Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2014, n. 13035
CASS
Sentenza 3 dicembre 2014

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Massime1

In materia di procedimento di prevenzione per l'applicazione di misure patrimoniali, è manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto D.Lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede la necessità di nominare al terzo un difensore di ufficio in sostituzione del difensore di fiducia assente in relazione all'art. 24 Cost., essendo previsti in tale disposizione strumenti adeguati alla partecipazione ed alla difesa della posizione di tale soggetto.

Commentario1

  • 1Le misure di prevenzione patrimoniali
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021

    Prefazione – Soggetti destinatari – Titolarità della proposta – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto – Indagini patrimoniali – Sequestro – Esecuzione del sequestro – Esecuzione del sequestro – Provvedimenti d'urgenza – Procedimento applicativo (parziale rinvio) – Confisca (parziale rinvio) – Sequestro e confisca per equivalente – Intestazione fittizia – Le impugnazioni – Revocazione della confisca – Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale – Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali – Cauzione. Garanzie reali – Confisca della cauzione – L'amministrazione giudiziaria dei beni personali – L'amministrazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2014, n. 13035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13035
Data del deposito : 3 dicembre 2014

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