Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2003, n. 16737
CASS
Sentenza 20 novembre 2003

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L'aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 112 n. 1 cod. pen. si applica anche ai reati a cd. concorso necessario, in quanto la circostanza che il concorso di un numero minimo di persone ne costituisca elemento essenziale, senza previsione di un numero massimo, non contrasta con la maggiore gravità che essi assumono per effetto della partecipazione di un numero notevole di soggetti. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere composta da più di cinque persone).

Non è configurabile, in capo al lavoratore dipendente, l'attenuante di cui all'art. 114, comma secondo, cod. pen. (consistente nel fatto di chi sia stato determinato a commettere il reato o a cooperare in esso, quando ricorrono le condizioni stabilite nell'art. 112, comma primo, n. 3, stesso codice), in quanto l'aggravante prevista da quest'ultima disposizione (avere, nell'esercizio della propria autorità, direzione o vigilanza, determinato a commettere il reato persone soggette) non ricorre nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, che è disciplinato dal relativo contratto, nell'ambito del quale il prestatore di lavoro subordinato trova adeguata tutela, sicché il timore del licenziamento non può giustificare l'esecuzione, da parte sua, di direttive illecite, né il compimento di attività delittuose che dovessero comportare adesione a un'associazione per delinquere.

In tema di truffa contrattuale, la richiesta, rivolta da un'impresa di manutenzione al cliente, della sottoscrizione in bianco di un'autorizzazione a svolgere lavori senza rilascio di un preventivo di spesa concernente la natura dei lavori da eseguire e l'importo corrispettivo, cui sia seguita la richiesta di compensi esorbitanti in rapporto all'attività espletata, integra il requisito degli artifici e raggiri idonei a indurre in errore la vittima sull'effettiva consistenza dei lavori medesimi e sul loro importo, che costituisce il profitto ingiusto con corrispondente danno del contraente.

Integra il delitto di estorsione la condotta degli operai di un'impresa di manutenzione i quali, dopo avere svolto un intervento di modesto rilievo presso l'abitazione di una cliente, chiedano un compenso palesemente esorbitante, anche per lavori non eseguiti, e si trattengano nell'appartamento fino ad ora tarda con l'intento dichiarato di non allontanarsene fino al pagamento dell'intera somma richiesta, conseguita, in forza di tale comportamento, mediante il rilascio di assegni da parte della vittima. (Nell'occasione la Corte ha precisato che nel reato concorre anche l'imprenditore che abbia impartito agli operai direttive per esercitare sul cliente le forme di coazione sopra indicate al fine di realizzare la pretesa estorsiva, in quanto fornisce un contributo causale alla commissione del fatto)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2003, n. 16737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16737
    Data del deposito : 20 novembre 2003

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