Sentenza 3 dicembre 2014
Massime • 1
In materia di procedimento di prevenzione per l'applicazione di misure patrimoniali, è manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto D.Lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede la necessità di nominare al terzo un difensore di ufficio in sostituzione del difensore di fiducia assente in relazione all'art. 24 Cost., essendo previsti in tale disposizione strumenti adeguati alla partecipazione ed alla difesa della posizione di tale soggetto.
Commentario • 1
- 1. Le misure di prevenzione patrimonialiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021
Prefazione – Soggetti destinatari – Titolarità della proposta – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto – Indagini patrimoniali – Sequestro – Esecuzione del sequestro – Esecuzione del sequestro – Provvedimenti d'urgenza – Procedimento applicativo (parziale rinvio) – Confisca (parziale rinvio) – Sequestro e confisca per equivalente – Intestazione fittizia – Le impugnazioni – Revocazione della confisca – Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale – Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali – Cauzione. Garanzie reali – Confisca della cauzione – L'amministrazione giudiziaria dei beni personali – L'amministrazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2014, n. 13035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13035 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 03/12/2014
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 3449
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 22108/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET NA NI N. IL 04/08/1971;
avverso il decreto n. 36/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto reso in data 24.1.2014, la Corte di Appello di Milano confermava il provvedimento del 3.10.2012 con il quale il Tribunale di Milano aveva applicato a D'RG NT la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, avente ad oggetto tre unità immobiliari intestate alla ex convivente ET NA IC ed ubicate in Cisliano (MI), via per Abbiategrasso n. 50. La Corte ambrosiana ratificava il percorso valutativo seguito dal Tribunale sulla provenienza delittuosa delle risorse impiegate per l'acquisto del cespite nel 2006 al prezzo di 460.000 Euro, 200.000 dei quali coperti da mutuo.
La capacità reddituale del proposto all'epoca dell'acquisto era pari a "zero", risultando negli anni precedenti modeste retribuzioni per attività lavorative svolte presso istituti penitenziari e una punta massima risalente al 1993, con dichiarazione di L. 13.971.000. Altrettanto modesti i redditi da lavoro percepiti dalla ET come ausiliaria presso strutture ospedaliere, pari a circa 1.400,00 Euro mensili netti, utilizzati, peraltro, per far fronte alle esigenze della famiglia, composta da due adulti e due bambini (ai quali se ne aggiunse un terzo nel 2008).
Nonostante tale basso livello reddituale, proposto e convivente risultavano aver effettuato, nel corso degli anni, numerosi acquisti e rivendite di immobili: tra queste, in particolare, l'acquisto di un bene sito in Milano, via Cabella, e la sua successiva rivendita, con reimpiego della somma ricavata per l'acquisto del cespite di Cisliano.
Quanto alla somma di 200.000,00 Euro erogata a titolo di mutuo, rilevava la Corte, in sintonia con il primo Giudice, che essa non poteva considerarsi di provenienza lecita poiché ottenuta tramite condotta truffaldina (consistita nel far figurare redditi, in realtà inesistenti, in capo a BA AE, madre del proposto, intervenuta quale fideiussore) e perché rimborsata con risorse versate dal D'RG di provenienza ignota.
L'attività illecita di quest'ultimo si protraeva, senza interruzioni (che non fossero dovute a periodi di detenzione), dal 1981 sino ad epoca successiva all'acquisto del bene confiscato (presso il quale, tra l'altro, si erano verificate alcune delle condotte delittuose da ultimo ascritte al proposto).
Secondo i Giudici di merito, deponevano nel senso della reale disponibilità del bene in capo al D'RG i seguenti elementi:
- il rapporto di convivenza che lo legava alla ET, stabilmente coinvolta nelle operazioni immobiliari concluse e neppure estranea alle condotte illecite perpetrate dal convivente (nel procedimento pendente a carico del D'RG per riciclaggio di auto, la ET era imputata per fatti di ricettazione relativi ad un veicolo e ad un motore, entrambi di provenienza furtiva);
- le circostanze specifiche inerenti all'acquisto, e, in particolare, il contatto dei venditori operato dal proposto, il quale aveva anche sottoscritto il contratto preliminare;
- l'intervento della madre del proposto - come prima accennato - come fideiussore in funzione dell'erogazione del mutuo;
- la permanenza dell'immobile nella disponibilità del D'RG, quando, nel 2010, s'interruppe la convivenza con la ET, in quanto fu quest'ultima a doversi procurare un nuovo alloggio. La Corte di Appello riteneva manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa con riferimento al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10 (circa la asserita brevità del termine stabilito per impugnare il decreto del Tribunale) ed al cit. decreto, artt. 23 e 7 (sulla impossibilità di qualificare come "terzo" l'intestatario del bene confiscato).
Nel merito, i motivi di gravame riproponevano, ad avviso della Corte, questioni già disattese dal primo Giudice con motivazioni ineccepibili e ampiamente condivise.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la ET per il tramite del difensore di fiducia.
2.1. Con il primo motivo, solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 4 (e non comma 7, come erroneamente indicato), in relazione all'art. 24 Cost., assumendo la piena parificazione della posizione del "terzo", quale proprietario del bene confiscato, a quella del proposto e, dunque, la necessità di nomina di difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, in sostituzione di quello di fiducia del terzo non comparso.
Nella specie, doveva ravvisarsi una violazione del diritto di difesa della ricorrente, in quanto, all'udienza conclusiva del procedimento, la Corte di Appello non aveva provveduto a nominare un difensore d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia assente.
2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26 e mancanza di prova ex art. 192 c.p.p.. Secondo la prospettazione difensiva, non ricorrevano, nella specie, indizi gravi, precisi e concordanti atti a dimostrare la discrasia tra formale titolarità e appartenenza del bene.
La ET aveva sempre lavorato percependo uno stabile stipendio ed aveva acquistato l'immobile di Cisliano vendendo quello di via Cabella e accendendo un mutuo per la differenza con il prezzo pattuito, le cui rate provvedeva a pagare personalmente. Ininfluente era il fatto che, dopo la separazione dalla convivente, il proposto fosse rimasto nell'immobile de quo, dal momento che egli versava in precarie condizioni di salute ed era sottoposto agli arresti domiciliari, sicché la ET aveva preferito cambiare residenza piuttosto che obbligarlo ad andarsene in quelle condizioni.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all'art. 1 Protocollo CEDU.
La confisca di prevenzione doveva essere considerata una "sanzione penale" secondo i principi espressi dalla Corte europea, dunque da applicarsi a seguito della commissione di reati, mentre i Giudici di merito non avevano messo in relazione la commissione di reati da parte del proposto con l'accumulo di ricchezze da parte del medesimo.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni qui di seguito esposte.
2. Va, preliminarmente, rammentato che la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, recante "misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, limita alla sola "violazione di legge" il ricorso contro il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione ed esclude la ricorribilità in cassazione per vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 321 del 2004), in tema di misure di prevenzione non è, pertanto, deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma solo quello di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dalla cit. L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, (Sez. 6A, 17 dicembre 2003, n. 15107, Rv. 229305; 26 giugno 2002, n. 28837, Rv. 222754; Sez. 2A, 6 maggio 1999, n. 2181, Rv. 213852; tra le più recenti, cfr. Sez. 6^, 18 settembre 2014, n. 50946, Rv. 261590). Alla mancanza di motivazione è, peraltro, equiparata l'ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. 1^, 9 novembre 2004, Santapaola, Rv. 230203).
È, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio deciderteli.
3. Ciò detto in ordine ai limiti del controllo di legittimità, venendo ai motivi di ricorso, deve, in primo luogo, ritenersi manifestamente infondata la questione di costituzionalità dedotta con il primo motivo, imperniata sulla pretesa parità delle posizioni del terzo interessato titolare del bene confiscato e del proposto. Va, invero, ribadito che il procedimento di prevenzione ha, istituzionalmente, i suoi necessari referenti nel Pubblico Ministero e nel proposto, mentre il terzo - il quale non ha interesse a interloquire sui presupposti di carattere soggettivo della misura di prevenzione, in quanto portatore di un interesse meramente civilistico - non è parte necessaria del giudizio, che può essere, pertanto, celebrato in sua assenza, ferma restando la possibilità di far valere i suoi diritti con ricorso per incidente di esecuzione. Da ciò discende che, mentre l'omessa notifica dell'avviso di udienza al proposto e al suo difensore determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. a) e art. 179 c.p.p., l'omessa "chiamata" del terzo non comporta la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e, quindi, l'applicazione della misura di prevenzione, fatta salva, come detto, la facoltà dell'extraneus di esplicare le sue difese (postume) con incidente di esecuzione (fra molte, Sez. 1^, 18 marzo 2008, n. 16709, Rv. 204908). Ai terzi è consentito, nel procedimento di prevenzione, di svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 23, comma 4). Vale la pena sottolineare che la presenza del difensore del terzo non è necessaria, ma eventuale, come si desume dal tenore letterale della locuzione verbale "possono", usata dall'art. citato, comma 3 con riferimento all'assistenza del difensore.
Ed infatti, al difensore del terzo, in quanto - come detto - portatore di un interesse prettamente civilistico, si applicano, analogicamente, le regole del codice di rito penale (art. 100 c.p.p.) per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (Sez. 6^, 20 gennaio 2011, n. 13798, Rv. 249873): per tale difensore, dunque, non si applicano le disposizioni nel caso di un suo legittimo impedimento o nel caso di una sua assenza per qualsivoglia altra ragione.
Atteso che, per le ragioni ora illustrate, nessun profilo di incostituzionalità può afferire alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 23, comma 4, in relazione all'art. 24 Cost.,
essendo in essa previsti strumenti adeguati alla partecipazione e alla difesa della posizione del terzo nel procedimento di prevenzione, la relativa questione, sollevata dalla difesa, deve - come già accennato - ritenersi manifestamente infondata.
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non consentito in sede di legittimità.
Deve, invero, rilevarsi come, sebbene la difesa non abbia mai fatto riferimento al vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), le censure da essa mosse contro il provvedimento impugnato attengano, in realtà, alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione seguito dalla Corte d'appello.
Il difensore, riproponendo le questioni già esaminate dal giudice di primo grado e da quello dell'appello, finisce per riformulare sempre le medesime censure in punto di omissioni o incongruenze argomentative nelle quali sarebbero incorsi i giudici di merito in merito alla verifica della genesi lecita e dell'effettiva disponibilità dei beni oggetto di provvedimento ablativo. L'onere di allegazione che grava sulla ricorrente avrebbe imposto che ad esso si facesse fronte con ogni debita specificità, in assenza della quale la mera prospettazione di una qualunque, ipotetica ricostruzione dei meccanismi genetici del compendio in confisca non può certo assolvere ad una funzione liberatoria.
La ricorrente si duole del fatto che i giudici d'appello non abbiano ritenuto verosimili le sue allegazioni e pretendono che tale giudizio - formulato con motivazione esauriente e congrua - venga censurato in sede di legittimità da questa Corte, cui si vorrebbe affidare il non consentito compito di privilegiare, tra le due ricostruzioni del fatto, quella più favorevole alle testi prospettate dalla difesa. La Corte territoriale ha, invece, correttamente valutato come priva di un'apprezzabile tasso di credibilità e non suffragata da concreti e obiettivi elementi di riscontro l'allegazione della ricorrente, spesso affidata, nei decisivi snodi logici del ragionamenti, a mere affermazioni o, comunque, smentita dal complesso delle accurate e puntuali indagini svolte in merito alla genesi illecita dei beni acquisiti grazie alle attività criminali poste in essere da D'RG NT nel contesto temporale d'interesse. Di contro, il provvedimento impugnato, con corretta ed esauriente motivazione, fondata sull'esito degli accertamenti patrimoniali espletati e sull'analisi critica delle produzioni difensive, ha messo in luce l'assenza di redditi accertati o - se dichiarati - sufficienti idonei a giustificare gli acquisti di immobili effettuati e l'obiettiva, rilevante sperequazione tra redditi dichiarati e acquisti operati, correttamente ricorrendo anche al carattere significativo del lungo rapporto di convivenza intrattenuto dal proposto con la ricorrente, al di là delle specifiche presunzioni di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 13, (ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2: Sez. 1^, 7 marzo 2014, n. 17743, Rv.
259608).
5. È manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso. Secondo la costante giurisprudenza della Corte europea, l'ingerenza nel godimento del diritto al rispetto dei beni, garantito dall'art. 1, comma 1 del Protocollo addizionale n. 1, è consentita dal secondo comma che lascia agli Stati il diritto di adottare "quelle leggi che giudicano necessarie per disciplinare l'uso dei beni in relazione all'interesse generale", desumendosi l'interesse generale dall'obiettivo di "impedire un uso illecito e pericoloso per la società di beni la cui provenienza lecita non è stata dimostrata" (sent. 22.2.1994 sul caso Raimondo;
dee.
4.9.2001 sul caso RI e del 5.7.2001 sul caso Arcuri, sent.
5.1.2010 sul caso Bongiorno, dec.
6.7.2011 sul caso Pozzi, dec. 17.5.2011 casi NI e AM;
da ultimo, proprio in relazione alla posizione dei terzi interessati intestatari di beni confiscati, dec. 17.6.2014, caso CI e AT).
La Corte EDU riconosce, pertanto, che la confisca antimafia - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ricorrente - è una misura di prevenzione necessaria e adeguata alla protezione dell'interesse pubblico e non una sanzione penale, essendo quest'ultima subordinata all'accertamento di un reato e della colpevolezza dell'imputato, mentre la misura di prevenzione non presuppone un reato e tende a prevenirne la commissione da parte di soggetti ritenuti pericolosi.
La Corte, tra l'altro, ha ben chiara la ragione delle misure patrimoniali, fondate su "presunzioni di fatto o di diritto" - cui la Convenzione non si oppone in linea di principio, essendo assicurata una garanzia giurisdizionale effettiva - così come non ignora il "margine di discrezione che spetta agli Stati quando essi disciplinano l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale, in particolare nel quadro di una politica anticrimine finalizzata a combattere il fenomeno della grande criminalità".
Del resto, la stessa decisione della Corte EDU invocata dalla difesa con il primo motivo (n. 20496 del 10 aprile 2012, caso Silickienè c. Lituania) riconosce la legittimità della confisca di un bene intestato a terzo laddove quest'ultimo, nel relativo procedimento, sia stato messo in condizione di approntare adeguatamente le sue difese, condizione che, nella specie, alla stregua di quanto emerso dai provvedimenti e del ricorso a tutte le impugnazioni consentite, deve ritenersi ampiamente rispettata.
6. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2015