Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 1
In tema d'impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione del P.M. con cui si denunci la nullità di una sentenza di condanna per mancanza grafica della motivazione, non sussistendo alcun interesse all'impugnazione in difetto di qualsiasi specificazione delle ragioni dell'illegittimità della decisione ovvero dell'indicazione del vantaggio pratico perseguito con l'annullamento della medesima. (Fattispecie nella quale la sentenza era costituita dall'intestazione con allegata una fotocopia del dispositivo di condanna letto in udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2008, n. 46201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46201 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/10/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 2047
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 21090/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI LECCE;
avverso la sentenza emessa il 22 maggio 2007 dal giudice del tribunale di Lecce;
nei confronti di:
AT DO;
udita nella Pubblica udienza del 14 ottobre 2008 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Lecce. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Lecce dichiarò non doversi procedere nei confronti di LO DO in ordine al reato di cui al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, "per avvenuta definizione del contesto in via amministrativa".
Essendo venuto a mancare il magistrato che aveva pronunciato la sentenza prima della redazione della motivazione, il presidente del tribunale ha disposto che la cancelleria predisponesse l'intestazione della sentenza e che a questa fosse allegata una fotocopia del dispositivo letto in udienza, e che quindi fosse notificato tale documento.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce propone ricorso per cassazione deducendo mancanza di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, come lo stesso ricorrente implicitamente riconosce, una sentenza priva di motivazione non può per questo difetto essere qualificata come inesistente, poiché la sua esistenza coincide con quella del dispositivo, attraverso la cui lettura la decisione è stata pubblicata. Essa è bensì suscettibile di annullamento in dipendenza di impugnazione della parte interessata;
ma occorre pur sempre che il ricorrente abbia un concreto interesse all'impugnazione, che non può consistere in quello alla astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, dovendo comunque essere dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione. Ed infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo, ex plurimis, Sez. Un., 29 maggio 2008, Parovel), l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata. La concretezza dell'interesse può anche ravvisarsi quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, m. 193743; Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018). Questa regola è valida per tutte le impugnazioni, anche per quelle del pubblico ministero, che pure persegue un interesse che non può essere assimilato a quello delle altre parti ne' inquadrato negli stessi schemi. Il pubblico ministero può quindi proporre impugnazione, al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato, ma l'interesse ad impugnare deve ugualmente presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione egli miri ad un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole, come ad esempio quello di non far ricadere sull'imputato effetti dannosi ascrivibili ad errori del giudice (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, m. 193743; Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, n. 884/05, Serra, m. 230822; Sez. 4, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, m. 239976). Insomma, non vi è la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sè non sarebbe sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale.
Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione, ma si è limitato a dedurre la nullità della sentenza per la mancanza grafica della motivazione. Sarebbe stato invece necessario specificare comunque le ragioni per le quali la decisione di condanna fosse ritenuta illegittima e dovesse quindi essere annullata, ed in particolare sarebbe stato necessario precisare quale fosse la situazione pratica più vantaggiosa che l'impugnante intendeva raggiungere attraverso la eliminazione del provvedimento pregiudizievole. Il ricorrente Procuratore generale, inoltre, nemmeno ha chiarito quale fosse il vantaggio pratico che intendeva raggiungere con un nuovo giudizio di merito a seguito di annullamento della sentenza di condanna impugnata.
Pertanto, in mancanza della specificazione di un interesse concreto perseguito ed in ragione della pacifica idoneità del solo dispositivo letto in udienza ad acquistare autorità di cosa giudicata, ove non impugnato (trattandosi di provvedimento decisorio con effetti propri: così, in identica fattispecie, Cass.?????????????????????????????????????????????????????????????????????
vedimento decisorio con effetti propri: così, in identica fattispecie, Cass. Sez. 5, 17/12/2003, n. 1426, Esposito), non può ritenersi che il Procuratore generale ricorrente avesse un interesse concreto ad impugnare la decisione e ad impedire che la stessa diventi irrevocabile, tanto più che non è stata fornita alcuna ragione di aspettativa di condanna che giustifichi l'impugnazione e che comunque, quand'anche non dovesse prevalere (per ragioni peraltro ignote) la causa di non punibilità già dichiarata, il termine di prescrizione del reato si matura al più tardi il 20 ottobre 2008. D'altra parte, in mancanza di alcuna diversa prospettazione da parte del ricorrente, l'accoglimento dell'impugnazione imporrebbe l'annullamento della sentenza, con rinvio al giudice di merito perché questi provveda ad esporre i motivi "di fatto e di diritto" sui quali ha fondato la statuizione di cui in dispositivo;
la motivazione, nella fattispecie, si risolverebbe in una mera reiterazione della presa d'atto, in termini puramente ricognitivi, della causa di non punibilità immediatamente ed ante omnia rilevabile dal giudice, mantenendo totalmente immutata la statuizione e ciò, peraltro, con un inutile dispendio di attività processuale e della correlata attività di cancelleria e senza un'effettiva maggior tutela ne' dei diritti della difesa (non avendo l'imputata proposto gravame) ne' degli interessi di giustizia. La violazione della norma processuale, ove corretta (con la stesura della parte argomentativa della motivazione), renderebbe comunque una pronuncia, completa, esattamente identica a quella impugnata e riproduttiva della parte decisoria (così, Sez. 5, sent. n. 23229/2005), Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse del Procuratore generale ricorrente (cfr., nello stesso senso, Sez. 6, sent. n. 31962/2007; Sez. 6, sent. n. 41233/2006; Sez. 5, sent. n. 5499/2006; Sez. 5, sent. n. 45920/2005; Sez. 5, sent. n. 25151/2005; Sez. 6, sent. n. 24216/2005; Sez. 5, sent. n. 23675/2005;
Sez. 5, sent. n. 23225/05; Sez. 5, sent. n. 22136/2005; Sez. 6, sent. n. 21024/2005).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008