Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
È impugnabile con l'appello - e non con il ricorso per cassazione - il provvedimento con il quale il Tribunale rigetti l'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale, ex art. 7 L. n. 1423 del 1956, in quanto mancando una specifica disciplina nel predetto art. 7 deve farsi riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina dettata dalla legge n. 1423 del 1956 con riguardo alle impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2009, n. 26996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26996 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato L. - Presidente - del 26/05/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 816
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 003769/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BI EO N. IL 26/10/1950;
avverso DECRETO del 17/10/2008 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, in persona del dott. Giovanni Salvi che ha chiesto che l'impugnazione venga qualificata come appello e gli atti siano trasmessi alla Corte D'appello competente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 17.10.2008, ha rigettato l'istanza presentata da OR LE diretta alla revoca della misura di prevenzione patrimoniale disposta con decreto n. 139/06 con la quale era stata disposta la confisca di un bene ritenuto nella sua diretta o indiretta disponibilità. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del OR deducendo come primo motivo ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) la violazione della L. n. 1423 del 1956, art.
7. Come secondo motivo deduce ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) la violazione dell'art. 669 c.p.p.. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione ha chiesto che l'impugnazione venga qualificata come appello e gli atti siano trasmessi alla Corte D'appello competente.
Ritiene questa Corte che la richiesta della Procura Generale debba essere accolta.
Ai sensi dell'art. 568 c.p.p. l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione che la parte possa avervi dato e l'atto deve essere qualificato in relazione al mezzo di impugnazione esperibile.
E da escludere che nel caso di specie si sia voluto proporre un ricorso per saltum ai sensi dell'art. 569 c.p.p. dal momento che è stato dedotto anche il vizio di motivazione.
"Il provvedimento che pronuncia sulla richiesta di revoca di una misura di prevenzione, di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 7, è impugnabile esclusivamente mediante il ricorso in appello. Mancando, infatti, ogni specifica disciplina nel citato art. 7, non può che farsi riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina dettata dalla stessa L. n. 1423 del 1956 in tema di impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione" (Cass. Pen., sez. 6^, 21.2.2006, n. 21934).
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per il relativo giudizio. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2009