Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di connessione e di relativi effetti sulla competenza, pur dovendosi ritenere che la connessione, nel sistema del vigente codice di procedura penale, operi come criterio autonomo e originario di attribuzione della competenza, ciò non implica che detta attribuzione assuma carattere definitivo ed irreversibile anche nelle fasi procedimentali diverse e antecedenti rispetto a quella del giudizio. Conseguentemente, qualora le ragioni della connessione vengano meno prima che sia stata instaurata la fase del giudizio, correttamente il giudice per le indagini preliminari, a suo tempo individuato sulla base delle suddette ragioni, si spoglia del procedimento relativo ai reati per i quali le stesse non sono più operanti. Questa regola soffre un'eccezione nel caso di spostamento dei competenza determinato da connessione con procedimenti riguardanti magistrati (art. 11, comma secondo, cod. proc. pen.), dovendo prevalere in detta ipotesi la speciale "ratio" dell'istituto, finalizzato allo scopo di garantire il prestigio della magistratura e l'imparzialità del giudice, fugando ogni sospetto di favoritismo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 19050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19050 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 20/01/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 321
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 027359/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIP TRIBUNALE PORDENONE;
nei confronti di:
2) OL LU;
ORDINANZA del 24/06/2003 GIP TRIBUNALE di PORDENONE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GALATI Giovanni che ha chiesto dichiararsi la competenza del Gip del Tribunale di Bologna. OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza del 6 settembre 2000 il gip del tribunale di Bologna, a seguito di richiesta di archiviazione da parte del P.M., in un procedimento attribuito ai sensi dell'art. 11 c.p.p., essendo indagati alcuni magistrati del tribunale di Siena, dichiarava la propria incompetenza per territorio per connessione a favore del tribunale di Pordenone nel cui circondario risultava commesso il reato più grave.
In data 18 gennaio 2001 il gip del tribunale di Pordenone disponeva l'archiviazione del reato più grave (il concorso nella bancarotta fraudolenta SEPRIM), che aveva determinato lo spostamento di competenza per cui gli atti venivano nuovamente trasmessi al P.M. presso il tribunale di Bologna, che investiva il gip con richiesta archiviazione.
Il gip del tribunale di Bologna, ritenendo che la originaria competenza per connessione dovesse ritenersi ancora operante, malgrado l'archiviazione del reato più grave, anziché sollevare conflitto, dichiarava con provvedimento dell'8 gennaio 2003 "non luogo a provvedere in merito alla richiesta di archiviazione", ordinando la restituzione degli atti al P.M. di Bologna che li ritrasmetteva al P.M. di Pordenone.
Il gip del tribunale di Pordenone, investito della richiesta di archiviazione, con ordinanza del 24 giugno 2003 si dichiarava incompetente sollevando conflitto.
In data 16 gennaio 2004 l'avv. Paolo Emilio Falaschi nell'interesse dell'indagato Antonio Chini a depositato memoria con la quale chiede dichiararsi la competenza del gip del tribunale di Bologna.
2. Sussiste il conflitto denunziato in quanto due giudici ordinari hanno contemporaneamente ricusato di prendere cognizione degli stessi fatti attribuiti alle stesse persone.
Il conflitto va risolto dichiarando la competenza del gip del tribunale di Bologna.
Questa corte, con sentenza 12 maggio 1997, n. 3308 (RV. 207557) ha stabilito che "in tema di connessione e di relativi effetti sulla competenza, pur dovendosi ritenere che la connessione, nel sistema del vigente codice di procedura penale, operi come criterio autonomo e originario di attribuzione della competenza, ciò non implica che detta attribuzione assuma carattere definitivo ed irreversibile anche nelle fasi procedimentali diverse e antecedenti rispetto a quella del giudizio. Conseguentemente, qualora le ragioni della connessione vengano meno prima che sia stata instaurata la fase del giudizio, correttamente il giudice per le indagini preliminari, a suo tempo individuato sulla base delle suddette ragioni, si spoglia del procedimento relativo ai reati per i quali le stesse non sono più operanti;
regola, questa, che ragionevolmente soffre eccezione nel caso di spostamento di competenza determinato da connessione con procedimenti riguardanti magistrati (art. 11, comma secondo, cod. proc. pen.), dovendo prevalere in detta ipotesi, la speciale "ratio"
dello istituto, finalizzato allo scopo di garantire il prestigio della magistratura e l'imparzialità del giudice fugando ogni sospetto di favoritismo".
Pertanto, poiché nella specie non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 11 c.p.p., va dichiarata la competenza del gip del tribunale di
Bologna al quale va disposta la restituzione degli atti.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto dichiara la competenza del gip del tribunale di Bologna cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2004