Sentenza 9 gennaio 2014
Massime • 2
La richiesta di declaratoria di ineseguibilità di una misura di prevenzione personale (nella specie, per violazione del principio di specialità dell'estradizione) è equiparabile, per analogia di contenuti, ad un'istanza afferente l'esecuzione della stessa, con la conseguenza che il relativo procedimento è disciplinato dall'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (oggi art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), e che, quindi, l'impugnazione proponibile avverso la decisione di primo grado è esclusivamente il ricorso in appello.
Il principio generale posto dall'art. 568, comma quinto cod. proc. pen., che prevede la conversione "ope legis" dell'impugnazione proposta mediante un mezzo diverso da quello prescritto e la trasmissione di ufficio degli atti al giudice competente, si applica anche nel procedimento di prevenzione, per effetto del combinato disposto dell'art. 4, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che fa richiamo alla disciplina relativa alle impugnazioni avverso l'applicazione delle misure di sicurezza, e dell'art. 680, comma terzo, cod. proc. pen., che, per queste ultime, rimanda alle "disposizioni generali sulle impugnazioni". (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come appello il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento del tribunale di rigetto di istanza afferente l'esecuzione di una misura di prevenzione personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2014, n. 4001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4001 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 09/01/2014
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 39
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 24697/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IA N. IL 14/05/1968;
avverso il decreto n. 121/2001 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 10/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto qualificarsi il ricorso in appello.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 10.10.2012 il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, all'esito di udienza camerale, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di TA NO, tesa ad ottenere la dichiarazione di ineseguibilità della misura di prevenzione personale per violazione del principio di specialità dell'estradizione.
Ad avviso del Tribunale non potrebbe invocarsi in tema di misure di prevenzione il principio di specialità della estradizione (previsto all'art. 14 della Convenzione Europera di Estradizione ratificata con legge n.300 del 30.1.1963, richiamato dall'art. 721 c.p.p.) per la particolare natura giuridica delle misure in questione (richiamando, nei contenuti, Sez. U n. 10281 del 25.10.2007, rv 238657).
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione TA NO - a mezzo dei difensore - deducendo violazione di legge.
Nel ricorso si contesta la ritenuta inapplicabilità del principio di specialità al settore della prevenzione personale, evidenziando che le limitazioni di libertà sottese all'esecuzione della misura derivano, in una visione costituzionalmente orientata, anch'esse da "fatti" e pertanto occorre verificare se il fatto per cui è stata concessa l'estradizione è il medesimo rispetto a quello valutato in sede di applicazione della misura. Nel caso in esame il fatto sarebbe diverso e pertanto il TA non potrebbe subire limitazioni di libertà per tale comportamento, da ritenersi anteriore alla consegna.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto la qualificazione del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5. Ciò perché la decisione del Tribunale non sarebbe immediatamente ricorribile per cassazione, dovendo trovare applicazione la sequenza prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4. 4. Il ricorso va riqualificato in appello, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, per le ragioni che seguono.
La decisione impugnata, in tutta evidenza, non è decisione "applicativa" della misura di prevenzione personale ma può essere equiparata - per analogia di contenuti - ad una decisione afferente l'esecuzione del provvedimento applicativo, il cui regime va ritenuto normativamente regolato dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7 (attuale D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 11). A ben vedere, con l'istanza proposta il TA ha formulato una richiesta di "verifica" della eseguibilità del titolo (rappresentato dal decreto applicativo della misura) e ciò in relazione alla pretesa violazione del generale principio di specialità di cui all'art. 14 Conv. Europea di Estradizione.
La tipologia di istanza non trova un corrispondente modello legale di riferimento nello (scarno) tessuto normativo di cui alla L. n. 1423 del 1956 ne' soccorre, sul punto, il c.d. nuovo codice antimafia
(D.Lgs. n. 159 del 2011). In tale nuovo testo normativo vi è infatti un generico riferimento, quanto al procedimento di primo grado, alla applicabilità (in quanto compatibili) delle disposizioni di cui all'art. 666 c.p.p., (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, comma 9), ma in realtà tale norma viene richiamata quale modello di riferimento della fase "cognitiva" del procedimento e non per quanto riguarda la fase esecutiva. Non può dirsi dunque di per sè richiamata la applicabilità delle norme in tema di esecuzione contenute nel codice di rito penale anche perché - con argomento decisivo - la fase della esecuzione delle misure di prevenzione personali ha caratteristiche del tutto peculiari, delineate normativamente proprio dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7, (attuale D.Lgs. n. 159, art. 11).
L'organo dell'esecuzione è infatti rappresentato dal Questore e il giudice - identificato nel Tribunale che ha emanato il provvedimento- interviene su istanza di parte nei casi indicati dal medesimo art. 7 (attuale 11) e 7 bis (attuale art. 12) della legge di riferimento. Da ciò deriva che l'unico modello normativo di intervento esecutivo di tipo giurisdizionale - quale indubbiamente è quello oggetto dell'istanza, tesa alla sospensione dell'esecuzione di una misura personale - è rappresentato dal suddetto della L. n. 1423 del 1956, art. 7, da ritenersi pertanto applicabile al caso in esame.
Ciò posto, per costante interpretazione resa nella presente sede di legittimità (ex multis Sez. 6^ n. 39763 del 27.9.2012, rv 254001 e Sez. 5^ n. 26996 del 26.5.2009, rv 244484) le decisioni assunte dal Tribunale della Prevenzione e riferibili al suddetto modello di cui all'art. 7 non sono immediatamente ricorribili per cassazione (lì dove lo sono, per espressa previsione quelle di cui all'art. 7 bis in tema di autorizzazione all'allontanamento) ma vanno impugnate attraverso il generale rimedio delineato dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 9 (attuale art. 10, comma 1) e dunque con ricorso in appello.
La volontà della parte di ottenere - in ogni caso - una rivalutazione del provvedimento può dar luogo, come evidenzato nell'atto di intervento del Procuratore Generale presso questa Corte e ferme restando le precisazioni sin qui operate sulla natura dell'istanza - all'applicazione del principio generale di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, norma tesa ad realizzare la salvaguardia di tale effetto di rivedibilità.
La L. n. 1423 del 1956, art. 4, u.c., stabilisce infatti che le impugnazioni avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione sono governate dalle norme del codice di rito in tema di impugnazioni avverso l'applicazione delle misure di sicurezza.
Da ciò l'applicabilità delle "disposizioni generali sulle impugnazioni" così come previsto dall'art. 680 c.p.p., comma 3, con i soli adattamenti dovuti alla specificità della normativa prevenzionale.
Il richiamo alle disposizioni generali sulle impugnazioni, dunque, consente di affermare che trovano pacifica applicazione in tale contesto le norme in tema di interesse ad impugnare (art. 568 c.p.p., comma 4) trasmissione ex officio del ricorso proposto a giudice incompetente (art. 568, comma 5) estensione del potere di proporre impugnazione in capo al difensore del proposto all'atto del deposito del provvedimento (art. 571 c.p.p., comma 3) modello legale dell'atto di impugnazione con obbligatoria indicazione dei motivi (art. 581 c.p.p.) trasmissione degli atti del procedimento (art. 590 c.p.p.)
inammissibilità della impugnazione (art. 591 c.p.p.) e di condanna alle spese (art. 592 c.p.p.). Va pertanto disposta - previa riqualificazione del ricorso in appello - la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di
Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014