Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento disponga la restituzione degli atti al P. M. per la notificazione, assunta come non avvenuta, del decreto di citazione a giudizio, incombendo sul giudice, in tale caso, l'onere della rinnovazione della citazione.
Commentari • 2
- 1. Difensore di ufficio non accetta elezione di domicilio: come notificare l'imputato? (Cass. 42603/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 ottobre 2023
Mancato assenso del difensore di ufficio alla domiciliazione non legittima la notifica mediante consegna di copia dell'atto allo stesso difensore secondo il meccanismo di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, pena la adozione di un sistema presuntivo di conoscenza degli atti, incentrato sulla mera regolarità formale del procedimento di notificazione, con sacrificio dell'esigenza di una informazione effettiva e della conseguente possibilità di procedere validamente in assenza dell'imputato. Qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il D.Lgs. n. 150 del 2022, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti la elezione, la notificazione dell'atto di …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite sulla notificazione dell'atto di citazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2010, n. 5477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5477 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/01/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 72
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 28914/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) MO AM ME, N. IL 06/08/1956;
avverso l'ordinanza n. 2426/2009 TRIBUNALE di BRESCIA, del 19/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Geraci Vincenzo, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza deliberata in pubblica udienza il 19 maggio 2009, il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, investito del giudizio con rito direttissimo a carico di FR IN MO, in libertà, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, motivando che il decreto di citazione non era stato notificato al giudicabile non comparso.
2. - Ricorre per Cassazione il procuratore della Repubblica, mediante atto recante la data del 1 giugno 2009, depositato il 3 giugno 2009, col quale denunzia l'abnormità del provvedimento, deducendo - e documentando mediante allegazione di copia degli atti pertinenti - che il provvedimento di citazione, del giudizio direttissimo, è stato ritualmente notificato all'imputato, mediante fax, trasmesso il 14 maggio 2009 alla utenza del difensore di ufficio, avvocata Miranda Taglietti, domiciliataria del giudicabile, unitamente all'avviso per il legale.
3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 15 ottobre 2009, richiamato il recente arresto di questa Corte, a Sezioni Unite (23 marzo 2009, Toni), obietta che il provvedimento costituisce "espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento"; sicché l'erroneo esercizio non integra la ipotesi della abnormità; con la conseguenza che, non essendo la ordinanza (altrimenti) impugnabile, il ricorso proposto è inammissibile.
4. - Il ricorso è fondato.
È ben vero che questa Corte, a Sezioni Unite, come ricordato dal Procuratore generale, è, ancora una volta, intervenuta per precisare e chiarire la nozione dogmatica del provvedimento abnorme e, pertanto, suscettibile (se non altrimenti impugnabile) col ricorso per Cassazione.
Col citato arresto questa Corte ha, innanzi tutto, escluso - rivedendo precedenti orientamenti - che la "indebita regressione" del procedimento comporti, di per sè sola, l'abnormità c.d. funzionale dell'atto, laddove le "conseguenze - della regressione medesima - siano rimediabili con attività propulsive legittime". Sicché l'ambito della abnormità c.d. funzionale resta circoscritto al "caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo", soltanto allorché il "provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo".
Siffatta ineccepibile premessa, suffragata dal carattere eccezionale dell'istituto, a fronte del canone della tassatività dei mezzi e dei casi di impugnazione, ha, quindi, dischiuso l'adito alla formulazione del principio - espresso in forma di doppia negazione - secondo il quale "non è abnorme il provvedimento del giudice, emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del Pubblico Ministero di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento".
Questo Collegio si uniforma a tale principio che deve essere tenuto ben fermo.
Dal medesimo, se rettamente inteso, si evince che, in caso di regresso indebito del procedimento, per la esclusione della abnormità del provvedimento devono concorrere entrambe le condizioni di carenza di potere del giudice e impossibilità del Pubblico Ministero (nel senso precisato) di proseguire il procedimento. Epperò, il rilievo che l'error in procedendo del giudice, sia emendabile senza la rimozione del provvedimento indebito di regressione - nel senso che la deliberazione (invalida) non innesca una sequela di atti nulli, eccepibili o rilevabili nel corso del procedimento - non vale a escludere la abormità del provvedimento che sia stato deliberato dal giudice in carenza del potere di adottarlo: l'atto resta abnorme (v. Sez. Un., 29 maggio 2002, n. 28807, Manca, massima n. 221999). Conforta la conclusione la considerazione che l'approdo ermeneutico risulta costituzionalmente orientato, alla luce del rilievo del giudice delle leggi, secondo il quale il "principio di non regressione del procedimento" informa tutto l'ordinamento processuale, in quanto assicura le esigenze di speditezza ed economia, le quali, a loro volta, costituiscono espressione del canone costituzionale della "ragionevole durata" del processo, sancito dall'art. 111 Cost., comma 2, ultimo inciso (v. Corte costituzionale, ord. 20 novembre 2002. n. 486 e ord. 8 giugno 2005, n. 236). Orbene, così fissati criteri e parametri di valutazione della abnormità, è decisivo il rilievo che l'art. 143 disp. att. c.p.p., prescrive: "negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente". Dal tassativo tenore della disposizione risulta che spetta esclusivamente al giudice, indipendentemente dal motivo della invalidità, la rinnovazione della citazione a giudizio (o della relativa citazione).
Tanto comporta che il giudice, secondo l'ordinamento processuale, è, in radice, affatto privo del potere di disporre (con la restituzione degli atti) la regressione del procedimento al fine di investire il Pubblico Ministero per la esecuzione dell'adempimento (rinnovazione della citazione o della relativa notificazione) che la legge specificamente riserva al presidente del collegio (o al giudice singolo).
In applicazione del principio che precede (e prescindendo dal rilievo dell'error in procedendo in cui è incorso il tribunale per aver ritenuto che fosse stata omessa la notificazione al giudicabile del decreto di citazione a giudizio, mentre, in realtà, il cancelliere ha notificato l'atto all'imputato mediante fax trasmesso al difensore domiciliatario, alle ore 15:52 del 14 maggio 2009, secondo quanto risulta dalle copie allegate al ricorso) alla abnormità della ordinanza impugnata - per aver il giudice indebitamente disposto la regressione del procedimento nella assoluta carenza del relativo potere - conseguono l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010