Sentenza 29 aprile 2013
Massime • 1
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna priva di motivazione, in quanto nel nostro ordinamento non sussiste la possibilità di proporre impugnazioni che si risolvano in una mera pretesa teorica preordinata alla astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma è, invece, sempre necessario che il ricorrente abbia un concreto interesse all'impugnazione, con la conseguenza che deve essere comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata. (Nella specie il ricorrente P.M. si era limitato a dedurre la nullità della sentenza impugnata - contenente l'intestazione, le generalità degli imputati, le conclusioni delle parti e la fotocopia del dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria - per la mancanza grafica della motivazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2013, n. 35722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35722 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 29/04/2013
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1400
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 33978/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
VA SC N. IL 12/02/1972;
CC VA N. IL 01/05/1969;
CA ER N. IL 07/08/1972;
avverso la sentenza n. 553/2001 TRIB. SEZ. DIST. di EMPOLI, del 19/06/2003;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Elisabetta Cesqui, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 giugno 2003 CC PA, AS OV e CA ER erano condannati dal Tribunale di Firenze, sez. distaccata di Empoli, per i reati di danneggiamento e lesioni aggravate;
in seguito al provvedimento del magistrato responsabile della sezione del 16 novembre 2005, la cancelleria penale, in data 28 novembre 2005, formava un documento contenente l'intestazione la sentenza, le generalità degli imputati, l'imputazione, l'indicazione delle conclusione delle parti e la fotocopia del dispositivo conforme, depositato in cancelleria, considerato sentenza a tutti gli effetti.
2. Ricevuta la comunicazione il 9 gennaio 2006, con ricorso del 13 gennaio 2006 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze deduceva con unico motivo la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. B ed E, in relazione all'art. 125, comma 3, art. 546, comma 1, lett. E e comma 2, per mancanza della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze è inammissibile.
1. Va premesso che una sentenza priva di motivazione non può per questo difetto essere qualificata come inesistente, poiché la sua esistenza coincide con quella del dispositivo, attraverso la cui lettura la decisione è stata pubblicata. Essa è bensì suscettibile di annullamento in dipendenza di impugnazione della parte interessata;
ma occorre pur sempre che il ricorrente abbia un concreto interesse all'impugnazione, che non può consistere in quello alla astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, dovendo comunque essere dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione (Sez. 6, n. 40536 del 14/10/2010, Berforini, Rv. 248687; Sez. 3, n. 46201 del 14/10/2008, Locato, Rv. 241786; entrambe le decisioni riguardano una fattispecie in cui la sentenza era costituita dall'intestazione, dalle conclusioni delle parti e dal dispositivo). Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815), l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata. La concretezza dell'interesse può anche ravvisarsi quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018). Questa regola è valida per tutte le impugnazioni, anche per quelle del pubblico ministero, che pure persegue un interesse che non può essere assimilato a quello delle altre parti, ne' inquadrato negli stessi schemi. Il pubblico ministero può quindi proporre impugnazione, al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato, ma l'interesse ad impugnare deve ugualmente presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione egli miri ad un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole, come ad esempio quello di non far ricadere sull'imputato effetti dannosi ascrivibili ad errori del giudice (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Lombardi Stronati, Rv. 243242). Insomma, non vi è la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sè non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito, con riferimento all'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale.
2. In altri e conclusivi termini, il vizio di motivazione (anche nel caso dell'omessa motivazione) è deducibile solo quando si assuma che quel vizio ha condotto ad una deliberazione sbagliata, rispetto al contenuto probatorio del processo legittimamente valutabile, e diversa da quella, invece corretta, che con una motivazione non apparente e immune dai vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità avrebbe dovuto essere adottata. È solo un tal tipo di deduzione, infatti, che, attaccando il decisum, consente poi al giudice del prosieguo di pervenire ad una deliberazione consona al percorso argomentativo, ritenuto congruo alle prove e corretto logicamente (Sez. 6, n. 40536 del 14/10/2010 - dep. 17/11/2010, Berforini, in motivazione).
3. Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione, ma si è limitato a dedurre la nullità della sentenza per la mancanza grafica della motivazione. Sarebbe stato invece necessario specificare comunque le ragioni per le quali la decisione di condanna fosse ritenuta illegittima e dovesse quindi essere annullata, ed in particolare sarebbe stato necessario precisare quale fosse la situazione pratica più vantaggiosa che l'impugnante intendeva raggiungere attraverso la eliminazione del provvedimento pregiudizievole. Il ricorrente Procuratore generale, inoltre, nel suo atto di impugnazione estremamente sintetico, nemmeno ha chiarito quale fosse il vantaggio pratico che intendeva raggiungere con un nuovo giudizio di merito, a seguito di annullamento della sentenza di condanna impugnata.
4. Va dato atto di un diverso orientamento, espresso anche da questa sezione (Sez. 5, Sentenza n. 43170 del 25/09/2012, Singh, Rv. 254132;
Sez. 4, n. 39786 del 05/07/2012, Silvestri, Rv. 253724; Sez. 2, n. 44948 del 30/11/2010, Silvestri, Rv. 249103), secondo il quale è ammissibile il ricorso per saltum del Pubblico Ministero, con il quale si denunci la nullità di una sentenza di assoluzione per mancanza assoluta della motivazione, anche in assenza di specificazione delle ragioni dell'illegittimità della decisione, perché la mancanza assoluta di motivazione non consente al Pubblico Ministero di dimostrare un concreto interesse all'impugnazione.
5. Il Collegio ha ritenuto di condividere l'opposto orientamento, maggiormente, persuasivo, in relazione alla nozione di interesse specifico e pertinente, ai sensi vi dell'art. 568 c.p.p., comma 4, anche perché l'indicazione contraria è emersa sempre rispetto a casi di sentenze di assoluzione impugnate dal Pubblico Ministero e nel caso di specie l'impugnazione riguardava una sentenza di condanna.
6. Infine va tenuto presente che vi sono numerose decisioni non massimate, che concludono per l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero il quale, in assenza della indicazione di un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato, si limiti a dedurre la nullità della sentenza per la mancanza grafica della motivazione;
tali decisioni affrontano la fattispecie del ricorso avverso una sentenza priva di motivazione seguendo i generali criteri adottati dalla prevalente giurisprudenza in tema di interesse delle parti, non evidenziando alcuna peculiare differenza tra il ricorso avverso un provvedimento motivato o, invece, privo di qualsivoglia motivazione (Sez. 6, n. 31962, del 13/07/2007; Sez. 6, n. 41233, del 26/10/2005; Sez. 5, n. 5499, del 24/11/2005 - dep. 04/02/2006; Sez. 5, n. 45920, del 22/04/2005; Sez. 5, n. 22136, del 19/05/2005; Sez. 6, n. 21024, del 18/05/2005).
7. In conclusione il ricorso del Procuratore generale di Firenze deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2013