Sentenza 27 settembre 2012
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Avverso il provvedimento con cui il tribunale rigetta la richiesta di revoca della misura di prevenzione è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione, anche quando il provvedimento medesimo sia adottato "de plano".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2012, n. 39763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39763 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 27/09/2012
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA F. P. - rel. Consigliere - N. 1312
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 6449/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ OR N. IL 20/02/1961;
avverso l'ordinanza n. 30/2007 TRIBUNALE di SALERNO, del 16/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
lette le conclusioni del PG Dott. Izzo Gioacchino per la qualificazione del ricorso come appello e trasmissione atti alla Corte competente.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
MA TE ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro l'ordinanza in data 16/12/2011, con la quale il Tribunale di Salerno - Sezione Misure di Prevenzione - ha rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione emessa nei suoi confronti con precedente decreto in data 27/3/2008 e ne chiede l'annullamento denunciandone la nullità per violazione della legge processuale, siccome non preceduta dalla convocazione delle parti in camera di consiglio e per violazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla mancata o erronea valutazione della attualità della pericolosità sociale del proposto e della sopravvenienza di gravi motivi, idonei a farla venir meno.
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata sul principio, qui pienamente condiviso, a mente del quale avverso il provvedimento, con cui il tribunale ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2 e successive modifiche e integrazioni, abbia deciso in ordine alla richiesta di revoca o modifica di una misura di prevenzione è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione. E tale principio è estensibile anche alla dichiarazione de plano, che è funzionale al principio di ragionevole durata del processo e non contrasta con l'art. 111 Cost., comma 2 e art. 6, comma 1 CEDU, che non impongono l'applicazione generalizzata dei principi del contraddittorio e dell'oralità ad ogni tipo di decisione (Cass. Sez. 1^ 2/12-11/12/2008 n. 45773 Rv.242572; Sez. 6^ 21/2-22/6/2006 n. 21934 Rv. 234688). Ed allora il ricorso deve essere qualificato come appello, e gli atti devono trasmettersi alla Corte di appello competente per il giudizio.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Salerno per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2012