Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2009, n. 6313
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Sentenza 10 dicembre 2009

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In caso di collaborazione impossibile, i benefici penitenziari sono fruibili anche da soggetto nei confronti del quale la condanna per il reato ostativo sia stata pronunciata dopo l'entrata in vigore dell'art. 15 D.L. 8 giugno 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, di modifica all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario), ma l'ammissione di tale soggetto alla prova di tale impossibilità resta condizionata, anche nei suoi confronti, dall'esistenza di elementi che facciano escludere l'attualità del suo collegamento con la criminalità organizzata. (Fattispecie relativa a concessione di permesso premio). V. Corte cost., 27 luglio 1994 n. 357; 1° marzo 1995 n. 68.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2009, n. 6313
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6313
    Data del deposito : 10 dicembre 2009

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