Sentenza 26 marzo 1999
Massime • 1
Se il requisito della costanza della chiamata in correità viene meno ove il dichiarante scelga la via della ritrattazione, qualora venga invece seguita la regola del silenzio, di per sè neutro, non può per ciò solo ritenersi irreparabilmente minata l'attendibilità della chiamata medesima; prive di significato diverrebbero, viceversa, le regole valutative di cui all'art. 6 l. 7 agosto 1997, n. 267, le quali non escludono a priori la credibilità del dichiarante che, citato nel dibattimento, serbi il silenzio, ma impongono solo riscontri probatori esterni di natura determinata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/1999, n. 9640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9640 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Zingale Presidente del 26/03/1999
1. Dott. Franco Carletti Consigliere SENTENZA
2. " Alessandro Conzatti " N. 487
3. " Ernesto Perna La Torre " REGISTRO GENERALE
4. " Diana Laudati " N. 42972/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AL CE nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 16.4.98 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Diana Laudati
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Frasso che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. Alberto Trapani del foro di Milano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Premessa in fatto e in diritto
Con sentenza in data 6.6.97 il Tribunale di Como dichiarava AZ NZ colpevole in concorso di rapina aggravata nonché di porto e detenzione di armi comuni da sparo e, ritenuta la continuazione e concesse le generiche dichiarate equivalenti, lo condannava, previa applicazione della diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione e L.
3.000.000 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena, disponendo la confisca di quanto in giudiziale sequestro. Riteneva il Tribunale accertata la responsabilità dell'imputato per la rapina commessa il 21.6.94 in danno della Valbianchi s.r.l., nel corso della quale erano stati sottratti Kg 37,667 di oro confezionato in lingotti del valore di 750 milioni di lire (trattenuto per la notte, dopo che ne era stato effettuato lo sdoganamento, ma destinato alla ditta Lascor di Sesto Calende, che doveva curarne la lavorazione in casse di orologi per poi restituirlo alla proprietaria società elvetica S.H.M.), atteso che del ruolo, sia ideativo che esecutivo, nella fase successiva, svolto dal AZ, avevano riferito, con dichiarazioni rese nel corso di indagini preliminari, acquisite agli atti, De OB IL - la guardia giurata che aveva dato l'informazione sulla presenza dell'oro - nonché TO PU, che aveva partecipato alla fase preparatorio e organizzativa, anche in riferimento alla collocazione del bottino presso un ricettatore. Tali dichiarazioni, coinvolgenti a pieno titolo il AZ, che era entrato in contatto con la guardia giurata, convincendola a fornire le informazioni, e che aveva trovato il ricettatore (tal Mogavero, che aveva poi acquistato l'oro per 590 milioni), ancorché la sottrazione fosse stata opera finale di tal LI (poi ucciso in un conflitto a fuoco con i Carabinieri) e altra persona (sconosciuta al De OB, ma individuata dal PU in tal Battiato, ormai deceduto), venivano rese, dai due, che tra loro non si conoscevano, nell'ambito di indagini seguite all'omicidio del maresciallo dei Carabinieri D'IM Sebastiano e venivano acquisite, essendosi entrambi avvalsi della facoltà di non rispondere nella fase dibattimentale.
Proponeva appello l'imputato che, tramite il difensore, eccepiva: la inammissibilità della costituzione di parte civile della Valbianchi s.r.l. nonché della IA e Co S.A. (cui la merce era stata affidata per lo sdoganamento e nei cui confronti l'imputato era stato anche condannato al risarcimento dei liquidandi danni); la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, dell'udienza preliminare e del conseguente decreto disponente il giudizio, avendo il P.M. omesso di trasmettere il verbale di interrogatorio del PU;
l'irritualità dell'acquisizione per violazione dell'art. 468 c. 4^ c.p.p. dovendo il PU ritenersi coimputato nell'originario unico procedimento;
l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal De OB quando le indagini relative alla rapina erano state già archiviate e senza preventiva richiesta al GIP di riapertura.
Nel merito la difesa richiedeva l'assoluzione da tutti i reati assumendo, comunque, il difetto della Mutual Corroboration e la non credibilità del De OB e, in subordine, il proscioglimento dall'ascritta violazione legge armi, non avendo avuto delle stesse mai disponibilità ed essendo i fatti stati contestati solo in riferimento all'art. 697 c.p.. In subordine si chiedeva un contenimento del trattamento sanzionatorio e in via istruttoria la rinnovazione del dibattimento, sulla base della norma transitoria introdotta con la modifica dell'art. 513 c.p.p.. Veniva quindi rinnovata, ai sensi dell'art. 6 L. 31.7.97 la citazione degli imputati di reato connesso e mentre il De OB si rifiutava, il PU rispondeva alle domande rivoltegli sia dall'accusa che dalla difesa.
All'esito, la Corte territoriale, rigettate tutte le eccezioni in rito, ribadiva il giudizio di reità, accogliendo il gravame limitatamente alla dosimetria della sanzione, che riduceva, sempre applicando la diminuente del rito come già recuperata, ad anni 4 mesi 8 di reclusione e L.
3.000.000 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente deducendo, con dieci motivi, violazione di legge penale e processuale, nonché vizio motivazionale. Con memoria del 10.3.99 veniva proposto motivo aggiunto in riferimento alla inosservanza di norme processuali, quanto alle dichiarazioni rese dal De OB, alla luce dell'intervento operato sull'art. 513 c.p.p. con la sentenza della Corte Costituzionale n. 361/98. Osserva la Corte che nessuno dei motivi risulta accoglibile. La prima censura reitera doglianze già espresse nel giudizio di appello in ordine alla costituzione delle parti civili, assumendosi che la generica enunciazione dell'intenzione di ottenere il risarcimento del danno conseguente al reato determina la inammissibilità della costituzione, per difetto del requisito previsto a pena di nullità dall'art. 78 c. 1 lett. d) c.p.p. e che, nel caso di specie, la esistenza di danni diretti e immediati doveva ritenersi esclusa sulla base della considerazione che i lingotti d'oro sottratti non erano di proprietà delle società istanti, cui erano solo stati affidati prima per il trasporto e lo sdoganamento e, poi, per la custodia, laddove la titolare ditta elvetica non aveva esercitato alcun diritto di rivalsa.
Rileva innanzitutto la Corte che consolidato e comunque prevalente orientamento è quello per cui la ordinanza con cui viene ammessa la costituzione di parte civile non è impugnabile ne' autonomamente ne' unitamente alla sentenza di merito (Cass. 11.3.94 Bono Ced 198300), posto che la ammissione non pregiudica comunque il diritto dell'imputato di contestare l'affermata sussistenza del danno e la sua risarcibilità nella misura liquidata (Cass. 21.1.94 Marangon Ced 196119).
Nella fattispecie, comunque, la Corte territoriale ha correttamente escluso che gli atti di costituzione fossero carenti della esposizione delle ragioni giustificanti le domande proposte, tali ben potendosi considerare i riferimenti al ruolo svolto da un dipendente, con conseguente lesione dell'immagine commerciale, ai rischi di rivalsa in correlazione all'affidamento, agli stessi danni materiali alle strutture in occasione della rapina.
La prova della effettiva sussistenza di tali danni, comunque non certo escludibili a priori, nel preciso loro ammontare è questione che esula dall'accertamento di un diritto ad ottenere condanna generica al risarcimento, sì che priva di valenza si appalesa la doglianza secondo cui la Corte di Appello non avrebbe chiarito le singole voci di danno.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge processuale in riferimento all'art. 416, c. 2, 419, 429 e 430 c.p.p. per avere il PM omesso la trasmissione di atti di indagine, con conseguente nullità della richiesta di rinvio a giudizio, dell'udienza preliminare. La censura, così come formulata, con la richiesta terminativa dell'accertamento di nullità, è da disattendere posto che, se è ben vero che il PM è tenuto a trasmettere al GIP, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini, la sanzione della violazione di tale obbligo va ravvisata esclusivamente nella inutilizzabilità, nel corso dell'udienza preliminare, degli atti non trasmessi, non essendo prevista autonoma sanzione per il mancato deposito di atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione (Cass.
4.6.93 Carnazza Ced 196015), ne' essendo sancita la nullità per il caso in cui la richiesta di rinvio a giudizio nonché di taluno dei requisiti previsti dall'art. 417 c.p.p., tra cui quello di indicazione di tutte le fonti di prova di cui alla lettera c) della norma codicistica predetta.
D'altra parte la posticipata discovery, lungi dal profilare una violazione del diritto di difesa, posto che non solo l'indagato ma neanche il GIP viene a conoscenza di materiale probatorio a carico già raccolto, comporta esclusivamente una scelta aleatoria per lo stesso PM che si assume il rischio, in difetto di prospettazione di elementi rilevanti per l'accusa, della emissione di una sentenza di non luogo a procedere.
Indipendentemente dalle osservazioni che precedono, la questione è stata correttamente superata dalla Corte territoriale, escludendosi che l'atto in questione fosse stato acquisito nello stesso procedimento, posto che il PU, dopo aver reso dichiarazioni al PM di Busto Arsizio era stato sì sentito da quello di Como in data precedente al deposito della richiesta, ma nel corso di un diverso procedimento, sì che lo stesso interrogatorio era stato depositato, come attività integrativa di indagine, ai sensi dell'art. 430 c.p.p., con rituale avviso alla difesa.
Le contrarie argomentazioni del ricorrente, fondate sull'indimostrato assunto della originaria unicità del procedimento e di stralci di comodo, non inficiano la correttezza della decisione dei giudici di merito.
Con il terzo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 468 c. 4 bis c.p.p. in riferimento all'acquisizione in dibattimento dell'interrogatorio reso dal PU. La censura muove dalle indimostrate premesse di cui si è detto innanzi nonché dall'apodittico assunto che le dichiarazioni rese concernessero esclusivamente il fatto delittuoso oggetto del presente procedimento, laddove le sentenze dei giudici di merito evidenziano come il PU avesse, il 26.11.96, riferito principalmente sull'omicidio del SC D'IM nonché, oltre che su quella in questione, su rapine diverse.
Con il quarto motivo, sempre in riferimento alle dichiarazioni di cui sopra, si deduce erronea applicazione dell'art. 414 c.p.p. e conseguente inutilizzabilità delle stesse, per mancanza di autorizzazione del GIP alla riapertura delle indagini, su cui era intervenuto provvedimento di archiviazione per esser rimasti ignoti gli autori del delitto.
L'assunto è infondato atteso che l'autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 c.p.p. si riferisce alla sola ipotesi dell'intervenuto provvedimento di archiviazione "emesso a norma degli articoli precedenti", i quali tutti presuppongono chiaramente che detto provvedimento abbia avuto ad oggetto notizia di reato riconducibile a persona nota. Detta autorizzazione, pertanto, non può ritenersi necessaria nella diversa ipotesi in cui, essendo stata disposta l'archiviazione ai sensi del successivo art. 415 c.p.p., per essere rimasti ignoti gli autori del fatto, questi ultimi siano stati poi, ad avviso del P.M., identificati (Cass. Sez. II 28.3.97 n. 1244 Marino - Sez. I 17.6.97 n. 5880 Giordano). Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 376 c.p.p. in ordine alle modalità con cui erano state rese le dichiarazioni del OB, (prelevato all'1.30 dalla sua abitazione e condotto in Caserma per essere interrogato dal P.M. procedente, senza che il GIP ne autorizzasse l'accompagnamento coattivo), assumendosi la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse.
La doglianza è inammissibile in virtù del disposto dell'art. 606 c. 3 ultima parte c.p.p., non risultando previamente sottoposta, negli stessi termini, al giudice di appello, posto che nell'atto di gravame un cenno alla questione è presente, solo incidentalmente, con la frase "a prescindere dalle anomalie con cui tale interrogatorio è stato svolto", senza deduzioni e senza richieste.
Con il sesto motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c. III c.p.p. in ordine all'utilizzazione degli indizi e degli elementi di prova e, comunque, la illogicità della motivazione sul punto, come ribadito poi nell'undicesimo motivo. Il ricorrente, senza contestare l'osservanza delle regole acquisitive di cui all'art. 513 nella formulazione novellata dalla L. 267/97, censura, da un lato, il giudizio di attendibilità espresso dalla Corte territoriale nei confronti di entrambi i chiamanti, rilevando la carenza dei caratteri di spontaneità, reiterazione, costanza e precisione, e, dall'altro, la effettiva reciproca riscontrabilità delle due dichiarazioni eteroaccusatorie, sottolineandone le divergenze.
Quanto al De OB, l'imputato pone interrogativi sulla spontaneità (sempre richiamando le modalità dell'interrogatorio in caserma) e sul disinteresse, questo punto peraltro correlando non già a risentimenti, animosità o desiderio di vendetta (di cui mai è stata neanche fatta allegazione) ma ai vantaggi della "collaborazione". A riguardo si osserva che, a parte le mere illazioni sottintese, la spontaneità è anche in funzione del tema di indagine, sì che questa può considerarsi correttamente ritenuta ove, come nel caso di specie, l'oggetto principale dell'interrogatorio verta su diverso fatto delittuoso (nel caso in esame l'omicidio del maresciallo) e le dichiarazioni rese siano innanzitutto autoaccusatorie, nonostante la intervenuta chiusura delle indagini.
D'altro canto, esclusi i vantaggi premiali di una collaborazione in senso tecnico, l'interesse non può certo collegarsi alla scelta del rito alternativo o alla mancata richiesta di provvedimenti coercitivi (correlabile peraltro anche a insussistenza di effettive esigenze cautelari); l'interesse che incide negativamente sulla credibilità soggettiva è infatti quello collegato non già all'autoaccusa, ma alla tendenziosa chiamata in correità nei confronti di colui per cui si nutre risentimento e desiderio di vendetta, comunque auspicandosi un vantaggio personale, morale o patrimoniale, dalla incriminazione. E se la costanza indubbiamente viene meno ove il dichiarante scelga la via della ritrattazione, qualora venga invece seguita la regola del silenzio, di per sè neutro, non può ritenersi irreparabilmente minata la attendibilità; a voler, infatti, adottare l'opposto criterio indicato dal ricorrente, prive di significato diverrebbero le regole valutative di cui all'art. 6 della L. 267/97, che non escludono a priori la credibilità, imponendo solo riscontri probatori esterni di natura determinata.
Anche in riferimento al PU il ricorso evidenzia la carenza di costanza e il difetto di reiterazione assumendo che, nel rinnovato dibattimento, lo stesso avrebbe reso una versione "totalmente difforme e incompatibile" con quella precedentemente resa. Al riguardo si osserva che la Corte di merito ha esaminato la questione ritenendo che la "pretesa contraddizione" in cui era incorso il PU atteneva a punto non dotato di centralità e risultava comunque giustificabile, posto che, ferma restando la non attribuibilità al AZ di condotta diretta alla sottrazione dell'oro, la circostanza che lo stesso si fosse o meno "svegliato tardi", non incideva comunque sulla contestata e ritenuta partecipazione alla fase ideativa e programmatoria antecedente ne' su quella inerente i contatti con il ricettatore.
D'altra parte, la Corte ha posto anche in evidenza che la circostanza atteneva a fatti appresi de relato (per come riferita dal LI) e che la dichiarazione posteriore, anch'essa tratta dalla stessa fonte per confidenza successiva (l'essersi il AZ comunque portato su una Thema nei pressi del centro industriale in attesa) costituiva precisazione e non radicale e inconciliabile contrasto. Quanto poi alle asserite divergenze tra i due dichiaranti, la sentenza impugnata ha correttamente posto in evidenza che i rispettivi narrati accusatori consentivano, nel complesso, la stessa lettura del fatto quanto al ruolo svolto dall'imputato, incrociandosi e incastrandosi nonché consentendo di riempire quei "buchi" innegabilmente dovuti al rispettivo grado di conoscenza diretta, dato che entrambi - tra loro mai incontratisi - non avevano partecipato a tutti i singoli episodi caratterizzanti la vicenda criminosa dal suo nascere alla conclusione. Anche le singole discrepanze evidenziate nel ricorso non elidono, d'altra parte, il dato centrale, pienamente sovrapponibile, dell'esser stato il AZ, insieme al LI, a contattare e convincere il De OB a segnalare la presenza del materiale prezioso, a fingersi vittima della aggressione, a manomettere l'impianto di allarme, così come, unitamente ai complici, a recarsi dal ricettatore.
Nè è da obliterare che, indipendentemente dal riscontro tra le due chiamate, la sentenza impugnata ha enucleato, quale dato ulteriormente corroborativo, le stesse parziali ammissioni dell'imputato (che aveva confermato di aver conosciuto il De OB, su presentazione del LI, e di aver poi rifiutato di partecipare alla rapina, in quanto da lui ritenuta non scevra da pericoli) confermative della veridicità delle dichiarazioni circa le rispettive frequentazioni e i rapporti intercorsi tra i dichiaranti e il AZ.
A fronte di tale esaustivo apparato argomentativo, scevro da inosservanze delle regole valutative e immune da illogicità manifesta, le contrarie osservazioni difensive, tendenti a sovrapporre, anche con richiamo ad atti e verbali incontrollabili, un diverso apprezzamento delle risultanze processuali concretano mere censure in fatto, inammissibili in sede di legittimità. Con ulteriore motivo il ricorrente assume la carente indicazione degli elementi di prova sulla effettiva detenzione e porto delle pistole.
Sul punto, effettivamente non trattato esplicitamente nella impugnata sentenza, si rileva la manifesta infondatezza della doglianza, atteso il contestato e ritenuto concorso, sufficiente essendo a tal fine la disponibilità o la partecipazione consapevole o la congiunta deliberazione dell'uso dell'arma nella commissione del programmato reato.
Quanto poi all'ulteriore argomentazione inerente l'erronea applicazione dell'art. 697 c.p., si rileva che, al di là della indicazione della norma nel capo di imputazione, senza neanche la descrizione della condotta tipica, il reato contravvenzionale, effettivamente assorbito per il principio di specialità, non risulta poi concretamente riconosciuto ne' autonomamente sanzionato a titolo di aumento in continuazione (laddove nel rideterminare la pena, la Corte territoriale ha addirittura irrogato un aumento per la rapina delle armi alla guardia giurata, pur non contestata come fatto autonomo).
In ordine, infine, alla dedotta violazione di legge con riguardo al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche, si osserva che la doglianza è proposta nella identica letterale formulazione di quella avanzata con l'atto di appello, richiamandosi sempre le incongruenze, gli "escamotages" e le disparità di trattamento, ma sempre con riferimento alla sentenza del Tribunale e senza esplicitare quali sarebbero le violazioni in cui è incorso la Corte territoriale che pur ha operato un contenimento sanzionatorio.
Così come formulato il motivo è pertanto inammissibile, posto che l'assetto secondo cui logica conseguenza della ritenuta eccessiva severità della pena avrebbe dovuto essere un bilanciamento più favorevole, concreta mera censura in fatto.
Resta da esaminare il motivo aggiunto nel quale peraltro il ricorrente - che, come detto innanzi, non ha contestato la corretta applicazione delle regole acquisitive di cui all'art. 513 c.p.p. novellato, ma solo la possibilità di far ricorso alle regole valutative sancite dalla norma transitoria, con riferimento alle dichiarazioni del De OB asseritamente non riscontrate da quelle del PU - si limita a richiamare la intervenuta sentenza n. 361/98 della Corte Costituzionale, senza esplicitarne la rilevanza sul caso in esame in cui l'acquisizione è stata già attuata, e, soprattutto, senza indicare il petitum, non richiedendosi di rendere operante il meccanismo delle contestazioni.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con conseguente onere delle spese processuali.
Va, peraltro, rilevato che la Corte di merito, avendo operato la riduzione della pena in misura inferiore al limite di anni 5 di reclusione, ha omesso di sostituire la pena accessoria della interdizione perpetua con quella temporanea e di eliminare la interdizione legale onde, ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p., in tal senso va disposto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con quella della interdizione per la durata di anni 5, nonché alla pena accessoria dell'interdizione legale, che elimina. Rigetta, nel resto, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II Sez. Penale, il 26 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1999