggredito e ucciso da un cane di pa- store tedesco fuggito da un giardino di una casa. LA SO e UN NO convennero dinanzi al giudice di pace di Gela ER NA chiedendone la condanna, a norma dell'art. 2052 c.C., al risarcimento del danno conseguente alla morte del cane nella misura di lire 1.972.000. La NA si costitui, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno alla sua in- tegrità fisica e mentale conseguente alle minacce rice- vute. Il Giudice di pace rigettava la domanda riconven- zionale e, in accoglimento della principale, condannava RS NA al pagamento in favore delle attrici della somma di lire 1.5000.000. Avverso questa sentenza ER NA propone ri- 2 M corso per cassazione affidato a quattro motivi. LA SO e UN NO resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. L'art. 113, comma 2, c.p.c., stabilisce che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni. A sua volta l'art. 339, comma 3, c.p.c, dispone che sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità>>. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 14 dicembre 1998, n. 12542 hanno affermato il prin- cipio, condiviso dalla successiva giurisprudenza di le- gittimità ed anche da questo Collegio, secondo cui av- verso le sentenze del giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede le lire due milioni valore questo determinabile in base agli artt. 10 e seguenti c.p.c. è ammissibile il solo ricorso per cassazione, abbia il giudice pronunziato sul merito della
contro
- versia o si sia limitato ad una pronunzia sulla compe- tenza o altra questione preliminare di rito o di merito o abbia infine pronunziato sul merito e sulla competen- za;
la sentenza è, diversamente, appellabile qualora il giudice di pace abbia deciso una controversia di va- lore superiore alle lire due milioni e ciò anche 3 r nell'ipotesi in cui abbia erroneamente pronunziato se- condo equità e non secondo diritto. Va ancora osservato che, qualora l'attore in sede di atto introduttivo del giudizio e di precisa- zione delle conclusioni abbia chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti con la da determinare e liquidare in corso di formula limiti della competenza del giudice adi- causa nei indicando una somma determinata, abbia poi to>> о chiesto la condanna o a quell'altra maggiore o minore che si riterrà conforme a giustizia>>, o abbia utiliz- zato formule sostanzialmente analoghe, il valore della causa, in forza del principio stabilito dall'art. 14 c.p.c., si deve presumere nei limiti della compe- tenza del giudice adito e, quindi, atteso lo speci- fico petitum, pari a lire cinque milioni, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice di pa- ce è impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione, che se proposto deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 1° dicembre 1998, n. 12187; Cass. 11 febbraio 2002, n. 1895; Cass. 8 aprile 2002, n. 4994; Cass. 20 settembre 2002, n. 13795). Nel caso di specie, come risulta dalla stessa sen- impugnata con la domanda principale era stata tenza chiesta la condanna alla somma di lire 1.072.000 in fa- 4 r vore della SO e di lire 900.000 in favore della NT o di quell'altra maggiore ○ minore che si riterrà conforme a giustizia>>. Con la domanda ricon- venzionale era stata richiesta а titolo di danno la somma di lire 900.000 o quell'altra maggiore o minore da liquidarsi con criterio equitativo>>. Con riferimen- to a questa domanda è opportuno precisare che il ri- chiamo alla liquidazione equitativa, avuto riguardo al tenore letterale delle conclusioni, non significa ri- chiesta di pronunzia entro il limite dei due milioni, che autorizza la pronunzia secondo equità, ma liquida- zione del danno secondo i criteri previsti dall'art. 1226 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. Risulta dunque chiaro che per entrambe le domande quella principale e quella riconvenzionale, indipenden- temente se fra le stesse sussista connessione, il valo- re della causa non può essere contenuto nei due milioni ai fini della regola di giudizio e dell'impugnazione esperibile avverso la sentenza. che il ricorso va dichiarato La conseguenza è inammissibile. Sussistono giusti motivi per la compen- sazione tra le parti delle spese del giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compen- 5 д sa tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 15 maggio 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Россни خواهد Depositata in Cancelleria oggi, 0 OTT. 2003 IL CANCEL Dott.ssa Maria Aiello IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Ajello 6