Sentenza 23 novembre 2017
Massime • 1
Si configura il delitto di riciclaggio anche nell'ipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione dellittuosa dell'autovettura.
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La massima Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa. (Fattispecie in tema di riciclaggio di un trattore con semirimorchio di provenienza furtiva attuato mediante sostituzione delle targhe - Cassazione penale , sez. II , 02/04/2019 , n. 27867). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , …
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La massima In tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza del reato di riciclaggio a carico del detentore di un motociclo con targa posticcia applicata sopra quella originaria, in assenza di accertamento della partecipazione di quest'ultimo, anche a titolo di concorso, all'apposizione della seconda targa - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2017, n. 56391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56391 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2017 |
Testo completo
5639 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/11/2017 N. A2754 SENTENZA Composta dagli ill.mi sig.ri: GACOMO FUMU -Presidente - GIOVANNA VERGA REGISTRO GENERALE DANIELA BORSELLINO N.15015/2017 IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - GIUSEPPE COSCIONI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CC TO nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 08/04/2016 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pompeo Alfredo Viola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di appello di Torino, con sentenza dell'8 aprile 2016 in parziale riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Asti del 15 maggio 2006, condannava UA NI EP alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in quanto colpevole del delitto di riciclaggio, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Caranzano, deducendo con distinti motivi: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 648 bis cod.pen. non potendo ravvisarsi l'elemento oggettivo del riciclaggio nella sola attività di sostituzione delle targhe sul mezzo, in assenza di altre attività di trasformazione del bene;
- vizio di motivazione in relazione agli argomenti esposti in atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
2.1 Invero, va innanzi tutto ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti 2 denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente si caratterizza per un dato inequivocabile e cioè l'avvenuta sostituzione ad opera dello stesso delle targhe su un'autovettura di origine furtiva, circostanza questa chiaramente ed univocamente diretta ad impedire l'individuazione dell'origine del bene e pertanto costituente tipica attività di riciclaggio. Il principio, del resto, risulta affermato da un costante orientamento giurisprudenziale di questa Sezione secondo cui si configura il delitto di riciclaggio sia con la sostituzione della targa che con la manipolazione del numero del telaio di un'autovettura proveniente da delitto, perchè entrambe le condotte costituiscono operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'autovettura (Sez. 2, n. 44305 del 25/10/2005, Rv. 232770) e ciò perché la targa di un'autovettura costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della "res" con il proprietario che ne è stato spogliato (Sez. 2, n. 9026 del 11/06/1997, Rv. 208747). A fronte di tale dato, dalla valenza inequivocabile, il ricorrente reitera doglianze del tutto generiche e prive di qualsiasi reale valenza dimostrativa di fatti o circostanze differenti.
2.3 E tali doglianze erano già sostenute nell'atto di appello con il quale si esponeva appunto che l'attività di sostituzione delle targhe fosse condotta non idonea ad integrare gli elementi, oggettivo e soggettivo, del delitto di cui all'art. 648 cod.pen. senza alcuna valida critica alle argomentazioni esposte dal giudice di primo grado che aveva ampiamente ricostruito i fatti alle pagine 3-4-5 della motivazione ed esposto, con argomenti del tutto logicamente interpretati, che il UA aveva prima agito per la sostituzione delle targhe del mezzo rubato presentando ad una agenzia una falsa delega ad operare della parte offesa del furto, tale SE, poi aveva ritirato le targhe nuove, ceduto il mezzo a terzi incassando parte del prezzo e mai risultava avere consegnato il regolare certificato di proprietà all'acquirente ed ottenuto il saldo del prezzo. A fronte di tale precisa e specifica ricostruzione della condotta posta in essere, che stigmatizzava una attività fatta di più passaggi tutti dimostrativi della volontà di impedire l'identificazione del mezzo rubato ed incassare somme dalla cessione dello stesso da terzi ignari della sua illecita provenienza, l'atto di appello insisteva invece sulla sola inidoneità dell'attività di sostituzione a concretizzare l'elemento oggettivo del delitto di riciclaggio così omettendo di confrontarsi con le plurime ragioni argomentative esposte dal giudice di primo grado, che aveva invece stigmatizzato la palese evidenza della condotta illecita nella complessiva condotta posta in essere dall'imputato odierno ricorrente;
l'appello pertanto era affetto da difetto di genericità estrinseca ed aspecificità e tale vizio va rilevato nella presente 3 fase di cassazione secondo la precisa ed inderogabile disciplina dettata dall'art. 591 comma quarto cod. proc.pen.. Al proposito va ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822) hanno espressamente affermato che già nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod.proc.pen. l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Ed al proposito dei requisiti di forma richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen., si è nella predetta pronuncia affermato che «il contenuto tipico della impugnazione è stato [...] rigorosamente definito dal codice di rito che, nel riconoscere alla parte le più ampie possibilità di iniziativa contro le decisioni ritenute erronee, ha inteso al tempo stesso evitare ogni uso strumentale e meramente dilatorio dei rimedi previsti", affermandosi la sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione;
omogeneità che trova la sua base in considerazioni di tipo sistematico, imperniate sulla struttura del giudizio di appello, che non costituisce un "nuovo giudizio", ma «uno strumento di controllo o, rectius, di censura, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata». Con la conseguenza che l'impugnazione deve «esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto ( in questo senso anche Sez. 6, n. 13621 del 06/02/2003, Valle, Rv. 227194). A questa conclusione le Sezioni Unite pervengono attraverso l'interpretazione del contenuto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., disposizioni che si collocano entrambe nel Titolo I («Disposizioni generali») del Libro IX («Impugnazioni»). La prima delle due disposizioni disciplina la «forma dell'impugnazione, prevedendo che questa si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le richieste;
c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Essa deve essere letta in combinato disposto con la seconda, la quale - tra le altre fattispecie di inammissibilità dell'impugnazione (di cui alle lettere a, b, d, del comma 1) - prevede, alla lettera c), l'inosservanza di una serie di disposizioni, tra le quali è indicato proprio l'art. 581. Pertanto dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., emerge che l'ultima di tali disposizioni nello stabilire che la cognizione del- 4 procedimento è attribuita al giudice d'appello limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti non può essere interpretata nel senso che sia - sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, che i motivi si riferiscano semplicemente a "punti della decisione". Infatti l'espressione "si riferiscono", contenuta nella disposizione, deve essere riempita di contenuto proprio sulla base dell'art. 581, comma 1, lettera c); con la conseguenza che essa non può che significare "indicano specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", in relazione ai punti della sentenza e, dunque, in relazione alla motivazione della sentenza che sorregge tali punti. In altri termini, il richiamato combinato disposto delinea: una prima fase, necessaria, di delibazione dell'ammissibilità, che ha per oggetto tutte le verifiche richieste dal comma 1 dell'art. 591, compresa quella sulla specificità estrinseca dei motivi;
una seconda fase, successiva ed eventuale, di valutazione del merito. Dunque, alla circostanza che la valutazione del merito nel giudizio di appello sia riferita ai "punti" e non ai "motivi" e che all'esito di tale valutazione il giudice di appello possa giungere anche a ricostruzioni di fatto o di diritto diverse da quelle prospettate dall'appellante non consegue che il giudice d'appello possa accedere alla valutazione del merito a fronte di motivi che non rispettino il requisito della specificità. E la piena cognitio che caratterizza i poteri del giudice d'appello - privo di vincoli rispetto sia al contenuto dei motivi di ricorso, sia alle argomentazioni svolte dal primo giudice - viene in rilievo solo se e nei limiti in cui questo sia stato legittimamente investito di quei poteri: ciò che può avvenire solo a seguito di un'impugnazione che risulti rispettosa anche delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., funzionali alla tutela di esigenze sistematiche che assumono rilievo costituzionale. Proseguono le Sezioni Unite affermando che sul piano sistematico, la necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella considerazione che essi non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata. E in un processo accusatorio, basato sulla centralità del dibattimento di primo grado e sull'esigenza di un diretto apprezzamento della prova da parte del giudice nel momento della sua formazione, il giudizio di appello non può e non deve essere inteso come un giudizio a tutto campo;
con la conseguenza che le proposizioni argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione impugnata. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l'appello è 5 un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost.. Né può essere invocata la necessità di presidiare il "diritto di difesa" in considerazione del fatto che il giudizio d'appello configurerebbe l'ultima possibilità di rivalutazione del merito della vicenda processuale, poiché il giudizio di appello non è configurato come pura e semplice revisio prioris instantiae;
mentre, nel sistema delineato dagli artt. 581, 591, 597, comma 1, cod. proc. pen., si ravvisa l'esigenza di delimitare e circoscrivere i poteri del giudice di appello, in modo da rendere effettivo l'ordo processus, inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, rispondente al valore costituzionale della ragionevole durata. Ed è per questo che i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello.
2.3 L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta la declaratoria ex art. 591 comma quarto cod. proc.pen. della inammissibilità dell'appello in punto responsabilità avanzato nell'interesse del UA non contenendo lo stesso atto lo specifico riferimento alle ragioni argomentative esposte dal giudice di primo grado;
e difatti, mentre il giudice di primo grado aveva stigmatizzato come a fronte dell'attività di sostituzione delle targhe compiuta dal ricorrente (già idonea ad integrare l'elemento oggettivo del contestato delitto), il UA avesse posto in essere ulteriori condotte pure univocamente indicative della propria piena colpevolezza quali: la presentazione di una falsa delega ad operare all'agenzia di pratiche automobilistiche contenente la sottoscrizione del proprietario del mezzo apocrifa, il mancato ritiro del certificato di proprietà, la cessione dell'autovettura a terzi, l'incasso solo di una parte del prezzo di vendita e la mancata consegna all'acquirente del mezzo di origine furtiva del certificato di proprietà, l'appellante, con il primo motivo (vedi motivo n.1 atto di appello pagine 1-2), aveva insistito nel professare l'estraneità ai fatti senza addurre alcuna concreta circostanza idonea a confutare nemmeno uno dei plurimi elementi 6 posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità da parte del giudice di primo grado. E poiché il giudizio di appello è secondo l'indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite ampiamente esposto in precedenza, un giudizio di controllo, critico, sussistendo l'obbligo di confrontarsi con tutte le ragioni argomentative poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, l'atto di appello non può né insistere nel negare valenza dimostrativa a condotte che ne siano inequivocabilmente dotate né, tantomeno, assumere il difetto di colpevolezza sulla base di una valutazione parziale, parcellizzata ed inidonea della ricostruzione complessiva dei fatti e delle ragioni argomentative esposte dal primo giudice. L'appello, infatti, non è un passaggio "necessario" della giurisdizione ma, in quanto mezzo di controllo rispetto alla decisione di primo grado, è subordinato alla possibilità astratta ed al rilievo concreto di ragioni critiche a fronte delle valutazioni compiute dal primo grado, altrimenti risolvendosi in una scelta puramente "dilatoria", estranea alla funzione attribuitagli dal legislatore nella interpretazione fornita dalle Sezioni Unite ed irrimediabilmente destinata alla declaratoria di inammissibilità. Deve pertanto affermarsi che il motivo di appello con il quale si contesti la responsabilità dell'imputato è inammissibile quando, non confrontandosi con le plurime ed analitiche ragioni argomentative esposte dal primo giudice, insista nel negare apoditticamente la colpevolezza ovvero proceda ad una valutazione parziale, parcellizzata ed inidonea della ricostruzione complessiva dei fatti e delle ragioni argomentative esposte dal primo giudice.
2.4 Anche il secondo motivo è inammissibile e ciò sia perché assorbito nella inammissibilità del primo ed altresì perchè manifestamente infondato posto che il giudice di appello ha comunque proceduto con le argomentazioni esposte a pagina 4 della sentenza impugnata alla valutazione delle doglianze proposte.
2.5 E' appena il caso di notare che nel caso in esame non può dichiararsi l'estinzione del contestato reato per intervenuta prescrizione e ciò perché la contestata recidiva è stata espressamente ritenuta equivalente rispetto alle riconosciute attenuanti generiche dal giudice di secondo grado (vedi pagina 5 della motivazione di appello). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 7 processuali e della somma di € Roma, 23 novembre 2017 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardo 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. IL PRESIDENTE Dott. Giacomo Fumu DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Sezione Penale IL 18 DIC 2017 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Daniele Colapinte e 8