Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 19050
CASS
Sentenza 20 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di connessione e di relativi effetti sulla competenza, pur dovendosi ritenere che la connessione, nel sistema del vigente codice di procedura penale, operi come criterio autonomo e originario di attribuzione della competenza, ciò non implica che detta attribuzione assuma carattere definitivo ed irreversibile anche nelle fasi procedimentali diverse e antecedenti rispetto a quella del giudizio. Conseguentemente, qualora le ragioni della connessione vengano meno prima che sia stata instaurata la fase del giudizio, correttamente il giudice per le indagini preliminari, a suo tempo individuato sulla base delle suddette ragioni, si spoglia del procedimento relativo ai reati per i quali le stesse non sono più operanti. Questa regola soffre un'eccezione nel caso di spostamento dei competenza determinato da connessione con procedimenti riguardanti magistrati (art. 11, comma secondo, cod. proc. pen.), dovendo prevalere in detta ipotesi la speciale "ratio" dell'istituto, finalizzato allo scopo di garantire il prestigio della magistratura e l'imparzialità del giudice, fugando ogni sospetto di favoritismo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 19050
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19050
    Data del deposito : 20 gennaio 2004

    Testo completo