Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2005, n. 11930
CASS
Sentenza 27 gennaio 2005

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L'archivio informatico di una P.A. deve essere considerato alla stregua di un registro tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica, punibile rispettivamente ai sensi degli artt. 476 e 479 cod. pen., se posta in essere antecedentemente alla formulazione dell'art. 491 bis cod. pen. (Fattispecie in tema di archivio informatico del patronato ENASCO).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2005, n. 11930
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11930
    Data del deposito : 27 gennaio 2005

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