Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2002, n. 7929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7929 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPRİ0 7 929 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL IONE Oggetto Rocagione and SEZIONE TERZA CIVILE abitativo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO R.G.N. 22850/99 Cron. 21848 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO - ..1624Rep. Dott. Michele VARRONE - Consigliere Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud.18/02/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Gianfranco MANZO Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. Sole per diritti 1.55 SE NTENZA 11.30 MAG 2003 sul ricorso proposto da: CI UN, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CALOGERO TODARO, con studio in 90144 CANCELLERIA PALERMO Via Antonino Lo Bianco n. 6, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BU IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLLINA 36, presso lo studio dell'avvocato GAETANO to SERGIO MANGO, giusta IACONO, difeso dall'avvoca delega in atti;
2002 controricorrente 458 avverso la sentenza n. 4088/98 del Tribunale di -1- PALERMO, II° sezione civile ' emessa 1'11/10/98, depositata il 30/12/98;R.G.11512/94 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato ; CALOGERO TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto notificato il 7 ottobre 1992 IN CI intimava a IA ET sfratto per finita locazione (alla data del 31 dicembre 1987 o, in subordine, del 31 dicembre 1991) dall'appartamento datole in locazione ad uso abitativo e la citava contestualmente per la convalida davanti al Pretore di Palermo. La ET si opponeva alla convalida. Il Pretore adito, con la sentenza dell'11 aprile 1994, dichiarava risolto il contratto di locazione alla data del 31 dicembre 1991. Proposto appello principale dalla ET ed appello incidentale dal CI, il Tribunale di Palermo, con la sentenza depositata il 30 dicembre 1998, ha rigettato la prima impugnazione ed accolto la seconda, condannando la ET al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione dell'attore IN CI pure se il contratto era stato stipulato dal fratello ER;
ha poi affermato che, essendo stata notificata alla ET la disdetta intimatale nel novembre 1986, la locazione era cessata alla data del 31 dicembre 1987, così anticipando la data accertata dalla sentenza di primo grado. Avverso la sentenza del Tribunale di Palermo IA ET ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi, a cui IN CI ha resistito con controricorso. La ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce "violazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione agli artt. 1571 e 2029 c.c., in ordine al mancato accoglimento della eccepita mancanza di legittimazione attiva”, 3 osservando che il contratto di locazione fu stipulato da ER CI e non dall'attore IN CI. Né, secondo la ricorrente, può attribuirsi al primo la veste di gestore che, a norma dell'art.2029 c.c., deve avere la capacità di contrattare, la quale deve essere nota alla controparte e dalla stessa accettata, onde deve ritenersi che il ER abbia stipulato in nome e per conto proprio. Il motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha accertato che il contratto di locazione con MO ET (dante causa della convenuta IA ET) fu stipulato da ER CI "in rappresentanza" del fratello IN (proprietario dell'appartamento locato), e “non già in proprio". Ha anche ritenuto che tale contratto "venne ratificato in seguito dal rappresentato con la mancata contestazione ed accettazione del canone periodico", onde, anche ad ipotizzare che non fosse stato previamente conferito a ER CI il potere rappresentativo, si è avuta la ratifica prevista dall'art. 1399 c.c.. In ordine alla conoscenza nella controparte del potere rappresentativo esercitato da ER CI, il Tribunale l'ha desunta, non solo dalle due lettere a cui si riferisce specificamente il secondo motivo di ricorso, ma anche dal vaglia postale che la ET ha, il 4 giugno 1992 ("in epoca antecedente l'instaurazione del presente giudizio"), inviato all'attore IN CI, in cui pertanto ella, avente causa dell'originario conduttore, ha identificato il "proprio locatore". 4 5 Poiché il giudice del merito ha accertato che il contratto di locazione fu stipulato da ER CI in nome e per conto altrui (e cioè del fratello IN, proprietario dell'immobile locato), non sussistono i vizi di violazione di legge denunziati dalla ricorrente. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce “errata o comunque falsa applicazione dell'art.215 c.p.c.", censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardivo il disconoscimento che ella ha effettuato della sottoscrizione che figura apposta da MO ET su due missive indirizzate a IN CI. Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse del ricorrente a censurare una parte della sentenza impugnata che non è decisiva. Il Tribunale, invero, ha preso in considerazione le dette due missive per desumere da esse che il conduttore considerava IN CI come locatore, e quindi per pervenire alla infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione attiva dello stesso. Ma, come si è osservato in relazione al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha tratto la conoscenza della identità del locatore anche da altra prova documentale, onde le due missive a cui si riferisce il motivo di ricorso assumono, nella motivazione della sentenza impugnata, un valore non decisivo. Ed è perciò priva di rilevanza la censura concernente le missive medesime. 3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce la "mancata ammissione dell'interrogatorio formale richiesto dalla convenuta nei confronti dell'attore come si evince dalle conclusioni di parte", lamentando che il Tribunale ha taciuto su detta richiesta. 5 16 Il motivo di ricorso è inammissibile perché non sono indicate le circostanze di fatto sulle quali è stato deferito all'attore interrogatorio formale, né esse risultano dalle conclusioni che la parte ha formulato davanti al Tribunale. Non può perciò valutarsi la decisività del detto interrogatorio, ai fini della sussistenza del vizio di motivazione previsto dall'art.360 n.5 c.p.c. (che è il profilo sotto il quale la mancata ammissione del mezzo istruttorio può assumere qui rilievo). 4.- Con il quarto motivo la ricorrente deduce i vizi di motivazione previsti dall'art.360 n.5 c.p.c., proponendo censure che sono, per una parte, ripetitive di quelle indicate nei precedenti tre motivi di ricorso e, per la restante parte (relativa alla scadenza del contratto di locazione), generiche. A quest'ultimo riguardo, infatti, la ricorrente si limita ad osservare che non poteva essere considerato efficace l'atto di disdetta “per erronea indicazione della parte cui è destinato". Ma la sentenza impugnata ha ritenuto che "la disdetta intimata nel 1986 era stata correttamente notificata all'odierna appellante", e tale accertamento di fatto avrebbe dovuto qui formare oggetto di specifica e motivata censura. 5.- Con il quinto motivo la ricorrente deduce che “le spese dovevano essere poste interamente a carico dell'attore CI IN". Il motivo di ricorso è infondato, perché la condanna della ET al pagamento delle spese del giudizio di appello è la conseguenza dell'essere stata ella soccombente a seguito del rigetto dell'appello 7 principale da lei proposto e dell'accoglimento dell'appello incidentale di controparte.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro.1566,66, dei quali Euro 1.5000 millecinquecento) per onorari. Così deciso a Roma il 18 febbraio 2002. Il Presidente Il Relatore-Estensore Ребель Ш ийни Еший стро 109T 29.11 456T 2066 TOT. 149,77 г 30.05 4 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data..3 NOV 200 Serie 4 14.863 venate 149.77 AuroCENTO NOVE/77 11. NOV 7