Sentenza 5 luglio 2012
Massime • 1
L'assenza totale di motivazione non determina l'inesistenza della pronuncia dato che il dispositivo letto in udienza è "ex se" provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato se non impugnato; sussiste, pertanto, in tal caso, l'interesse del P.M. a ricorrere in cassazione avverso la sentenza assolutoria del Tribunale pur in difetto di specifica indicazione delle ragioni di illegittimità della decisione, non potendosi verificare quelle poste a base dell'esclusione della colpevolezza e, pertanto, la correttezza della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2012, n. 39786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39786 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 05/07/2012
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1109
Dott. CIAMPI Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 33633/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
TR AC N. IL 11/11/1956 C/;
avverso la sentenza n. 451/2003 TRIB. SEZ. DIST. di EMPOLI, del 18/05/2004;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze avverso la sentenza in data 18.5.2004 del giudice monocratico del Tribunale di Firenze - Sezione distaccata di Empoli che assolveva TR MO dai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 697 c.p., per non aver commesso il fatto.
Prospetta la violazione di legge ed il vizio motivazionale, essendo totalmente assente la prescritta motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La sentenza in questione si compone (secondo le disposizioni impartite dal magistrato responsabile in esecuzione della delibera del C.S.M. in ordine ai fascicoli rinvenuti nell'Ufficio della D.ssa Sabina Gallini concernente le cause prive di motivazione ma delle quali era stato letto solo il dispositivo) solo dell'intestazione, comprensiva dell'imputazione e delle conclusioni delle parti all'udienza di discussione, nonché del dispositivo pronunziato. È dunque del tutto assente la motivazione (art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c) e, con essa, la spiegazione delle ragioni per le quali il decidente è pervenuto all'assoluzione dell'imputato. Orbene, "In tema di requisiti della sentenza, la mancanza assoluta della motivazione (nella fattispecie il provvedimento risulta composto dell'imputazione e del dispositivo) non determina l'inesistenza della pronunzia - posto che il dispositivo letto in udienza è "ex se" provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato se non impugnato - bensì determina la sua nullità" (Conf. non massimate sez. V ud. 11/3/2005, n. 584; sez. 2 ud. 12/4/2005, n. 449). (Cass. pen. Sez. 5, n. 14989 del 15.10.2004, Rv. 231248). Ed è chiaro che, trattandosi di sentenza assolutoria, ben sussiste in re ipsa l'interesse all'impugnazione del P.M., pur in difetto di qualsiasi specificazione delle ragioni dell'illegittimità della decisione, non potendosi verifica re le ragioni poste a base dell'esclusione della colpevolezza e quindi la correttezza della decisione.
È ben vero che con la pronunzia n. 3287 del 27.11.2008 (Rv. 244117) le Sezioni Unite penali di questa Suprema Corte di Cassazione hanno riconosciuto al Presidente del Tribunale un potere sostitutivo in caso di impedimento del giudice monocratico non circoscritto alla sola sottoscrizione della sentenza (come prescritto dall'art. 559 c.p.p., comma 4) bensì esteso anche alla redazione integrale della motivazione, ma il Presidente del Tribunale interessato, benché titolare di siffatto potere sostitutivo, non ha ritenuto di esercitarlo, sicché si è realizzata quella nullità insanabile sopra indicata alla quale si deve necessariamente porre rimedio tramite l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.
P.Q.M.
Annuita la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2012