Sentenza 16 marzo 2017
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 27 Cost. della disposizione di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede la responsabilità penale di colui che dichiari un reddito diverso da quello effettivamente percepito pur quando quest'ultimo gli avrebbe consentito di essere ammesso al gratuito patrocinio, non essendo tale disposizione censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto espressione dell'esercizio legittimo e insindacabile del potere legislativo.
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Cassazione penale sez. III, 24/09/2021, (ud. 24/09/2021, dep. 15/02/2022), n.5309 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3.6.2021, il Tribunale di Salerno - Sezione riesame rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di I.M. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 1.4.2021, avente ad oggetto la carta destinata all'accredito del reddito di cittadinanza nonché la somma pari ad Euro 18.550,41, corrispondente al profitto del reato di cui al D.L. n. 4 del 2019, art. 7, commi 1, 2 e 3, convertito con mod. nella L. n. 26 del 2019. 2. Avverso tale provvedimento ricorre la I., tramite il proprio difensore, deducendo, in relazione …
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Reddito di cittadinanza, sono reato le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, dei dati dichiarati, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio. E' legittimo il sequestro preventivo della carta reddito di cittadinanza, nel caso di false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, da parte del richiedente, e ciò anche indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio. Il generale dovere di lealtà dei cittadini verso l'amministrazione consente l'anticipazione della tutela penale attraverso l'utilizzazione dello strumento del reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2017, n. 18107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18107 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2017 |
Testo completo
18 1 07 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA! - 618/17 Presidente N. Dott. VINCENZO ROMIS Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 311/2017 - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NT IO N. IL 09/08/1969 avverso la sentenza n. 79/2013 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 22/10/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gimeline Caselle che ha concluso per l'inamminililità del ricons, Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensore Avv. M. Marini, de he inmitite per l'accoglimento fel ricors, d RITENUTO IN FATTO 1. RE Di NT, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 22 ottobre 2015, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna pronunziata a suo carico, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lanciano in data 22 ottobre 2012 in relazione al reato p.e p. dall'art. 95, d.P.R. 115/2002, ascritto al Di NT per avere egli, secondo l'imputazione, falsamente dichiarato di non possedere redditi per l'anno 2009/2010 essendo disoccupato, laddove l'Agenzia delle Entrate accertava che egli aveva percepito, per quell'anno, un reddito di € 5.087,00, quale indennità di fine rapporto: il reato consisteva nel fatto che il reddito suddetto era bensì rientrante nei limiti di quello consentito, ma nondimeno la relativa dichiarazione era stata omessa dall'imputato, a nulla rilevando la non decisività di esso ai fini dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
1.1. Nel suo ricorso, il Di NT eccepisce, in primo luogo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 95, d.P.R. 115/2002 (in relazione ai parametri costituzionali costituiti dagli artt. 2, 3, 24 e 27 Cost.) nella parte in cui esso prevede la condanna di colui che dichiari un reddito diverso da quello effettivamente posseduto pur quando quest'ultimo gli avrebbe permesso l'ottenimento del patrocinio a spese dello Stato. Nel sollevare la questione l'esponente argomenta che la norma incriminata violerebbe il principio di proporzionalità tra le due diverse fattispecie previste dall'art. 95: quella che assoggetta a statuizioni penali chi renda dichiarazioni difformi al vero avendo percepito un reddito ostativo all'ammissione al beneficio e quella che punisce la falsa od omissiva dichiarazione di chi, nella realtà, possiede un reddito rientrante nei limiti per l'ammissione al beneficio medesimo. Inoltre la violazione del principio di proporzionalità sarebbe ravvisabile, secondo l'esponente, anche rispetto a chi dichiari in modo veritiero di possedere redditi non ostativi all'accoglimento dell'istanza.
1.2. Con un secondo motivo di ricorso l'esponente lamenta carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui essa non argomenta in alcun modo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, a fronte del fatto che il Di NT, davanti alla Corte d'appello, ha dichiarato che non era a conoscenza del fatto che, nell'istanza, egli avrebbe dovuto dichiarare anche quanto percepito a titolo di indennità di fine rapporto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In primo luogo, la questione di legittimità costituzionale formulata dal ricorrente é manifestamente infondata. Invero, pur tacendo della totale assenza, nel ricorso, di un percorso argomentativo che illustrasse in quali termini sarebbero stati violati i parametri di riferimento costituzionale costituiti dagli artt. 2, 3, 24 e 27, nella specie é palesemente insussistente, nella norma oggetto dell'eccezione, qualsivoglia violazione del principio di proporzionalità evocato dall'esponente.
1.1. E' qui sufficiente richiamare, in primo luogo, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 21 settembre 2016, laddove, nel solco di un indirizzo ormai univoco, vi si afferma che «non appartengono alla Corte costituzionale valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, alle quali é unicamente chiamata la rappresentanza politica, attraverso la riserva di legge sancita nell'art. 25 Cost.»; e che, «ove sia richiesto, a fini di giustizia, il giudizio di "ragionevolezza intrinseca" di un trattamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di proporzionalità, la valutazione della Corte costituzionale deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo, per non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento rappresentativo. Essenziale é l'individuazione di soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza censurata. Con tali rigorose modalità, é rispettato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di trattamento sanzionatorio penale, é consentito alla Corte emendare le scelte del legislatore "in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento": giacché obiettivo del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non é alterare le opzioni discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze».
1.2. In secondo luogo, deve osservarsi che la questione della rilevanza penale attribuita dall'ordinamento alle dichiarazioni false od omissive, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, pur quando il reddito realmente percepito dall'instante rientrerebbe nei limiti di legge, é stata compiutamente affrontata e risolta dalle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 6591 del 27/11/2008), le quali hanno in allora affermato che la norma sanzionatoria di cui si ipotizza l'incostituzionalità «si correla da un lato al generale "principio antielusivo" che, affermato da questa Corte (v. da ultimo, Cass. Civ. n 10257/08 e n. 25374/08), s'incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell' art. 53 Costituzione, e perciò 3 ли dell'art.
3. E si correla, dall'altro, all'art. 24/3° co. ulteriore corollario dell'articolo 3 del Patto fondamentale, in osservanza del quale l'art. 98 del Codice di procedura penale prevede la disciplina del patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato. Dal che é evidente che la punibilità del reato di pura condotta si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni».
1.3. In altro successivo passaggio, la stessa sentenza a Sezioni Unite affronta la questione del rapporto fra l'ipotesi incriminatrice di cui al primo periodo dell'art. 95 e quella aggravata di cui al secondo periodo (riferita al caso in cui, attraverso le dichiarazioni false od omissive, il soggetto attivo ottenga l'ammissione al beneficio); ed afferma che « l'innocuità del falso in un atto pubblico non va per sé ritenuta con riferimento all'uso che s'intende fare del documento, che non é necessario ad integrare la condotta incriminata, e può altrimenti integrare estremi di reato diverso (come rileva la sentenza Contino, rifacendosi a Cass., Sez. V, n. 11681/97, rv. 209266). In ispecie la lettera dell'art. 95 non condiziona la rilevanza dell'offesa della pubblica fede al fine patrimoniale dell'atto falso (cfr. Cass., S.U. Giordano ed a., n. 25887/03). Non opera, difatti, specifica addizione di qualifica all'evento di pericolo, О all'intenzione di risultato dell'agente (dolo specifico), sicché la falsità non può ritenersi innocua secondo parametro dell'evento, men che inutile secondo parametro del dolo. É questa la ragione di previsione dell'evento di danno come mera aggravante».
1.4. Il percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite é stato poi confermato da un costante indirizzo giurisprudenziale riferito sia alla fattispecie in esame (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 40943 del 18/09/2015, Di Rosa, Rv. 264711), sia ai limiti di operatività del c.d. falso innocuo, che si ha quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (ex multis si vedano, a proposito dell'analoga fattispecie criminosa di cui all'art. 483 cod.pen., Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812; Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013 - dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946).
1.5. Dunque, anche alla luce del c.d. diritto vivente (che notoriamente costituisce parametro rilevante ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale) non vi sono ragioni per affermare alcuna laesio al principio di ragionevolezza, atteso che il differente trattamento sanzionatorio delle due fattispecie descritte nell'art. 95 d.P.R. 115/2002 (l'una costituendo ipotesi aggravata dell'altra, in 4 relazione al maggior disvalore che la caratterizza) assicura la tenuta costituzionale della disposizione incriminata e la sottrae al vaglio di costituzionalità, in quanto espressione dell'esercizio legittimo e insindacabile del potere legislativo.
2. Il motivo di ricorso avente ad oggetto la carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato, é infondato. In proposito, é sufficiente rammentare che l'art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed é espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso D.Lgs., non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante. Ciò in quanto deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale»> ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013).
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente (Giuseppe Pavich) (Vincenzo Romis) Depositata in Cancelleria 10 APR. 2017/ Oggi. A DI CA M S E R P Il Funzionario Giudiziario C A O I S N Patrizia Cowa 800 5