Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2006, n. 17240
CASS
Sentenza 4 aprile 2006

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L'inosservanza, da parte del pubblico ministero, del termine stabilito dal giudice per le indagini preliminari per il compimento delle ulteriori indagini ritenute necessarie, ai sensi dell'art. 409, comma quarto, cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti d'indagine effettuati dopo la scadenza del suddetto termine, ma non anche la nullità dell'atto mediante il quale il pubblico ministero eserciti l'azione penale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento del ricorso avanzato dal pubblico ministero, ha ritenuto abnorme, in quanto determinante un'insuperabile stasi del procedimento, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, a cagione della riscontrata inosservanza del termine anzidetto, aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso successivamente alla sua scadenza e aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero "per quanto di competenza").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2006, n. 17240
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17240
    Data del deposito : 4 aprile 2006

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