Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7963 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
£ 7.96 3/ 0 Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA Reg gen. n. 12449/2000 POPOLO ITALIANO Ud. 2. 4. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro licenziamento from 18282 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Vincenzo Trezza Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Giuseppe Cellerino Consigliere 4. Dottor Aldo De Matteis Consigliere 5. Dottor Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società a responsabilità limitata EM Italia, in persona del suo legale rappresentante, elet- tivamente domiciliata in Roma in via Valnerina 40 presso lo studio dell'avvocato Matteo Dell'olio, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
RD MA, elettivamente domiciliato in Roma in via 1561 1 Antonio Mordini 14 presso lo studio dell'avvocato Claudio Andreozzi, che lo rappresenta e difende giusta delega a mar- gine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano febbraio 2000, numerodel 20 gennaio 2000, depositata il 1150, r.g. 543/99; Udita la relazione svolta nell'udienza del 2 aprile 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Matteo Dell'Olio e Claudio Andreozzi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 30 settembre 1996, RD MA premes- so che il tribunale di Milano, con sentenza passata in giu- dicato, aveva condannato la società EM Italia a pagargli una determinata somma a titolo di compensi per la sua atti- vità di amministratore e dichiarato la propria incompetenza in relazione alla ulteriore domanda per il riconoscimento del diritto a compensi provvigionali, appartenendo questa al giudice del lavoro convenne in giudizio, avanti il locale pretore, la società stessa, chiedendone la condanna alla cor- responsione, tra l'altro, della somma di lire 170.776.059 relativa a provvigioni maturate fino allo spirare del termi- ne pattuito per la carica di amministratore della società (19 febbraio 1993) e quindi anche per il periodo successivo al recesso anticipatamente intimatogli (28 gennaio 1992), 2 ritenuto illegittimo dal tribunale. Costituitosi il contraddittorio, il pretore accolse la ri- chiesta con pronuncia resa in data 8 marzo 1999. L'appello proposto dalla società è stato rigettato dal tribunale con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale ha rilevato che anche i compensi in questione essendo strettamente collegati alla attività di amministratore e costituendo gli stessi una forma di retribuzione variabile destinata a in- centivare il RD, non sussistendo prove in ordine agli asseriti inadempimenti posti a base dell'atto di recesso, come già ritenuto con la precedente sentenza e confermato dal pretore dovevano essere corrisposti fino alla naturale - scadenza del rapporto. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società con ricorso sostenuto da tre motivi e successivamente illu- strato con memoria. L'intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione: Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per insufficiente esposizione dei fatti di causa formulata dal controricorrente. E invero, va osservato che risolventesi per il vero in una letterale riproposi- essa, zione di quella risultante dalla sentenza impugnata, ugual- mente consente di comprendere i termini in punto di fatto della controversia. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1325, 1418, 1421, 1742 e 1392 del codice civile. A questo proposito deduce che, es- 3 sendosi pattuito tra essa e il proprio amministratore, oltre che uno stipendio in misura fissa e i compensi relativi al rapporto di agenzia che lo legava attraverso una società a - lui facente capo e all'uopo costituita alla amministrata, anche la corresponsione di una percentuale sul fatturato ge- nerale della società e altra sui proventi delle vendite ef- fettuate in Lombardia e in Piemonte, queste due ultime ob- bligazioni dovevano ritenersi sanzionate da nullità, rileva- bile anche di ufficio, per mancanza o illiceità della causa e dell'oggetto, e ciò in quanto in relazione, sia alla atti- Turdivy vità di amministratore che a quella di agente, godeva di una pluralità di compensi. Della censura va rilevata la inammissibilità. E invero, dal contenuto della stessa non è dato assolutamente comprendere quali siano le ragioni per le quali dovrebbe configurarsi la asserita nullità, certamente non vietando l'articolo 2389 del codice civile la previsione di un compenso fisso all'am- ministratore oltre una partecipazione dello stesso agli uti- li dell'impresa e non sussistendo incompatibilità almeno in linea di principio e salva la ipotesi di un possibile conflitto di interessi, da accertarsi in concreto e nella specie neanche allegato tra il rapporto di amministrazione - e altro contrattualmente diverso, quale è quello di agenzia. Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa ap- - plicazione degli articoli 1453, 1455, 1460, 2383 (terzo com- ma), 2909 del codice civile, 112, 324 e 409 del codice di procedura civile la società ricorrente espone che il tri- - 4 bunale si è limitato a recepire acriticamente le conclusioni raggiunte con la precedente sentenza passata in giudicato con la quale si era ritenuta la insussistenza di prove in ordine a inadempimenti imputabili al RD, non tenendo conto che questo giudizio era stato espresso limitatamente alla attività dello stesso quale amministratore e in rela- zione ai soli compensi fissi che erano stati pattuiti per l'espletamento della relativa attività sicché non poteva e- stendersi a quella diversa e più ampia per la quale erano stati previsti i compensi variabili rappresentati dalle provvigioni, con riferimento alla quale si sarebbe reso in- vece necessario identificare il rapporto giuridico al quale ricondurli. In ogni caso, essendosi, sempre con la preceden- te sentenza, accolta la domanda dell'amministratore limita- tamente ai compensi fissi respingendosi quella di risarci- mento dei danni, questa non era ulteriormente proponibile avanti il giudice del lavoro, dovendo inoltre tenersi conto del fatto che il RD, successivamente alla revoca anti- cipata dell'incarico di amministratore, non aveva svolto nessuna attività promozionale, derivandone la non spettanza della pretesa in questione. denunciando violazione e falsa appli- Con il terzo motivo - cazione degli articoli 1453, 1455, 2697, 2727 del codice ci- vile, 112 e 132 numero 4 del codice di procedura civile la - società sostiene che con motivazione, da un lato esclusiva- mente apparente e dall'altro illogica, il tribunale ha rite- nuto infondati o comunque non provati gli inadempimenti con- 5 trattuali che erano stati posti a fondamento della revoca al RD dell'incarico di amministratore. In ogni caso, immo- tivatamente è stata accettata la misura dei compensi varia- bili nella esatta quantificazione prospettata dal RD. Le due ragioni di censura vanno esaminate congiuntamente perchè aventi in sostanza identico oggetto. Di esse è evi- dente la infondatezza. E infatti, deve rilevarsi che l'ac- certamento compiuto dal tribunale ordinario, con la sentenza con la quale si era concluso per la non sussistenza degli addebiti contestati o la assenza di prove in ordine alla stessa, era da considerarsi intangibile, perchè coperto da giudicato, sicchè quanto altro in merito osservato con la decisione impugnata può tranquillamente considerarsi come un obiter dictum. E' poi da escludersi la configurabilità di un diverso rapporto contrattuale a presupposto della previsione della corresponsione dei compensi in misura variabile, altro non costituendo questi che parte integrante di quello fisso e rappresentato in sostanza da una partecipazione agli utili di impresa, sicchè, una volta appurata definitivamente la illegittimità del recesso, doveva evidentemente ritenersi il diritto dell'amministratore a vedersi attribuito l'intero trattamento economico spettantegli fino alla naturale sca- denza del mandato. Totalmente generico è poi il rilievo at- tinente la quantificazione del dovuto, limitandosi lo stesso a una protesta, svolta in maniera esclusivamente assertoria, di una minore (e neanche indicata nella sua misura) della entità delle "provvigioni in ipotesi spettanti". 6 In conclusione, del ricorso si impone il rigetto con la con- danna della sua proponente alle spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società EM Ita- lia a rimborsare al controricorrente RD MA le spe- se del giudizio di cassazione che liquida in lire 42.000, oltre quattromilioni e cinquecentomila lire per onorari di- fensivi. Così deciso in Roma il 2 aprile 2001. Il consigliere estensore Il presidente VuicenseTresse Muli Dhill CANDELIERE in Cancelleria oggi, SALIENT I D , O L A L S 0 O S 1 R 3 A . 3 I T T , 5 D R A . A A S ' T E N L S P L S O E 3 I P 7 D N - M I I 8 G S - O 1 A N E 1 D A S D E I E E T A , G N E O G O S R E T E T L T S I I R G I A E L D R L O E D 7