Sentenza 10 dicembre 2009
Massime • 1
In caso di collaborazione impossibile, i benefici penitenziari sono fruibili anche da soggetto nei confronti del quale la condanna per il reato ostativo sia stata pronunciata dopo l'entrata in vigore dell'art. 15 D.L. 8 giugno 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, di modifica all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario), ma l'ammissione di tale soggetto alla prova di tale impossibilità resta condizionata, anche nei suoi confronti, dall'esistenza di elementi che facciano escludere l'attualità del suo collegamento con la criminalità organizzata. (Fattispecie relativa a concessione di permesso premio). V. Corte cost., 27 luglio 1994 n. 357; 1° marzo 1995 n. 68.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2009, n. 6313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6313 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2009
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 3356
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 31119/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO AN, N. IL 22/04/1958;
avverso l'ordinanza n. 847/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA, del 08/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina;
lette le conclusioni del PG Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RILEVA IN FATTO
Con ordinanza depositata il 10/7/2009 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto il reclamo proposto da NI IO contro il decreto emesso in data 8/9/2008 dal Magistrato di Sorveglianza di Ancona che aveva rigettato la sua richiesta di concessione di permesso premio. Nella motivazione il Tribunale ha osservato che il SE, in espiazione della pena di anni 28 mesi 4 e gg. 26 di reclusione per delitti di omicidio, associazione a delinquere di stampo mafioso e violazione della legge sulle armi, non aveva addotto elementi dai quali desumere una disponibilità alla collaborazione ovvero una condizione di impossibilità/inesigibilità della stessa e non aveva quindi rimosso la previsione ostativa di cui all'art. 4 bis Ord. Pen. In proposito il Tribunale ha rammentato che, da un canto, la cosca De TE - EG alla quale apparteneva il SE doveva ritenersi ancora attiva e che, dall'altro lato, dagli atti acquisiti emergeva come l'ammissione della responsabilità nell'omicidio FO si fosse accompagnata ad una reticenza del SE sulla identità dei soggetti che avevano fornito sostegno logistico per la sua preparazione, e quindi in termini di incompatibilità con la pretesa di una collaborazione inesigibile.
Avverso tale provvedimento il SE ha proposto ricorso in data 27/7/2009 lamentando:
1) che si era ignorato come il delitto ostativo fosse già stato quoad poenam interamente scorporato dal Magistrato di Sorveglianza il 22/3/2005;
2) che con precedente provvedimento 8/9/2008 dello stesso Magistrato di Sorveglianza era stata acclarata la ridotta pericolosità sociale del condannato sì che la Direzione del carcere aveva provveduto alla correlata sua "declassificazione";
3) che egli aveva goduto di tutta la possibile liberazione anticipata;
4) che la prognosi della attualità dei collegamenti con la criminalità, ostativa al beneficio, era stata formulata sulla base di informazioni generiche ed astratte;
5) che non erano stati valutati come sintomatici gli stessi elementi che avevano determinato la ammissione del coimputato ET al permesso-premio;
6) che era stata infine commessa violazione di legge nell'aver dato rilievo alla mancata collaborazione senza avvedersi della posteriorità, delle sentenze comminanti a suo carico la pena, alla data di entrata in vigore del D.L. 306 del 1992, art. 4 bis, comma 1. Nella memoria, in replica alla richiesta del P.G. presso questa Corte, di dichiarare inammissibile il ricorso, il difensore del SE ha aggiunto il rilievo per il quale, pur comprovata la attuale presenza criminale della cosca De TE-EG, nulla autorizzava a ritenere il ricorrente ad essa ancora affiliato. OSSERVA IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, nessuna condivisione meritando le censure sulle quali esso si fonda. Ed infatti, osserva il Collegio:
- quanto alla censura sub 1), è agevole rilevare che il Tribunale di Sorveglianza, lungi dall'attardarsi sul carattere ostativo del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., la cui pena è stata dichiarata interamente espiata con provvedimento 22/3/2005 del Magistrato di Sorveglianza di Ancona, ha espressamente riconosciuto carattere ostativo, nel pieno rispetto della previsione di cui all'art. 4 bis Ord. Pen., al delitto di omicidio dal SE commesso il 16/5/1989 in quanto commesso per agevolare l'attività mafiosa del clan Di TE di EN (come emerge dalla sentenza 10/5/1991 di primo grado confermata dalla statuizione di appello irrevocabile il 4/2/1993); non si comprende, quindi, come possa il ricorso, senza contestare l'accertamento del Tribunale, ipotizzare che egli sia in espiazione di pena per "reato comune";
- quanto alle doglianze sub 2), 3) e 5) , non si scorge la rilevanza, ai fini delle questioni in questa sede proposte, di un provvedimento di accertamento della ridotta pericolosità sociale (irrilevante nel giudizio sulla sussistenza di cause ostative o di esimenti dalla loro applicazione) o del godimento della liberazione anticipata (frutto di una valutazione finalizzata al reinserimento sociale) od, ancora, della ammissione alla fruizione del beneficio de quo da parte di un coimputato per lo stesso delitto di omicidio (non rilevando, nel totale difetto di elementi di valutazione specifica, addurre a tertium comparationis una vicenda che, pervero, neanche risulta sottoposta alla cognizione del Tribunale);
- quanto, ancora, alla censure sub 4) e 6), se è indiscutibile che nel caso di collaborazione impossibile i benefici siano fruibili anche da soggetto per il quale la condanna per il reato ostativo sia stata pronunziata dopo l'entrata in vigore del D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 15 conv. nella L. n. 356 del 1992, è anche vero che l'indiscutibile ammissione di tale soggetto alla prova della ridetta impossibilità resta condizionata, anche nei suoi confronti, dall'esistenza di elementi che facciano escludere l'attualità del suo collegamento con la criminalità organizzata (cfr. Cass. sent. n. 20286/2008). Al proposito il Tribunale, con attente e mai illogiche osservazioni, ha affermato che la cosca di EN del SE era ancora attiva nel territorio della provincia e diretta da capi temibili e latitanti, che nulla faceva ritenere che il SE si fosse da tal sodalizio dissociato e che, di converso, vi erano forti elementi che facevano ritenere possibile ed utile (ad accertare responsabilità di altri soggetti coinvolti nell'omicidio FO) la collaborazione del condannato;
- quanto, infine, alle osservazioni formulate nella memoria 27/11/2009 con riguardo alla laconicità del passaggio argomentativo sulla permanenza di collegamenti con il clan di EN, esse appaiono totalmente generiche, nulla essendo stato affermato in relazione all'argomento logico, e di comune esperienza, adottato per sostenere la presunzione di attuale affiliazione del SE al sodalizio attivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010