Sentenza 22 aprile 2005
Massime • 1
È legittimo e non abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta - proposta dal P.M. - di decreto penale di condanna per inosservanza del termine di sei mesi entro il quale deve, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., essere presentata; né la natura ordinatoria di tale termine può significare che esso possa essere inosservato, stante il generale obbligo di osservanza della legalità nel procedimento penale, statuito dall'art. 124 cod. proc. pen. ed efficace nei confronti di tutti i soggetti processuali, ivi compreso il Pubblico Ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2005, n. 41146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41146 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/04/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 620
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 25381/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 25.6.2004 da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CASSINO;
avverso l'ordinanza del 21.6.2004, con la quale il G.I.P. di quello stesso Tribunale ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale nel procedimento a carico di:
RE RO, nato ad [...] il [...].
Sentita la relazione del consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Cassino, richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna, rigettava l'istanza del P.M. sul rilievo che la richiesta era stata formulata oltre il termine di mesi sei dalla data in cui era avvenuta l'iscrizione del nome dell'imputato nel registro delle notizie di reato.
Avverso l'anzidetta pronuncia il P.M. di Cassino ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato sotto il profilo funzionale, sul riflesso che lo stesso provvedimento imponeva al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale con modalità diverse da quelle prescelte con l'inoltro della richiesta di emissione del decreto penale di condanna. Deduce, in proposito, che il termine di sei mesi è da intendersi come meramente ordinatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento. Il Collegio reputa, infatti, di dover aderire all'orientamento pressoché unanime di questa Suprema Corte che ritiene legittimo, e non abnorme, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari restituisca gli atti al pubblico ministero per inosservanza del termine di sei mesi entro il quale, ai sensi dell'art. 459 c.p.p., deve essere presentata la richiesta di decreto penale, posto che la decorrenza del termine de quo, ancorché di natura ordinatoria, giustifica il rigetto della richiesta di decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al P.M. (cfr., tra le tante, Cass. sez. 3 12.5.2004, n. 26857 n. 229059).
Ed infatti, la natura pacificamente ordinatoria del termine in questione non può certo significare che lo stesso possa non essere rispettato, indipendentemente dalla previsione di una specifica ragione di nullità o di altra sanzione processuale per il caso di sua inosservanza, posto che la norma di carattere generale racchiusa nell'art. 124 c.p.p. vale per tutti i soggetti del processo e, dunque, anche per i pubblici ministeri. Il diniego di emissione del decreto penale di condanna per mancata osservanza del termine anzidetto è, quindi, pienamente conforme alla logica del sistema e non può considerarsi avulso dagli ordinari moduli processuali. Nè può dirsi abnorme sotto il profilo funzionale, così come reclamato dall'odierno ricorrente, sia perché il rifiuto del giudice ad un'opzione processuale in favore di un rito speciale non si pone, certamente, in dissonanza con le linee ispiratrici del vigente ordinamento processual-penalistico e sia perché lo stesso diniego non preclude certamente la possibilità che si proceda nei modi ordinari, di talché non è evento che possa ingenerare alcuna anomala stasi del procedimento.
2. - Per le ragioni che precedono, l'impugnazione deve essere rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2005