Sentenza 30 marzo 2012
Massime • 1
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, non comporta mutamento del fatto, l'aggiunta di un ulteriore concorrente rispetto a quelli originariamente indicati nella imputazione, nel caso in cui la condotta contestata rimanga invariata.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2012, n. 29114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29114 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ AN - Presidente - del 30/03/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 487
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 8244/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RU CO, nato a [...] il [...];
2. NO AN GI, nato a [...] il [...];
3. AT CH, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 5-3-2010 della Corte di Appello di Lecce, sezione 1^ penale;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Iacoviello Francesco, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi l'avv. Raffo AN (per la parte civile), che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, e gli avv.ti Fois F. (per RU), Aricò (per AT) e Scalise (per NO), che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
1.-. Con sentenza in data 19-10-2007 il GUP presso il Tribunale di Lecce, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto RU CO e AT CH responsabili del reato di cui agli artt. 110, 56 e 317 c.p. loro ascritto e li ha condannati alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e con obbligo di risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati come da dispositivo. Con la stessa sentenza NO AN GI è stato assolto dal medesimo reato, a lui ascritto in concorso con i predetti, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, per non avere commesso il fatto. A seguito delle impugnazioni proposte dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e dagli imputati AT CH e RU CO, la Corte di Appello di Lecce con la sentenza indicata in epigrafe, in data 5-3-2010, in riforma della sopra menzionata decisione di primo grado, ha dichiarato NO AN GI responsabile del reato a lui ascritto, condannandolo, con la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena e con obbligo di risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati come da dispositivo. Con la medesima sentenza la Corte di Appello ha ridotto la pena inflitta a RU CO e AT CH, fissandola in anni tre di reclusione ciascuno, confermando nel resto, con obbligo per tutti gli imputati di rifusione delle spese di parte civile, liquidate come da dispositivo. RU, AT e NO sono stati ritenuti responsabili di concorso in tentativo di concussione, per avere, dopo che il Consorzio DI aveva citato in giudizio il Comune di Altamura, tentato di costringere e indurre CE EL RI, rappresentante legale del Consorzio, a dare o promettere L. 150 milioni di lire in tre soluzioni, di cui la prima di L. 75 milioni destinata a AT CH, Giudice Istruttore della causa. Segnatamente, il NO aveva messo in contatto il CE EL con il RU, fungendo da garante nei suoi confronti;
il RU aveva pilotato la causa presso il Giudice AT, garantendone gli sviluppi e effettuando le richieste delle tranches di denaro e le relative modalità; il AT aveva abusato della sua qualità agendo tramite il RU.
2 .-. Avverso la predetta sentenza del 5-3-2010 hanno proposto ricorso per cassazione, RU CO, AT CH e NO AN GI, chiedendone l'annullamento.
3 .-. RU CO, difeso dall'avv. CH Colaleo, con ricorso personalmente sottoscritto, deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Già nell'atto di denuncia a firma di CE EL quest'ultimo aveva puntualizzato di avere frequentemente segnalato "l'auspicio che il magistrato incaricato della causa (da lui introdotta contro il Comune di Altamura) avesse una qualche esperienza su temi scientificamente tanto complessi e controversi". Tuttavia nella sentenza impugnata, pur riconoscendosi che l'iniziativa di trovare qualcuno che potesse "ragguagliarlo" sulle specifiche conoscenze in materia di antropologia del magistrato designato era partita da CE EL, si sarebbe illogicamente concluso che ciò non significava, però, che l'approccio della p. o. fosse stato necessariamente connotato da finalità o disponibilità corruttive. In realtà la iniziativa del CE EL era stata intrapresa non per preoccupazioni di natura scientifica ma proprio con intenti corruttivi e, conseguentemente, nessuna situazione di supremazia si era nel caso di specie verificata in capo al pubblico ufficiale e in danno del privato. A parte il fatto che tutti i contatti successivi al primo tra il RU ed il CE EL erano stati caratterizzati dalla finzione da parte di quest'ultimo di farsi raggirare o costringere, sicché il fatto contestato non potrebbe essere inquadrato nel contestato reato di tentata concussione. 4.-. NO GI AN, tramite il suo difensore, avv. Gaetano Scalise, denuncia:
1. La nullità della sentenza per la errata applicazione degli artt.56 e 317 c.p. e per vizio di motivazione. In primo luogo nel caso di specie la persona offesa non avrebbe subito alcuna coartazione, come dimostrato dall'esposto-querela da lei presentato fin dal 14-8-2003, continuando poi a simulare "provocatoriamente per fini meramente investigativi" il suo interesse alle trattative nei confronti del RU. In secondo luogo la ricostruzione del fatto quale ipotesi concussiva sarebbe meramente congetturale, dato che l'abuso ex art.317 c.p. non potrebbe essere identificato nell'indebita richiesta di denaro rivolta dal geometra RU al CE EL, in asserito concerto con il magistrato AT, in quanto non sarebbe stata provata la costrizione o induzione richiesta dall'art. 317 c.p. e non sarebbe stata dimostrata la adesione del AT.
2. Gli stessi vizi in riferimento alla specifica posizione del NO, che non avrebbe avuto alcun contatto con il magistrato AT e che si sarebbe limitato a favorire l'incontro della persona offesa con il geometra RU, noto perito del Tribunale di Bari, da lui indicato al CE EL come consulente tecnico capace e competente, senza porre in essere alcuna condotta dotata di valenza concorsuale in relazione al contestato reato di concussione.
3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso del NO nel reato contestato, in quanto tale conclusione sarebbe stata basata unicamente su presunzioni e su incontrollabili congetture. Per altro sarebbero state ignorate risultanze di segno contrario rispetto a tale conclusione, e cioè l'accertato convincimento del NO che il RU avrebbe svolto l'attività peritale, il fatto che era stato il CE a rivolgersi al NO paventando il rischio che il Giudice titolare del contenzioso non possedesse specifiche competenze in materia, la circostanza che il NO compariva solo nella fase iniziale della vicenda, per poi defilarsi del tutto nel luglio 2003, e la sicura non conoscenza del Giudice AT da parte del NO.
4. Nullità della sentenza per la omessa valutazione sulle argomentazioni difensive introdotte nel giudizio con specifiche memorie depositate in grado di appello.
5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e di quella di ci cui all'art. 62 bis c.p., ed alla conseguente eccessività della pena inflitta.
5.-. AT CH, difeso dall'avv. Giovanni Aricò, ha dedotto:
1. Violazione degli artt. 177 e 178 c.p.p., art. 441 c.p.p., comma 5, artt. 441 bis e 521 c.p.p. anche in relazione all'ordinanza della Corte di Appello di Lecce in data 28-10-09. In particolare, all'udienza preliminare del 13-7-07 il P.M. aveva prodotto atti non ricompresi nel fascicolo processuale, e cioè la copia della richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 10-7-07 nei confronti di CO CO, imputato di concorso con RU, NO e AT nel tentativo di concussione ai danni di CE EL, e della relazione di perizia effettuata nei confronti del nuovo imputato. Anche su queste risultanze sarebbe stata basata la sentenza di primo grado. Ne sarebbe derivata la violazione del principio di correlazione fra condanna inflitta e accusa contestata, trattandosi di una ipotesi di concorso mai contestata al AT, con conseguente insanabile nullità in ragione della ontologica diversità tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza. Nel caso in esame, ne' è stata disposta la rimessione degli atti al P.M. nè è stata provocata la contestazione suppletiva e il AT sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione e mai contestato. La puntuale eccezione sollevata dal difensore nel giudizio di appello era stata respinta con ordinanza in data 28-10-09. Si tratterebbe di un provvedimento manifestamente errato, in quanto si sarebbe ignorato che nessuna contestazione suppletiva era stata fatta e che l'imputato era rimasto contumace.
2. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 317 c.p., in quanto i Giudici di merito non avrebbero individuato atti specificamente riferibili al AT, obiettivamente apprezzabili come diretti a perpetrare il delitto.
3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la disponibilità dell'atto di citazione da parte del RU ben avrebbe potuto trovare spiegazione nella possibilità di accesso ai fascicoli processuali da parte di ciascuno degli imputati e, d'altra parte, essendo il NO già al corrente della lite tra il Consorzio DI ed il Comune di Altamura, ben poteva ipotizzarsi che proprio il NO o il RU si fossero procurati tale atto di citazione, poi mostrato alla vittima. Quanto alla riserva del 28-11-03, si trattava di un iter processuale del tutto normale, in quanto la decisione imponeva l'esame di un voluminoso fascicolo e, secondo gli ordinari criteri, esso non poteva precedere la disamina di altre più datate questioni. Anche alla conversazione telefonica intercettata in data 28-11-03 non era possibile attribuire alcun valore indiziario, mancando in radice il requisito della pertinenza al fatto contestato. Il riferimento al vino DO AN e l'esibizione dei falsi provvedimenti sarebbero dati indiziali suscettibili di opzioni interpretative diverse da quelle seguite dalla Corte di Appello e privi del requisito della concordanza, in quanto in stridente contrasto con il dato delle condizioni emotive del RU, sottoposto a severa reprimenda per essersi permesso di coinvolgere inaspettatamente il AT in un colloquio telefonico diretto con il CE. Anche l'assegnazione all'CO del ruolo di concorrente occasionale nel reato, il cui intervento avrebbe consentito di imprimere una accelerazione alla realizzazione del progetto criminoso, salvaguardando al contempo per i correi RU e AT certi margini di sicurezza, sarebbe frutto di un iter argomentativo insufficiente ed illogico. Infine le reazioni alla perquisizione presso il RU e le dichiarazioni rese della moglie di quest'ultimo in quel contesto trovavano spiegazioni alternative a quella postulata dall'accusa e non avrebbero reale valore indiziante.
4. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla qualificazione giuridica della fattispecie contestata. Si tratterebbe di un millantato credito posto in essere dal RU e ciò sarebbe dimostrato, oltre che da una diversa ricostruzione della telefonata del 14-1-04 (nella quale il RU aveva provocato, su richiesta del EL CE, il colloquio diretto tra quest'ultimo e il AT), dallo scetticismo evidenziato fin dalle fasi iniziali dal CE EL sugli esiti della controversia e dal suo auspicio che il magistrato incaricato della causa avesse una qualche esperienza in temi scientificamente tanto complessi e controversi. In realtà il CE avrebbe accettato di incontrare uno sconosciuto in quanto si augurava di trovarsi in presenza di un Giudice avvicinabile e solo quando aveva compreso di trattare non già con un intermediario ma con un millantatore, aveva iniziato la propria collaborazione con gli inquirenti. Ne deriverebbe la configurabilità a carico del EL CE del delitto di istigazione alla corruzione. A parte il fatto che la condotta addebitabile al Giudice CO (materiale redattore dell'esemplare di provvedimento sequestrato nella abitazione del RU) mal si coniugherebbe con il concorso con il collega AT.
6 .-. In prossimità della odierna pubblica udienza, il difensore del AT ha depositato una memoria, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. In particolare, si ripercorre la prima censura formulata in ricorso, sottolineando che i documenti introdotti dal P.M. alla udienza preliminare del 13-7-2007 costituivano il compendio di attività investigative estranee al procedimento nei confronti del AT ed indirizzate esclusivamente nei confronti di altro imputato (il Giudice CO), in riferimento alle quali non era intervenuto alcun provvedimento di acquisizione da parte del GUP. Inoltre quei documenti avrebbero introdotto una ipotesi fattuale storicamente e strutturalmente diversa ed alternativa, che avrebbe dovuto comportare una nuova contestazione ex artt. 423 e 516 c.p.p., ss.. Sotto altro profilo, sarebbe poi palesemente illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza, là dove riconduce la sollecitazione al Giudice CO ad una cautela posta in essere dal AT per dissimulare la sua partecipazione e rivestire, comunque, il ruolo di regista occulto dell'intera trama di rapporti illeciti intessuti dal RU.
DIRITTO
7 .-. Il primo ordine di censure formulato nell'interesse di AT CH è infondato.
Sostiene il difensore del AT che all'udienza del 13-7-07 innanzi al GUP di Lecce il P.M. avrebbe prodotto atti non ricompresi nel fascicolo processuale e compendio di attività investigative estranee al procedimento nei confronti del AT (la copia della richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 10-7-07 nei confronti di CO CO, imputato di concorso con RU, NO e AT nel tentativo di concussione ai danni di CE EL, e la copia della relazione di perizia effettuata nei confronti del nuovo imputato).
In riferimento a questi atti non sarebbe intervenuto alcun provvedimento di acquisizione da parte del GUP.
Inoltre si tratterebbe di atti che delineerebbero una ipotesi fattuale diversa ed alternativa rispetto alla originaria, prospettandosi il concorso con l'CO mai contestato al AT, sicché si sarebbe dovuto procedere ad una nuova contestazione ex artt. 423 e 516 c.p.p., e ss.. Non essendo stata, invece, disposta la rimessione degli atti al P.M. e non essendosi provocata la contestazione suppletiva, il AT sarebbe stato sostanzialmente condannato per un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione e mai contestato.
Preliminarmente deve precisarsi che risulta dagli atti che alla udienza preliminare del 9-1-07 era stata avanzata dagli imputati ed accolta dal GUP la richiesta di procedere con il rito abbreviato. Il processo aveva poi subito vari differimenti e, nel frattempo, il Pubblico Ministero aveva proseguito le indagini per verificare se nella vicenda fosse coinvolto anche il Giudice CO CO, il cui nominativo era emerso nell'ambito dei vari colloqui con RU e a seguito di alcune dichiarazioni del CE EL e dell'avv. Lettini. All'esito degli ulteriori accertamenti (e in particolare di una consulenza grafologica) il Pubblico Ministero in data 10-7-07 aveva formulato, in un diverso procedimento, ulteriore richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di CO CO per tentativo di concussione in danno di CE EL in concorso con RU, NO e AT. Alla udienza del 13-7-2007 il Pubblico Ministero aveva prodotto copia della suddetta richiesta e copia della ulteriore consulenza e le parti nulla avevano osservato in proposito. In quella stessa udienza si erano poi raccolte le conclusioni del Pubblico Ministero e si era rinviato per la prosecuzione della discussione al 19-7-07, data in cui le parti ancora una volta nulla avevano osservato in riferimento alle produzioni del Pubblico Ministero e, ultimata la discussione, era stata pronunciata la sentenza di primo grado. Così ricostruita la vicenda processuale, deve in primo luogo rilevarsi che l'eventuale nullità concernente le produzioni del P.M. avrebbe carattere relativo, sicché l'imputato sarebbe oramai decaduto, non essendo stata, come si è visto, tempestivamente eccepita.
Tuttavia la questione è stata sollevata dal ricorrente sotto un diverso profilo, e cioè la asserita violazione dell'art. 521 c.p.p., per essere stato il RU condannato per un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione e mai contestato, sotto il profilo della responsabilità concorsuale di un ulteriore correo (CO CO), nei confronti del quale si è proceduto separatamente. Ebbene, come correttamente osservato dalla Corte di Appello di Lecce nell'ordinanza del 28-10-09, il principio della correlazione tra accusa e decisione non va inteso in senso meccanicistico e formale, ma in funzione della finalità cui è ispirato, che è quella di tutela del diritto di difesa. La verifica di osservanza di detto principio non può, quindi esaurirsi, in un mero confronto letterale tra interpretazione e sentenza, ma va condotta sulla base della possibilità assicurata all'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto, sicché non sussiste violazione ne' dell'art. 521 c.p.p. ne' dell'art. 522 c.p.p., quando la sentenza si riferisce a tutte quelle integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli atti, da cui emerga che l'imputato ebbe modo di difendersi anche da quelle circostanze e da quegli elementi posti a base della decisione. In particolare, si è chiarito che, in tema di concorso di persone nel reato, accusare l'imputato di avere commesso un reato da solo o con altra persona e condannarlo per averlo sì posto in essere, ma non da solo, bensì in concorso con qualcuno, o con correi diversi o in numero maggiore di quelli indicati in imputazione, non comporta alcuna immutazione del fatto, pregiudizievole all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, Sentenza n. 5355 del 15/04/1993, Rv. 194219, Ceraso). E d'altra parte se non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato a taluno un reato commesso uti singulus, se ne affermi la responsabilità in concorso con altri (Sez. 6, Sentenza n. 24438 del 06/05/2005, Rv. 231855, Musiu;
Sez. 6, Sentenza n. 21358 del 05/05/2011, Rv. 250072, Cella), a maggior ragione nessuna sostanziale immutazione del fatto e nessuna violazione dell'art. 521 c.p.p. sono ravvisabili nella semplice aggiunta di un ulteriore concorrente rispetto a quelli originariamente contestati. In realtà, come puntualizzato dalla Corte di merito, nel presente procedimento la condotta contestata a ciascuno degli imputati è rimasta invariata e le difese hanno avuto ampia possibilità di difendersi anche in relazione all'ulteriore concorso dell'CO, essendo stati acquisiti gli atti del diverso procedimento relativi a questo concorrente prima dell'inizio della discussione da parte dei relativi difensori ed in udienza diversa, senza alcun rilievo sul punto delle parti presenti.
Infine non può non evidenziarsi che il ricorrente non ha precisato in alcun modo la rilevanza ai fini dell'idoneo esplicarsi del diritto di difesa delle produzioni del Pubblico Ministero, le quali per altro, lungi dall'avere portata disarticolante dell'accusa, sembrerebbero, al più, favorevoli al AT.
8 .-. Le residue censure svolte nell'interesse del AT attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i Giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
In particolare, la Corte di Appello ha spiegato con ricchezza di particolari come le risultanze processuali avevano dimostrato la mancanza nel caso di specie di qualunque parità tra le parti, essendosi fin dall'inizio evidenziata una situazione di supremazia del pubblico ufficiale, domintis incontrastato della vicenda giudiziaria sottoposta al suo esame, che, con abuso dei poteri connessi all'esercizio della funzione esercitata, aveva tentato di indurre una delle parti in lite, per il tramite del correo RU e nella prospettiva di un esito favorevole o meno del giudizio a seconda dell'accettazione o del rifiuto della proposta, a dare o promettere un'ingente somma di danaro a titolo di tangente. 9.-. Palesemente infondato è altresì il ricorso proposto dal RU. In realtà con detto ricorso si propone una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella operata con argomentazioni certamente non manifestamente illogiche ne' carenti dalla Corte di Appello di Lecce. Secondo il ricorrente, il CE EL avrebbe agito fin dall'inizio con intenti corruttivi e nessuna situazione di supremazia si sarebbe nel caso di specie verificata in capo al pubblico ufficiale e in danno del privato, sicché il fatto contestato non avrebbe dovuto essere inquadrato nel contestato reato di tentata concussione.
Come si è visto al punto precedente, i Giudici di merito hanno vagliato accuratamente le risultanze processuali, procedendo ad una ricostruzione degli eventi che inquadrava i fatti nell'ambito del contestato reato di concussione con argomentazioni senz'altro non macroscopicamente illogiche ne' disancorate dagli elementi acquisiti. In definitiva, il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), nel quale sostanzialmente si risolvono tutte queste ultime censure. E d'altra parte ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, questa Corte deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (sez. 2, sent. 11220 del 5-12-1997, rv.209145). Come si è visto, le argomentazioni della Corte di merito sono logiche e adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a dedurre, in modo apodittico, la manifesta intrinseca incoerenza ed illogicità della sentenza censurata e ad insistere su tesi alternative. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.
10 .-. Le censure proposte nell'interesse di NO GI AN nel suo primo motivo di ricorso sono sostanzialmente analoghe a quelle esaminate nel punto che precede;
di conseguenza anche in questo caso si tratta di motivi palesemente infondati per la ragioni già esposte.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi in riferimento alle residue doglianze prospettate dalla difesa del NO, avendo la Corte di Appello spiegato, con argomentazioni logiche e coerenti, come le risultanze processuali avevano consentito di ritenere accertato che il predetto aveva contribuito a coartare la volontà della vittima, spingendola ad accettare la proposta concussiva nella piena consapevolezza della illiceità della stessa. Gli elementi addotti in tal senso dalla Corte di merito risultano senza dubbio persuasivi:
basta porre l'accento alle parole del RU, registrate dalla vittima ("...NO, è una grande famiglia;
noi siamo tutti quanti...è un rapporto che si basa sulla fiducia").
Infine la Corte di Appello di Lecce ha tenuto conto del ruolo defilato e temporalmente delimitato del NO nella vicenda in esame, mostrando di fare una corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella dosimetria della pena. Ne deriva la infondatezza anche dell'ultimo motivo di impugnazione. 11 .-. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere le spese sostenute dalla parte civile, che liquida in Euro duemilacinquecento complessivi, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2012