Sentenza 13 agosto 2019
Massime • 1
In tema di esecuzione di pene detentive, nel caso in cui il condannato che si trovi agli arresti domiciliari, intervenuta l'irrevocabilità della sentenza, si allontani dal luogo di custodia con conseguente ripristino della detenzione carceraria, la decisione sull'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione da parte del tribunale di sorveglianza che abbia ricevuto gli atti ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., non è soggetta al termine di trenta giorni previsto dall'art. 51-ter ord. pen., atteso che tale disposizione regola esclusivamente il procedimento di revoca della misura alternativa già concessa.
Commentario • 1
- 1. Art. 51-terhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/08/2019, n. 36090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36090 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2019 |
Testo completo
36090-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da 2335/2019- Adriano Iasillo Presidente - Sent. n. sez. Giuseppe Santalucia CC 17/07/2019 Francesco Centofanti Relatore - R.G.N. 14827/2019 Antonio Minchella Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EF AL OU, nato in Libano il [...] a [...] il provvedimento del 05/03/2019 del Magistrato di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO EF 1. SE AL era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, allorché diveniva irrevocabile, nei suoi confronti, la sentenza conclusiva del procedimento di cognizione, in relazione al quale la misura cautelare era stata adottata. Il condannato permaneva inizialmente nel medesimo regime restrittivo, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., in attesa della decisione sull'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione;
ciò sino alla data del 18 settembre 2018, allorché il competente Magistrato di sorveglianza di Roma ordinava il ripristino della detenzione carceraria a seguito dell'avvenuta contestazione del reato di evasione.
2. Decorsi trenta giorni dall'esecuzione del provvedimento di rigore, la difesa di AL, non essendo intervenuta alcuna decisione da parte del Tribunale di sorveglianza, rivolgeva istanza perché, in applicazione dell'art. 51-ter Ord. pen., fosse accertata la perdita di efficacia del provvedimento medesimo, con conseguente sua riammissione al regime alternativo di espiazione. Con la decisione in epigrafe il Magistrato di sorveglianza rigettava l'istanza, osservando come il provvedimento citato si riferisse al regime interinale di Q restrizione domiciliare, l'unico vigente, ed esso non fosse soggetto a perenzione ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il condannato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. - proc. pen. l'inosservanza della legge penale.- Secondo il ricorrente, il titolo di restrizione del condannato sarebbe senza meno da ricondurre, allo stato, alle previsioni di cui all'art. 51-ter Ord. pen., sicché l'impostazione adottata dal giudice a quo - in cui si nega l'applicazione della regola di habeas corpus in tale disposizione contenuta, volta ad impedire la orotrazione della libertà personale oltre il tempo di trenta giorni, stabilito per le determinazioni conclusive dell'organo giudiziario competente risulterebbe - palesemente violativa del dettato di legge.
4. Nella sua requisitoria scritta, Il Procuratore generale presso questa Corte ha, tra l'altro, fatto constatare che, nelle more del giudizio di cassazione, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha negato al condannato l'applicazione di misure alternative alla detenzione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sopravvenienza, evidenziata dal Procuratore generale requirente, sarebbe tale da privare il ricorrente di concreto e attuale interesse alla definizione del giudizio d'impugnazione, che dovrebbe concludersi con l'adozione di una corrispondente declaratoria d'inammissibilità. Attesa la natura necessariamente interinale e provvisoria del regime di arresti domiciliari di cui all'art. 656, comma 10 cod. proc. pen., il suo ripristino sarebbe in ogni caso precluso una volta intervenuta la pronuncia del tribunale di sorveglianza, ricognitiva dell'assenza dei presupposti per l'ottenimento della misura alternativa cui il regime stesso era prodromico (né il giudizio di legittimità può soddisfare la mera esigenza di verifica astratta dell'esattezza di un provvedimento provvisorio, il cui oggetto sia divenuto comunque ormai inattuabile: cfr. Sez. U, n. 29025 del 27/06/2001, Iacono, Rv. 219228-01). Senonché il proposto ricorso deve essere ritenuto inammissibile per causa originaria, sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Il ricorrente non mette in discussione il principio (pacifico nella giurisprudenza di questa Corte: v., ad esempio, Sez. 1, n. 40256 del 06/06/2012, Nuvoletta, Rv. 253402-01) secondo cui-qualora il condannato, il quale si trovi agli arresti domiciliari al momento dell'irrevocabilità della sentenza di condanna (e sia mantenuto per legge in tale condizione nelle more della decisione sull'applicazione di una eventuale misura alternativa al carcere), si allontani poi arbitrariamente dal luogo di custodia, ovvero tenga comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura interinale il magistrato di - sorveglianza del luogo di esecuzione possa ordinare l'accompagnamento del trasgressore in istituto penitenziario, trasmettendo gli atti al tribunale di sorveglianza cui spetta la decisione definitiva sulla concessione del beneficio penitenziario. Il quesito di diritto è piuttosto se, in tale ipotesi, debba trovare applicazione l'art. 51-ter Ord. pen., il quale stabilisce la perenzione del provvedimento cautelativo di sospensione di una misura alternativa alla detenzione, decorsi trenta giorni dalla trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza senza che questo abbia provveduto.
3. A tale quesito questa Corte ha dato già risposta negativa, con riferimento alle vicende -in parte qua largamente sovrapponibili- risolutive della misura alternativa che fosse stata solo provvisoriamente concessa dal magistrato di sorveglianza, a norma degli artt. 47, comma 4, 47-ter, comma 1-quater, e 50, 3 comma 6, Ord. pen., ovvero 94, comma 2, T.U. stup. (Sez. 1, Sentenza n. 57540 del 14/09/2018, D'Antonio).
4. Si è osservato, nell'arresto di legittimità appena menzionato, e deve essere qui ribadito con riferimento al caso di specie, che l'art. 51-ter Ord. pen. regola il solo procedimento di revoca della misura alternativa alla detenzione, cui il condannato sia stato ordinariamente ammesso dal Tribunale di sorveglianza competente. La misura, definitivamente concessa, si esegue sotto la vigilanza del Magistrato di sorveglianza del luogo ad essa corrispondente, e la revoca è da lui ordinata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio (comma 11 dell'art. 47, e comma 6 dell'art. 47-ter, citati), ovvero se l'ammesso alla semilibertà si rivela inidoneo al trattamento (art. 51, comma 1, Ord. pen.). In tale circostanza, il Magistrato di sorveglianza sopra individuato ne dispone con decreto (assunto in assenza di contraddittorio: Sez. 1, n. 16654 del 11/02/2013, Virgilio, Rv. 255688) la sospensione provvisoria, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto e trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza della stessa sede, davanti al quale si instaura il procedimento di secondo grado (art. 51-ter Ord. pen.); ed è in questo contesto che quest'ultima disposizione stabilisce che la sospensione perda efficacia ove la decisione collegiale non intervenga entro trenta giorni dalla ricezione degli atti;
incluso quello con il quale si dà comunicazione dell'ingresso del condannato nell'istituto suddetto (Sez. 1, n. 6009 del 13/12/1994, dep. 1995, Maccarone, Rv. 200547). La ritardata pronuncia determina la caducazione della sospensione, senza peraltro precludere la revoca successiva (Sez. 1, n. 44556 del 18/11/2010, Catalano, Rv. 248986). Già tali ultime notazioni lasciano comprendere come la previsione del termine perentorio, nell'assolvere il ruolo di rafforzata garanzia della libertà della persona, già stabilmente inserita in un circuito espiativo extra-carcerario, sia strettamente collegata alla natura del procedimento, inteso alla revoca della misura alternativa, solo provvisoriamente sospesa, e ai tempi del procedimento medesimo, dall'ordinamento come sopra "contingentati".
5. Un fondamento affatto diverso è da attribuire alla caducazione del regime di arresti domiciliari "esecutivi", regolato dall'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. Esso è piuttosto da correlare alla genesi cautelare della corrispondente misura. Caratteristica coessenziale all'esercizio di ogni attribuzione cautelare è la doverosità del SUO costante adattamento alle necessità imposte dalla modificazione delle situazioni nel tempo. Il potere cautelare si giustifica, anche in materia penale, in relazione all'esigenza di preservare la fruttuosità dell'emananda pronuncia, sia essa ampliativa o restrittiva dell'ambito della libertà personale. Esso è inoltre strettamente calibrato sui profili inerenti la pericolosità sociale della persona e il suo grado. E' allora evidente che, se intervengono sopravvenienze che contraddicono la prognosi favorevole già posta a base del provvedimento cautelare adottato nel processo di cognizione, e sorge altresì il pericolo che il suo mantenimento metta in pericolo la sicurezza sociale, al giudice competente per la fase di esecuzione della condanna, nel frattempo divenuta irrevocabile, non può essere sottratta la possibilità di adottare provvedimenti di rigore, sino alla revoca del regime di arresti domiciliari, fatta salva la deliberazione definitiva sulla concedibilità delle misure alternative da parte dell'organo collegiale a ciò deputato.
6. La condizione, che per l'effetto si determina, è ontologicamente diversa dalla sospensione provvisoria di una misura alternativa alla detenzione, già definitivamente delibata e concessa. Il tribunale di sorveglianza resta investito, nel primo caso, come lo era prima dell'adozione del provvedimento di rigore, della decisione se concedere o meno il beneficio penitenziario, e non procede, viceversa, come nel secondo caso, ai fini di una revoca di misura alternativa in senso tecnico. Quanto ai tempi, è chiaro che il Tribunale di sorveglianza, avendo già fissato udienza per la decisione sulla concessione del beneficio, senza essere tenuto al rispetto di un termine perentorio, può trovarsi nell'impossibilità di osservare quello a diversi fini stabilito dal citato art. 51-ter Ord. pen., se non a condizione di dover anticipare l'udienza originariamente in calendario;
adempimento tuttavia non previsto da alcuna disposizione, né enucleabile dal sistema. La struttura e i ritmi del giudizio, che il Tribunale di sorveglianza era chiamato a rendere già a seguito della ricezione degli atti a norma dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., non dipendono dalle sorti cui la misura ivi disciplinata vada accidentalmente incontro;
né il giudizio muta in relazione a ciò, non essendo esso geneticamente, e non divenendo neppure in prosieguo, di tipo sanzionatorio. Ed è proprio la natura non sanzionatoria del procedimento che si svolge davanti al Tribunale di sorveglianza, anche dopo l'eventuale venir meno del beneficio provvisorio, che impedisce per la diversità di ratio -che possa farsi luogo, seppure in via analogica, all'applicazione dell'art. 51-ter Ord. pen. 5 7. Alla originaria inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/07/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente sillo Francesco Centofanti Adriano Iasillo en DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 AGO 2019 IL CANCELLIERE Stefania PAIELLA 6