Sentenza 27 febbraio 2014
Massime • 1
Non costituisce motivo di ricusazione l'avere il giudice deciso un'eccezione di carattere processuale purché non sia stata espressa alcuna ingiustificata valutazione anticipata in ordine alla responsabilità dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. La Cassazione fornisce alcuni chiarimenti in materia di ricusazione: vediamo qualiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice del Tribunale di Siena che, a dire della ricorrente, avrebbe manifestato indebitamente, alle udienze del 24/09/2018 e del 26/11/2018, il proprio convincimento sul processo in corso di celebrazione in cui la stessa era imputata per il reato di simulazione di reato. La Corte di appello aveva in particolare ritenuto inammissibile l'istanza di ricusazione: a) perché meramente ripropositiva di una precedente istanza già dichiarata inammissibile senza la prospettazione di elementi nuovi; b) perché, nel caso di specie, non vi sarebbe stata nessuna …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2014, n. 22112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22112 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 27/02/2014
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 432
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 41032/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A. N. IL (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza n. 25/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 24/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi:
inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. C.A. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma, in data 24-6-13, con la quale è stata dichiarata inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice, dott.ssa A.G. , della 10^ Sezione penale del Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento penale che vede il ricorrente imputato dei reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p.. 2. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 37 c.p.p., comma 1 e vizio di motivazione poiché erroneamente la Corte di appello ha ricondotto le questioni in ordine alle quali il giudice ricusato aveva espresso valutazioni pregiudicanti, alla categoria dell'ammissione delle prove, benché esse concernessero problematiche e istituti del tutto estranei a tale ambito, come l'interrogatorio di garanzia, la tempestività dell'instaurazione del rito immediato, la riapertura delle indagini per fatti archiviati, la conformità della composizione del fascicolo dibattimentale al modello normativo. Ancor più erroneamente la Corte d'appello ha ravvisato l'identità delle questioni sollevate in questa sede con quelle già decise con l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Roma, in data 25-1-13, in merito all'istanza di ricusazione dello stesso giudice avanzata dal medesimo imputato, nell'ambito del medesimo processo penale, mentre neppure il giudice ricusato ha ravvisato reiterazione dei motivi di ricusazione. E comunque la pronuncia emessa dalla suprema Corte in data 23-7-13, pur rigettando il ricorso proposto avverso la decisione sulla prima ricusazione, non fa alcun riferimento a questioni inerenti all'ammissione delle prove. La pregiudiziale declaratoria di inammissibilità della ricusazione proposta ha precluso la valutazione delle espressioni e dei comportamenti con i quali il giudice ricusato ha trattato le questioni sottoposte al suo giudizio, trasgredendo al dovere di rispettare il divieto posto dall'art. 37 c.p.p., di immediato rilievo costituzionale, come tutta la disciplina della ricusazione.
2.1. Le predette argomentazioni sono state ribadite e ulteriormente illustrate con memoria depositata il 21-2-14.
3. Con requisitoria depositata l'11/11/2013, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Le doglianze formulate sono manifestamente infondate. I motivi di ricusazione del giudice sono infatti da ritenere tassativi e non estensibili, in via analogica, a situazioni di mera opportunità, effettiva o presunta (Sez. 6 10-3-1994, Ferlin, rv. n. 198490). Le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e, più in particolare, alla capacità del giudice;
sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell' ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice e quindi sottratta, d'ordinario, alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice (Sez. 6 26-11-1999 n. 3920/00, Santalco, rv. n. 215315; Sez. 2 5-6- 92, Falbo rv. n. 190793). In questa prospettiva, Le Sezioni unite hanno condivisibilmente stabilito che l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice, espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, rileva come causa di ricusazione solo qualora il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della regiudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione fosse imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali;
ovvero allorché la pronuncia anticipi, in tutto o in parte, gli esiti della decisione di merito, senza alcuna necessità o nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez. Un. 27 settembre 2005 n. 41263 , Falzone, Cass. Pen. 2006, 403). Si collocano pertanto fuori dal raggio di operatività dell'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b) le attività endo-processuali, non costituenti cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., che il giudice compie secondo le scansioni o sequenze procedimentali normativamente previste e costituenti passaggi obbligati dell'itinerario logico-giuridico che il giudicante deve esperire per pervenire alla decisione finale, in quanto momenti prodromici e strumentali rispetto ad essa, sempre che le esternazioni si mantengano nei limiti funzionali allo scopo tipico dell'atto e non invadano senza necessità e senza giustificazione lo spazio riservato alla deliberazione conclusiva (Sez 115-6-07 n. 35208, rv. n. 237627).
4.1. Nel caso di specie, secondo quanto risulta dal ricorso stesso, le questioni sottoposte dalla difesa all'esame del giudice ricusato, pur non inerendo all'ammissione delle prove, come esattamente osservato dal ricorrente, costituiscono eccezioni di carattere processuale, la cui decisione non può costituire motivo di ricusazione, in assenza dell'espressione di una ingiustificata valutazione anticipata sul merito della regiudicanda e cioè sulla responsabilità dell'imputato. Nè il ricorrente specifica sotto quale profilo il giudice ricusato abbia asseritamente espresso un'anticipazione del proprio convincimento in merito alla colpevolezza dell'imputato, senza alcuna necessità e senza alcun nesso funzionale con il provvedimento adottato, secondo il dictum delle Sezioni unite, appena analizzato. In assenza di quest'ultimo presupposto, infatti, il rigetto di una istanza, di qualsiasi natura, formulata dalla difesa, non può dar luogo a ricusazione del giudice. Solo qualora la manifestazione del convincimento sia indebita il giudice potrà essere ricusato. Poiché infatti ogni provvedimento emesso nel corso del processo implica o può implicare una delibazione del merito, soltanto il convincimento la cui manifestazione non si inscriva coerentemente nella sequenza di atti e di cognizioni incidentali in cui si sostanzia l'iter processuale, esorbitando dai limiti, dall'oggetto e dal perimetro cognitivo di ogni singolo atto, costituisce anticipazione non dovuta della valutazione sul merito della regiudicanda, riservata alla decisione finale (Sez. 5 8-2-07, n. 9226 ). In ogni altro caso non ricorrono gli estremi della ricusazione nei confronti del giudice che abbia deciso una questione preliminare o incidentale per la cui soluzione siano state necessarie valutazioni di carattere deliberativo, dato che risulterebbe altrimenti snaturato il concetto stesso di procedimento, che si sostanzia, sotto il profilo strutturale e funzionale, in una sequenza ordinata di atti, ciascuno dei quali prepara e condiziona quelli successivi (Sez. 1 6.4.05 n. 18454 , rv. n. 231566; sez. 2 28.3.08, n. 19648 , rv. 236588; sez. 3 13.3.2009, n. 17868 , rv.
243713). Nemmeno i provvedimenti erronei o affetti da vitia in procedendo, emessi dal giudice ricusato, ma che non costituiscano indebita anticipazione del giudizio conclusivo, possono infrangere la necessaria unità e intrasferibilità del processo e legittimare la ricusazione del giudice (sez. 5, 10.1.07 n. 8429 , rv. n. 236263).
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 27 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2014