Sentenza 20 novembre 2003
Massime • 4
L'aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 112 n. 1 cod. pen. si applica anche ai reati a cd. concorso necessario, in quanto la circostanza che il concorso di un numero minimo di persone ne costituisca elemento essenziale, senza previsione di un numero massimo, non contrasta con la maggiore gravità che essi assumono per effetto della partecipazione di un numero notevole di soggetti. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere composta da più di cinque persone).
Non è configurabile, in capo al lavoratore dipendente, l'attenuante di cui all'art. 114, comma secondo, cod. pen. (consistente nel fatto di chi sia stato determinato a commettere il reato o a cooperare in esso, quando ricorrono le condizioni stabilite nell'art. 112, comma primo, n. 3, stesso codice), in quanto l'aggravante prevista da quest'ultima disposizione (avere, nell'esercizio della propria autorità, direzione o vigilanza, determinato a commettere il reato persone soggette) non ricorre nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, che è disciplinato dal relativo contratto, nell'ambito del quale il prestatore di lavoro subordinato trova adeguata tutela, sicché il timore del licenziamento non può giustificare l'esecuzione, da parte sua, di direttive illecite, né il compimento di attività delittuose che dovessero comportare adesione a un'associazione per delinquere.
In tema di truffa contrattuale, la richiesta, rivolta da un'impresa di manutenzione al cliente, della sottoscrizione in bianco di un'autorizzazione a svolgere lavori senza rilascio di un preventivo di spesa concernente la natura dei lavori da eseguire e l'importo corrispettivo, cui sia seguita la richiesta di compensi esorbitanti in rapporto all'attività espletata, integra il requisito degli artifici e raggiri idonei a indurre in errore la vittima sull'effettiva consistenza dei lavori medesimi e sul loro importo, che costituisce il profitto ingiusto con corrispondente danno del contraente.
Integra il delitto di estorsione la condotta degli operai di un'impresa di manutenzione i quali, dopo avere svolto un intervento di modesto rilievo presso l'abitazione di una cliente, chiedano un compenso palesemente esorbitante, anche per lavori non eseguiti, e si trattengano nell'appartamento fino ad ora tarda con l'intento dichiarato di non allontanarsene fino al pagamento dell'intera somma richiesta, conseguita, in forza di tale comportamento, mediante il rilascio di assegni da parte della vittima. (Nell'occasione la Corte ha precisato che nel reato concorre anche l'imprenditore che abbia impartito agli operai direttive per esercitare sul cliente le forme di coazione sopra indicate al fine di realizzare la pretesa estorsiva, in quanto fornisce un contributo causale alla commissione del fatto)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2003, n. 16737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16737 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale Presidente del 20/11/2003
Dott. OLIVA Bruno Consigliere SENTENZA
Dott. MANNINO Felice Saverio Consigliere N. 1525
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni Consigliere N. 46652/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. UC AN, nato il [...] a [...];
2. CI LI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 5 febbraio 2002 n. 1092, con la quale, a conferma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma 8 giugno 2000 n. 7701, da loro appellata, sono stati dichiarati colpevoli:
lo HI:
- dei reati p. e p. dagli artt. 416 c.p., 110, 112, 81 cpv., 640 e 629 c.p., commessi in Roma dal 25 giugno all'ottobre del 1998;
43) del reato p. e p. dall'art. 640 c.p., commesso Roma il 13 settembre 1998;
44) del reato p. e p. dall'art. 629 c.p., commesso Roma il 9 ottobre 1998;
Il LO:
- dei reati p. e p. dagli artt. 416 c.p., 110, 112, 81 cpv., 640 e 629 c.p., commessi in Roma dal novembre del 1996 all'ottobre del
1998;
2) del reato p. e p. dall'art. 640 c.p., commesso Roma il 4 gennaio 1997;
4) del reato p. e p. dagli art. 56 e 640 c.p., commesso Roma il 29 gennaio 1997;
12) del reato p. e p. dall'art. 629 c.p., commesso Roma il 7 dicembre 1997;
14) del reato p. e p. dall'art. 629 c.p., commesso Roma il 7 dicembre 1997;
15) del reato p. e p. dall'art. 640 c.p., commesso Roma il 7 dicembre 1997;
18) del reato p. e p. dall'art. 640 c.p., commesso Roma il 21 dicembre 1997;
19) del reato p. e p. dagli artt. 56 e 640 c.p., commesso Roma il 26 dicembre 1997;
21) del reato p. e p. dagli artt. 56 e 640 c.p., commesso Roma il 27 dicembre 1997;
24) del reato p. e p. dall'art. 629 c.p., commesso Roma il 7 dicembre 1997;
25) del reato p. e p. dall'art. 640 c.p., commesso Roma il 18 gennaio 1998;
26) del reato p. e p. dall'art. 640 c.p., commesso Roma il 25 gennaio 1998;
29) del reato p. e p. dagli artt. 56 e 640 c.p., commesso Roma il 6 febbraio 1998;
30) del reato p. e p. dall'art. 629 c.p., commesso Roma il 7 dicembre 1997;
31) del reato p. e p. dall'art. 640 c.p., commesso Roma nel 13 febbraio 1998;
43) del reato p. e p. dall'art. 640 c.p., commesso Roma il 13 settembre 1998;
44) del reato p. e p. dall'art. 629 c.p., commesso Roma il 9 ottobre 1998;
e condannati - previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate e di cui agli artt. 112, 61 n. 7 e 629 cpv. c.p., ritenuta per entrambi più grave l'ipotesi di estorsione e operati l'aumento per la continuazione e la diminuzione per la scelta del rito - alla pena di tre anni e otto mesi ciascuno, con l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, oltre al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.
Vista la nota con la quale l'avv. Giovanni ARICÒ, difensore di AN HI, ha depositato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma 10 aprile 2002 nel procedimento penale n. 2119/01 R.G.N.R. e n. 4937/01 R.G. G.I.P.; Sentita la relazione svolta dal Cons. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Elisabetta CESQUI, la quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi;
Sentita l'arringa del difensore di AN HI, avv. Giovanni ARICÒ, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell'8 giugno 2000 n. 7701 il Tribunale di Roma dichiarava AN HI e LI LO colpevoli dei reati indicati in epigrafe - perché si associavano tra loro e con IU PA, FA MI, RD ZE MI, IC ZA e AU IN per commettere più delitti di truffa e di estorsione, in particolare il PA come capo e promotore, lo HI quale organizzatore insieme col PA e il MI, e il LO, insieme con i rimanenti, quali operai, e si facevano firmare dai clienti l'autorizzazione all'esecuzione di lavori, aggravandone l'importo e stilando a conclusione di essi richieste di compenso da ritenersi in taluni casi estorsive per le modalità, venendo formulate da più persone riunite e con frasi intimidatorie, talora nei confronti di persone che per l'età avanzata o per le condizioni di disabilità non erano in grado di opporre resistenza - e li condannava - previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate e di cui agli artt. 112, 61 n. 7 e 629 cpv. c.p., ritenuta per entrambi più grave l'ipotesi di estorsione e operati l'aumento per la continuazione e la diminuzione per la scelta del rito - alla pena di tre anni e otto mesi ciascuno, con l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, oltre al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.
Contro tale decisione proponevano appello lo HI e il LO, chiedendo l'assoluzione per non aver commesso il fatto e, in subordine, il primo la concessione della prevalenza delle generiche e la condanna al minimo della pena;
il secondo il riconoscimento dell'attenuante del secondo comma dell'art. 114 c.p., con esclusione dell'aggravante dell'art. 112 c.p. e la prevalenza delle attenuanti generiche.
A seguito del giudizio la Corte d'appello di Roma con sentenza n. 1092 del 5 febbraio 2002 confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza i due appellanti hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- lo HI:
1. mancanza assoluta di motivazione nonché erronea e falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 110 c.p. in ordine al presunto contributo reso dallo HI alle condotte criminose attribuite ai dipendenti delle società delle quali era socio ovvero legale rappresentante (dal 25 giugno all'ottobre del 1998 della Eurospurghi, poi divenuta Euroservizi);
2. violazione e falsa applicazione della legge penale nonché mancanza di motivazione in relazione all'art. 640 c.p. perché la circostanza che le presunte vittime hanno sottoscritto un'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e hanno accettato di far svolgere i lavori senza la compilazione e l'accettazione di un preventivo di spesa esclude la messa in atto di artifici e raggiri e la stessa induzione in errore dei contraenti;
3. violazione e falsa applicazione della legge penale nonché mancanza di motivazione in relazione all'art. 629 c.p. perché la condotta criminosa contestata agl'imputati non può integrare gli estremi del reato di estorsione, mancando la violenza o minaccia che ne rappresenta l'elemento costitutivo, posto che la minaccia degli operai di non lasciare l'abitazione delle vittime sino all'effettivo soddisfo di quanto preteso non costituisce condotta idonea a coartare la libertà di scelta della vittima;
4. violazione e falsa applicazione della legge penale nonché mancanza di motivazione in relazione all'art. 416 c.p. per omessa considerazione della circostanza, evidenziata nell'atto d'appello, dell'assoluta precarietà del ruolo di legale rappresentante dell'Eurospurghi, rivestito dall'imputato per soli quattro mesi, dal 25 giugno all'ottobre del 1998; circostanza decisiva soprattutto con riguardo all'elemento soggettivo del reato di associazione per delinquere, per il quale è necessaria la manifestazione dell'affectio societatis, senza la quale la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostra automaticamente l'adesione alla stessa;
5. mancanza di motivazione in ordine alla commisurazione della pena;
- il LO:
1. mancanza di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in relazione alla partecipazione morale o materiale del Padello nella perpetrazione dei reati-scopo, fatta discendere dalla sua conoscenza delle modalità operative del sodalizio e dall'indicazione da parte degli altri operai come uomo di fiducia e come uno degli esecutori del programma criminoso e, quindi, semplicemente sulla presunta partecipazione dello stesso all'associazione per delinquere contestata;
2. mancanza di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p. in relazione ai singoli reati-scopo e ai concorrenti in questi reati, che non vengono identificati, non essendo la stessa riferibile al reato di associazione per delinquere;
3. illogicità e mancanza di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in relazione alla posizione del LO nella società, se semplice operaio sottoposto alle direttive del suo datore di lavoro o pilastro della squadra operativa, e alla mancata concessione dell'attenuante dell'art. 114 c. 3 c.p.p., da concedere all'imputato in quanto operaio alle dipendenze di una società gestita autoritariamente da IU PA e determinato da quest'ultimo a commettere una serie di reati per il timore della minacciata perdita del posto di lavoro;
4. mancanza di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in relazione al diniego della prevalenza delle generiche, giustificato esclusivamente dalla gravità del reato, senza tener conto dei motivi a delinquere (il timore di perdere il posto di lavoro) dell'indagato e dell'insussistenza di precedenti penali a suo carico. Gli accertamenti svolti nella fase di merito - i cui risultati sono stati analiticamente riportati nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado, dalla prima espressamente richiamata - hanno messo in luce l'esistenza di due società, l'Eurospurghi s.r.l., trasformatasi in Euroservizi s.r.l., e la A.Abac s.r.l., facenti capo ad un'unica gestione che risaliva a due persone, AN CH e IU PA, coniugati il primo con LA D'MA e il secondo con RO D'MA, figlie di TE D'MA, dal quale avevano ereditato le quote della A.Abac s.r.l., costituita il 18 settembre 1996 dal D'MA e da PA IU. La Eurospurghi s.r.l. era stata costituita il 4 giugno 1997 tra RD ZE MI e AM ZA.
Attraverso passaggi successivi di proprietà, analiticamente descritti nella sentenza di primo grado (pagg. 4-6), le quote dell'Eurospurghi s.r.l., erano pervenute allo HI e a sua figlia ER, i quali avevano trasferito parte cospicua delle quote dell'A.Abac s.r.l. al congiunto IU PA, sicché all'epoca dei fatti lo HI e il PA avevano il controllo delle quote e la gestione delle due società, le quali avevano un oggetto sociale coordinato, in quanto l'Eurospurghi s.r.l., opportunamente trasformata in Euroservizi s.r.l. aveva la funzione di centro di smistamento (centralino) dei lavori dell'A.Abac. s.r.l.. Secondo i risultati delle indagini, posti a base della decisione impugnata, l'attività delle due società convergeva in quella dell'A.Abac, che dalla pubblicità delle Pagine Gialle dell'elenco telefonico risultava impegnata nello svolgimento di lavori di riparazione in vari settori d'intervento nel campo dell'edilizia civile (caldaie, elettricità, fognature, idraulica, spurgo di fogne, allagamenti, vetri e vetrai.
Dalle denunce degl'interessati e dalle successive testimonianze raccolte era emerso che l'A.Abac s.r.l. aveva svolto interventi diversi, con assunzione da parte dei ricorrenti di modalità truffaldine, consistenti nel non rilasciare mai preventivi, ma nel richiedere all'inizio dell'intervento la firma di un modulo di commessa in bianco, senza specificazione della natura dei lavori da eseguire;
nell'eseguire lavori non richiesti o dichiarati non necessari dal cliente;
nel compilare alla fine dei lavori il modulo rilasciato in bianco con una serie di interventi anche non necessari o non eseguiti, e con corrispettivi palesemente eccessivi;
nell'esercitare per mezzo degli operai all'interno dell'abitazione pressioni di natura personale sul cliente per indurlo al pagamento. Confermando la ricostruzione dei fatti eseguita dal primo Giudice, particolarmente in ordine all'indicazione dei ruoli svolti rispettivamente dai due imputati principali, il PA e lo HI, la Corte d'appello ha accertato che, a parte il fitto intreccio delle quote, di cui era contitolare, e delle cariche da lui esercitate in entrambe le società, lo HI era costantemente presente nel suo ufficio di amministratore della Euroservizi, centro di smistamento dell'attività di questa e dell'altra società; deteneva il registro dei crediti della A.Abac; compilava di proprio pugno i conteggi per la riscossione dei crediti;
riceveva a casa propria, alternativamente col PA, per trasferimento di chiamata le richieste telefoniche notturne d'intervento per le due società; curava l'apertura di una nuova filiale a Milano e, soprattutto, dava istruzioni agli operai di comportarsi sul lavoro allo stesso modo di come faceva il PA. Pertanto il contributo concorsuale dato dal ricorrente all'attività criminosa svolta da lui e dal PA e dai loro coimputati con l'organizzazione che faceva capo alle due società è stato ampiamente motivato nella sentenza impugnata, cosicché il vizio di motivazione e quello conseguente di violazione di legge da lui eccepiti col primo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Il secondo motivo - già inammissibile perché non dedotto nei motivi d'appello, nei quali lo HI ha impostato la sua difesa in fatto, muovendo le obiezioni riproposte col primo motivo di ricorso - appare altresì manifestamente infondato.
Nell'esecuzione di lavori di riparazione di impianti domestici la richiesta da parte dell'impresa della firma in bianco di un'autorizzazione a svolgere lavori senza rilascio di un preventivo di spesa concernente la natura dei lavori da eseguire e l'importo corrispettivo, per poi richiedere cifre esorbitanti in pagamento di lavori di rilievo assai più modesto, costituiscono artifici e raggiri, idonei a indurre in errore la vittima sull'effettiva consistenza dei lavori eseguiti e sull'importo di essi, che costituisce il profitto ingiusto con danno corrispondente del contraente;
artifici e raggiri che comportano la commissione del reato di truffa, a nulla rilevando il fatto che la parte offesa abbia la disponibilità della tutela civilistica per l'aspetto contrattuale, che non costituisce alternativa anche in considerazione del fatto che la stessa parte ha diritto di inserire nel processo penale per il reato di truffa la propria pretesa risarcitoria. Nel caso della truffa in danno di CI D'IS (capo 43) di cui lo HI è stato dichiarato colpevole, proprio nella richiesta della firma in bianco di un'autorizzazione a svolgere i lavori senza rilascio di un preventivo - lavori consistiti nella saldatura di un tubo danneggiato, previo scavo di pochi centimetri di profondità, peraltro con ripristino della parete con materiale fornito dallo stesso cliente - e nella compilazione successiva di essa con la somma, palesemente esorbitante, di L.
2.580.000 consistono gli artifici e raggiri che realizzano il reato contestato. Quanto al terzo motivo si osserva che ai fini del reato di estorsione, il comportamento degli operai di un'impresa di manutenzione - i quali, dopo aver svolto un modesto intervento di routine, chiedono un compenso corrispettivo palesemente esorbitante per lavori in realtà non eseguiti e, rifiutando un acconto sulla somma dovuta dall'amministratore del condominio, si trattengono nell'abitazione della cliente, una donna sola in casa, tra le ore 23, 30 e le 24 dicendole ripetutamente che non si muoveranno di lì finché non abbia saldato il conto, così ottenendo che la stessa rilasci loro assegni in pagamento dell'intera somma richiesta benché non dovuta - pone in essere una forma di violenza psicologica, in quanto ha lo scopo di esercitare un'azione di intimidazione volta a costringere la persona offesa a provvedere al pagamento dell'indebito. In tale reato concorre, secondo le regole generali, l'imprenditore, il quale abbia impartito agli operai direttive perché esercitino sulla cliente la forma di coazione sopra indicata per realizzare la pretesa estorsiva, fornendo un contributo causale alla commissione del fatto (v., da ult., Cass., 5 marzo 2000 n. 24730, ric. Sassolino e altro;
Sez 3^, 10 aprile 2001 n. 20382, ric. P.M. in proc. Massaro C. ed altri).
Nella specie, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto lo HI colpevole del reato contestato al capo n. 44, per aver dato agli operai della sua impresa le direttive di comportamento in base alle quali il corrispettivo di un modesto intervento per la sostituzione di un piccolo tratto di tubo nella casa di EL SC è stato determinato nella somma palesemente eccessiva di L. 8.260.000, giustificata con lavori non necessari (la pulizia di m. 24 di colonna, eseguita da altra ditta quella mattina) o mai eseguiti (la trivellazione della colonna, impossibile da eseguire senza apparecchi speciali), con rifiuto di accettare un acconto di L.
1.500.000 sulla somma dovuta dall'amministratore del condominio da parte degli operai stessi, incaricati della riscossione, i quali si sono trattenuti in casa della donna, sola in casa, dalle ore 23, 30 alle ore 24 minacciando di non andarsene finché non fossero stati pagati e ottenendo così dalla vittima il rilascio di n. 2 assegni bancari per l'intera somma indebitamente richiesta. Il predetto motivo è, dunque, palesemente insussistente. Alla medesima conclusione si perviene per il quarto motivo - anch'esso inammissibile perché formulato per la prima volta nel giudizio di cassazione - considerando i rilievi già svolti nell'esame del primo motivo di ricorso a proposito dell'eredità e dello scambio di quote delle due società, Euro-spurghi s.r.l. e A.Abac s.r.l., tra lo HI e il PA, che le avevano portate al controllo esclusivo dei due e al coordinamento in un'unica attività sociale integrata;
e, oltre a ciò, a proposito del fatto che lo HI, oltre alla sua presenza costante nel suo ufficio di amministratore della Euroservizi, centro di smistamento dell'attività di entrambe le società, deteneva inoltre il registro dei crediti della A.Abac; compilava di proprio pugno i conteggi per la riscossione dei crediti;
riceveva a casa propria, alternativamente col PA, per trasferimento di chiamata le richieste telefoniche notturne d'intervento per le due società; curava l'apertura di una nuova filiale a Milano e, soprattutto, dava istruzioni agli operai di comportarsi sul lavoro allo stesso modo di come faceva il PA. Si perviene alla conclusione che lo HI e il PA erano associati nell'attività complessivamente svolta con le due società e che la partecipazione del primo va ben al di là della sua funzione di amministratore della Euroservizi s.r.l., la cui funzione era peraltro strumentale rispetto all'azione complessiva in quanto le due società facevano parte di un'unica struttura associativa. La sentenza impugnata indica conseguentemente lo HI come responsabile della criminosa condotta dei dipendenti, che era il consolidato meccanismo criminale che assicurava al sodalizio familiare, costituito dalle due società, la percezione dei lucrosi, esagerati profitti, con strutture assolutamente inadeguate ai lavori contrabbandati. In altri termini, nella motivazione delle sentenze di merito l'attività associativa dello HI appare più ampia di quella di semplice amministratore della Euroservizi s.r.l. ed esorbitante dai limiti della predetta funzione, in quanto commisurata per ampiezza e durata all'azione integrata delle due società, così come, del resto, risulta dalla contestazione, che lo individua come organizzatore (insieme con IU PA e FA MI) nelle qualità di soci o amministratori delle suddette società. E la prova dell'affectio societatis segue questa considerazione, in quanto rispecchia il contributo di fatto assicurato dal ricorrente all'impresa illecita, costituita e gestita insieme con gli altri associati.
Pertanto, a fronte della piattaforma di fatto così delineata, la limitazione dell'adesione dello HI all'associazione per delinquere al periodo in cui è stato amministratore dell'Euroservizi s.r.l. deve considerarsi un errore di diritto, rettificabile ai sensi dell'art. 619 c.p.p., benché coperto dal giudicato interno per difetto d'impugnazione.
Infine, per quanto riguarda la determinazione della pena, contrariamente all'assunto del ricorrente la sentenza impugnata ne ha dato compiuta motivazione, rilevando che è stata irrogata allo HI con un modestissimo incremento del minimo edittale - essendo lui socio e amministratore della società centrale e quindi maggiormente interessato e più consistentemente beneficiario degli illeciti profitti, considerato che il G.I.P. lo aveva graziato della pena pecuniaria e gli aveva applicato un aumento giudicato simbolico per la grave continuazione.
Pertanto il vizio di motivazione eccepito col quinto motivo risulta manifestamente infondato. Per quanto riguarda il LO, la pretesa d'essere stato indicato come concorrente nei reati-fine dell'associazione che gli sono stati contestati, esclusivamente per la sua presunta partecipazione all'associazione per delinquere, appare smentita in fatto dalle risultanze processuali, in quanto è stato riconosciuto da parte delle vittime dei reati più gravi (Ongaro, Maggioni), mentre per gli altri reati valgono le dichiarazioni degli altri operai e coimputati e le sue stesse ammissioni.. In particolare il LO ha ammesso che, dopo un anno dall'assunzione, aveva avuto il compito di aprire o chiudere i lavori.
L'apertura e la chiusura dei lavori erano i momenti più importanti della procedura escogitata dagli associati, in quanto con la prima si impostava il rapporto col cliente in relazione alle presunte riparazioni da eseguire, e con la seconda si concludeva l'operazione, mediante le richieste esorbitanti e le pressioni personali sui clienti per ottenere il pagamento.
Lo svolgimento di queste funzioni da parte del LO lo qualifica come uomo di fiducia del PA e dello HI, non solo a conoscenza delle modalità operative degli associati, ma diretto partecipe dell'attività associativa in quanto divenuto responsabile dei lavori, sia pure sotto le direttive dell'organizzatore, il PA, al quale competeva la gestione societaria.
Nel caso del ricorrente il ragionamento seguito dai Giudici di merito è radicalmente inverso a quello da lui criticato, perché è dalla prova del suo concorso nei reati-fine che si perviene alla sua partecipazione associativa.
La conclusione cui pervengono i giudici di merito appare, dunque, adeguatamente motivata e il vizio eccepito col primo motivo di ricorso palesemente infondato. Altrettanto infondato è il secondo motivo.
L'aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 112 n. 1 c.p., prevista in relazione alla maggior pericolosità e al più
elevato allarme sociale prodotto dal numero dei concorrenti, si applica anche ai reati plurisoggettivi o a concorso necessario, come quello di associazione per delinquere, perché il fatto che il concorso di un numero minimo di associati (almeno tre) costituisca elemento essenziale di questo reato, senza previsione di un massimo, non contrasta con la maggior gravità che esso assume per effetto della partecipazione di un numero notevole di affiliati e, quindi, con l'applicazione dell'aggravante, come si rileva dalla disciplina dettata dall'art. 74 D J/R. n. 309/90, il quale, pur richiedendo per la sussistenza del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope la partecipazione di almeno tre persone, senza determinazione di un massimo, prevede ugualmente l'aggravante della partecipazione di dieci o più associati.
D'altra parte la disposizione dell'art. 110 c.p. si applica anche ai reati a concorso necessario e così quelle dei successivi artt. 111- 114 c.p., con l'ovvia eccezione per l'art. 113 c.p., che riguarda i reati colposi.
Ne da dimostrazione lo stesso ricorrente, il quale col suo terzo motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 in relazione all'art. 112 n. 3 c.p., cioè della sua minor partecipazione, con l'aggravante per il PA, come suo datore di lavoro, di averlo determinato a commettere il reato alle cui imposizioni si era adeguato per il timore di essere licenziato. In realtà, l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p. presuppone una relazione caratterizzata da un rapporto di supremazia tra due soggetti (cfr. Cass., Sez. 6^, 26 settembre 1990 n. 3450, ric. Orlando) e, anche se il concetto di autorità viene ampliato oltre le situazioni di soggezione psicologica tipiche (famiglia, funzioni pubbliche) ed esteso alle relazioni di fatto ed anche a quelle illecite (Cass., Sez. 2^, 10 marzo 1989 n. 10693, ric. Vermiglione), non vi rientra la posizione del lavoratore dipendente nei confronti del suo datore di lavoro. Infatti, il rapporto di lavoro è disciplinato dal relativo contratto, nell'ambito del quale il prestatore di lavoro subordinato trova adeguate tutele, e il timore di perdere il posto non può comunque giustificare l'esecuzione da parte del dipendente di direttive illecite impartitegli dal datore di lavoro e, tanto meno, il compimento di attività delittuose che comportano adesione a un'associazione per delinquere. Non spetta, quindi, al lavoratore dipendente l'attenuante di cui all'art. 114 n. 3 c.p. nell'ipotesi in cui, dopo l'assunzione, abbia svolto le mansioni illecite di fatto esercitate da un'impresa strumento di un'associazione per delinquere, assumendosene anche la responsabilità dell'attuazione sia pure sotto la direzione di uno dei datori di lavoro, associati per delinquere, al punto da divenire suo uomo di fiducia e da assumere conseguentemente a sua volta la posizione di affiliato all'associazione stessa.
Correttamente, pertanto, la sentenza d'appello ha ritenuto non configurabile l'attenuante della minima partecipazione in considerazione del ruolo di particolare responsabilità assunto nell'attività dell'impresa illecita dal LO, sottolineando com'egli fosse divenuto un vero pilastro della squadra operativa. Pertanto il secondo e terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
Lo stesso vale per il quarto motivo.
La Corte d'appello ha escluso che le attenuanti generiche potessero prevalere su aggravanti definite molto gravi e qualificanti e sulla notevole entità del danno, che avevano reso particolarmente pericolosa e odiosa la condotta criminale dell'imputato, a nulla rilevando, come si è detto, il presunto timore, peraltro escluso in fatto dalla condotta attiva dell'imputato, di perdere il posto di lavoro. La motivazione, giuridicamente corretta, appare del tutto logica e adeguata in fatto se si considera -come ha fatto la Corte di merito - che la pena inflitta è stata determinata nel minimo edittale con un aumento simbolico per la continuazione.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di E. 1.000, 00 (mille) ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004