Versione
14 maggio 1978
14 maggio 1978
Art. 90.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti assegnazioni per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie, rispettivamente, al personale docente e al personale non docente degli istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale ed artistica dotati di personalita' giuridica e autonomia amministrativa.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti assegnazioni per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie, rispettivamente, al personale docente e al personale non docente degli istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale ed artistica dotati di personalita' giuridica e autonomia amministrativa.