Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice "a quo" sospende il giudizio in corso ai sensi dell'art. 23, secondo comma legge n. 87 del 1953, non è suscettibile di essere impugnata con istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Osservazioni sull’art. 363 bis c.p.c.Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 8 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8514 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per REGOLAMENTO di COMPETENZA proposto dalla CENTROBANCA - BANCA CENTRALE DI CREDITO POPOLARE S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pier Luigi da Palestrina n. 63, presso l'Avv. Mario Contaldi che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Giorgio Tarzia del foro di Milano, in forza di procura speciale del 4.4.2000, rep. n. 32788, per Notaio dott. Forcella
- RICORRENTE -
CONTRO
Fallimento di GO AV, elettivamente domiciliato in Roma, Via Asiago n. 8, presso l'Avv. Stanislao Aureli che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Prof. Bruno Inzitari del foro di Milano, in forza di procura speciale a margine della memoria difensiva ex art. 47, ultimo comma, c.p.c. - RESISTENTE -
avverso l'ordinanza del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano pronunciata in data 18 marzo 2000 nella causa iscritta al numero 22082/99 del Ruolo Generale.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2.2.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza in data 20.5.1999, la Centrobanca - Banca Centrale di Credito Popolare S.p.a. chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento di FI AV per il complessivo credito di lire 1.578.919.116, corrispondente al residuo importo dovuto a fronte di due finanziamenti a medio termine stipulati con la (del pari) fallita S.TI.L. di FI AV & C. s.n.c..
Il Giudice delegato del fallimento respingeva parzialmente la domanda.
La Banca, quindi, con ricorso in opposizione depositato il 26.11.1999, impugnava il provvedimento chiedendo l'ammissione integrale del credito.
Si costituiva in giudizio il Curatore fallimentare, sollevando preliminarmente la questione di costituzionalità dell'art. 25, terzo comma, del decreto legislativo n. 342 del 1999, concernente la periodica capitalizzazione degli interessi nel rapporti bancari. Il Giudice Istruttore, con ordinanza pronunciata il 18.3.2000, al sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 sollevava d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto legislativo sopra richiamato, disponendo la sospensione del giudizio medesimo ed ordinando la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Avverso tale ordinanza, la Banca propone ricorso per regolamento di competenza, cui resiste il Fallimento di FI AV. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi, infatti, dell'art. 42 c.p.c., nel testo che risulta dalla modifica introdotta con l'art. 6 della legge n. 353 del 1990, possono essere impugnati (soltanto) con istanza di regolamento di competenza "I provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295".
Al riguardo, la dottrina si è interrogata circa il "tipo" di sospensione in gioco, domandandosi cioè se l'impugnativa in esame non possa ritenersi applicabile anche agli altri numerosi provvedimenti di sospensione necessaria, contemplati dall'ordinamento (salve ovviamente le ipotesi di sospensione ipso iure, non mediate cioè da alcuna statuizione), diversi da quelli strettamente riconducibili all'art. 295 c.p.c. e riuniti nella eterogenea categoria delle sospensioni denominate "improprie". Più in particolare, non sono mancati autori i quali hanno sottolineato come la guerra ingaggiata ai meccanismi di rallentamento (nel che, evidentemente, risiede la ratio dell'innovazione legislativa) abbia in effetti senso se non si discrimina tra sospensione e sospensione ed indipendentemente dalla non omogeneità delle cause si guarda unitariamente ad un risultato avvertito come nefasto.
Peraltro, ad opera di quegli stessi autori, è stato riconosciuto che una simile conclusione, malgrado si possa fregiare anche dell'argomento secondo cui l'effetto dilatorio del mezzo di controllo non si manifesta direttamente perché interviene in una fase già comunque di quiescenza, rischia di condurre a risultati illogici e difficili da accettare (quale può essere l'impugnabilità per regolamento di competenza dell'ordinanza di sospensione della causa in presenza di regolamento di giurisdizione, al sensi del nuovo art. 367, primo comma, c.p.c.), onde la preferenza, condivisa dalla maggioranza della dottrina, che è stata in definitiva attribuita ad una interpretazione restrittiva, suggerita del resto dalla lettera della legge che non lascia al riguardo spazi di manovra, in forza della quale occorre verificare che la sospensione ope iudicis sia soltanto quella "vincolata" di cui all'art. 295 c.p.c., restando estranee all'applicazione dell'art. 42 c.p.c. vuoi la sospensione concordata ex art. 296 c.p.c. vuoi, appunto, la sospensione c.d. impropria.
Siffatto orientamento è stato, quindi, seguito altresì dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 9 agosto 1995, n. 8714; Cass. 30 maggio 1996, n. 5002; Cass. 9 gennaio 1999, n. 121; Cass. 12
maggio 1999, n. 4730; Cass. 11 novembre 1999, n. 12509; Cass. 1 settembre 2000, n. 11496), la quale ha messo in risalto come l'impugnazione dell'ordinanza di sospensione del processo con istanza di regolamento di competenza, prevista dall'art. 42 c.p.c. nel testo risultante dalla modifica introdotta con l'art. 6 della legge n. 353 del 1990, riguardi, alla stregua del tenore letterale della norma e stante il richiamo ai soli provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 295 c.p.c., esclusivamente i casi di sospensione necessaria concernenti situazioni di pregiudizialità fra cause (ovvero situazioni le quali postulino il preventivo accertamento, con efficacia di giudicato, dell'oggetto di una controversia rispetto a quello di un'altra), con conseguente inammissibilità del regolamento medesimo sia nelle ipotesi di sospensione cosiddetta facoltativa, rimessa cioè ai poteri discrezionali del giudice di merito e fondata su una generica possibilità di influenza ai fini della decisione della pronuncia che dovrà essere emessa in un diverso giudizio, sia nelle ipotesi di sospensione cosiddetta impropria. In tal senso, non è dubitabile che la sospensione del processo la quale consegue, secondo quanto previsto dall'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, dalla rimessione al giudice delle leggi di una questione di legittimità costituzionale all'esito della pronuncia di rilevanza e di non manifesta infondatezza di siffatta questione, se per un verso si palesa "necessaria" derivando indefettibilmente dai suddetti apprezzamenti del giudice a quo, per altro verso risulta del tutto estranea alla previsione dell'art. 295 c.p.c.. La prevalente dottrina, infatti, ha messo in risalto:
a) che quest'ultima disposizione presuppone la contemporanea pendenza di due giudizi distinti ed autonomi, aventi ad oggetto due diverse situazioni sostanziali ed uno dei quali (civile, penale o amministrativo) si presenta pregiudiziale rispetto all'altro, onde l'affermazione che nella sospensione propria vi sono due litispendenze mentre in quella impropria una sola;
b) che nel caso in esame, invero, si ha un unico procedimento di merito, il quale deve essere arrestato in attesa dell'esito del giudizio concernente la questione di legittimità costituzionale, la cui natura pregiudiziale, quindi, può essere riconosciuta soltanto nel significato generico che consegue al rilievo dell'impossibilità di definire il giudizio se non previa risoluzione della questione stessa, laddove sul processo in corso si innesta altro processo (quello che determina la sospensione) il quale ha ad oggetto una questione che non potrebbe costituire materia di autonomo processo per carenza di dimensione oggettiva, nel senso che il processo che determina la sospensione dell'altro ha ad oggetto non la tutela di una situazione sostanziale (che è il minimo oggetto possibile di un processo), ma una questione (quella appunto di costituzionalità) relativa alla sola situazione sostanziale dedotta in giudizio, onde lo stesso processo continua in una differente sede, in relazione alla questione che è rilevante per la definizione dell'unico oggetto della controversia e che deve essere decisa da un giudice diverso da quello investito della cognizione del processo originario. Pertanto, l'ordinanza con la quale il giudice a quo sospende il giudizio in corso ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, non è suscettibile di essere impugnata con istanza di regolamento di competenza.
L'incertezza della questione affrontata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001