Articolo 90 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 89Articolo 91
Versione
14 maggio 1978
Art. 90.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti assegnazioni per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie, rispettivamente, al personale docente e al personale non docente degli istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale ed artistica dotati di personalita' giuridica e autonomia amministrativa.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978