Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
La disposizione transitoria di cui all'art. 111 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che fissa i criteri per l'individuazione del termine di prescrizione della multa per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge, deve considerarsi di stretta interpretazione e pertanto non modifica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 172 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2007, n. 46624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46624 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/12/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 3891
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 021530/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN IO N. IL 14/03/1956;
avverso ORDINANZA del 08/05/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 8.5.2007 la Corte di Appello di Torino, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la impugnazione, qualificata come opposizione, contro la ordinanza della stessa Corte in data 14.6.2006 che aveva respinto la richiesta di TI LI di declaratoria di estinzione della pena pecuniaria della multa pari a L. 36.000.000, inflittagli congiuntamente alla reclusione pari ad undici anni, con sentenza 12.3.1984, irrevocabile il 7.11.1985, per due reati di violazione della legge sugli stupefacenti commessi in data 7.10.1980 e dal 1979 fino al 7.10.1980. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la disposizione transitoria di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 111 (per cui, in deroga a quanto disposto dall'art. 172 c.p., la pena della multa inflitta anche congiuntamente alla reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della suddetta legge, si estingue con il decorso del termine di dieci anni dalla entrata in vigore della legge, ovvero nel termine di dieci anni dalla sentenza se questa è diventata irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della legge) non si applica nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 712 c.p., ricorrenti nella specie, per i quali la prescrizione della pena non opera.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del TI lamentando erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, dell'art. 111 poiché il richiamo era operato all'art. 172 c.p. nella sua interezza e quindi anche all'ultimo comma della disposizione suddetta. Ha aggiunto che, trattandosi di disposizione derogatoria essa doveva essere ritenuta di stretta interpretazione e quindi essere estesa a tutti i casi di estinzione della pena previsti dall'art. 172 c.p.p., considerato anche che la ratio della disposizione derogatoria che era quella di semplificare le procedure di riscossione una volta che entrava in vigore il principio della conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata. Ha infine richiamato il principio di non superfluità delle disposizioni, posto che la deroga si sarebbe rivelata inutile qualora avesse riguardato le pene pecuniarie che erano già soggette alla prescrizione decennale. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorso è in effetti infondato.
La giurisprudenza prevalente di questa Corte (v. Cass. sez. 5, n. 361 del 1997, rv. 207466; Cass. n. 3032 del 1995, rv. 202696; Cass. n. 4198 del 1995, rv. 203511), cui questo Collegio ritiene di aderire, condividendola, con un solo precedente di segno contrario (v. Cass. 2282 del 7.7.1994, rv. 198850), è nel senso che la disposizione transitoria contenuta nella L. n. 689 del 1981, art. 111, proprio in quanto norma derogatoria, deve ritenersi di stretta interpretazione e perciò non modificativa della previsione dell'art. 172 c.p., u.c., che disciplina la imprescrittibilità delle pene per i condannati appartenenti a fasce di particolare pericolosità (recidivi, delinquenti abituali, professionali o per sentenza ovvero che durante il tempo necessario per prescrivere la pena abbiano riportato condanna per reati della stessa indole).
Non appare condivisibile il richiamo al principio di stretta interpretazione della disposizione derogatoria, così come operato dal ricorrente, poiché la stretta interpretazione significa che non può essere allargata la deroga, che riguarda nel caso in esame la abbreviazione dei termini di prescrizione e non può quindi includere una deroga alla previsione della imprescrittibilità delle pena per il condannato che si trovi in una delle condizioni previste dall'art.172 c.p., u.c.. Non è poi vero che la disposizione sarebbe inutile se riferita soltanto al termine di prescrizione, poiché la prescrizione è decennale soltanto per le pene pecuniarie, mentre per le pene congiunte la prescrizione delle pene pecuniarie segue, secondo la regola ordinaria di cui all'art. 172 c.p., comma 3, il diverso termine previsto per le pene detentive. Infine, la circostanza che le pene, anche pecuniarie, siano imprescrittibili per i soggetti particolarmente pericolosi non appare in contrasto con la ratio di semplificazione di cui alla L. n. 689 del 1981, poiché la particolare pericolosità del condannato giustifica la deroga. Il ricorso deve essere in definitiva respinto^ perché infondato. Seguono per legge (art. 616 c.p.p.) le conseguenze in punto di spese indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2007