Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2014, n. 4001
CASS
Sentenza 9 gennaio 2014

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La richiesta di declaratoria di ineseguibilità di una misura di prevenzione personale (nella specie, per violazione del principio di specialità dell'estradizione) è equiparabile, per analogia di contenuti, ad un'istanza afferente l'esecuzione della stessa, con la conseguenza che il relativo procedimento è disciplinato dall'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (oggi art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), e che, quindi, l'impugnazione proponibile avverso la decisione di primo grado è esclusivamente il ricorso in appello.

Il principio generale posto dall'art. 568, comma quinto cod. proc. pen., che prevede la conversione "ope legis" dell'impugnazione proposta mediante un mezzo diverso da quello prescritto e la trasmissione di ufficio degli atti al giudice competente, si applica anche nel procedimento di prevenzione, per effetto del combinato disposto dell'art. 4, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che fa richiamo alla disciplina relativa alle impugnazioni avverso l'applicazione delle misure di sicurezza, e dell'art. 680, comma terzo, cod. proc. pen., che, per queste ultime, rimanda alle "disposizioni generali sulle impugnazioni". (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come appello il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento del tribunale di rigetto di istanza afferente l'esecuzione di una misura di prevenzione personale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2014, n. 4001
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4001
    Data del deposito : 9 gennaio 2014

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