Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione, il terzo proprietario o comproprietario del bene prima sequestrato e poi confiscato, rimasto estraneo al procedimento, è legittimato a proporre incidente di esecuzione, purché il provvedimento di confisca sia già divenuto definitivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2008, n. 16709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16709 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/03/2008
Dott. SIOTTO MA Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 00859
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 034264/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT AR N. IL 21/07/1939;
avverso DECRETO del 21/07/2007 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Monetti che ha chiesto volersi qualificare il ricorso opposizione e trasmettere gli atti al Tribunale di Palermo.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 21.07.2007 il Tribunale di Palermo, Sezione per le misure di prevenzione, dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione proposto da SO MA - nell'ambito del procedimento a carico di TE RA - con il quale si richiedeva la revoca della confisca della quota, intestata ad essa SO, del capitale della società "Centralgas". Rilevava, invero, detto Tribunale un duplice profilo di inammissbilità: a) in quanto l'incidente di esecuzione è previsto solo ove il provvedimento oggetto dell'incidente sia definitivo, mentre nel caso il provvedimento di confisca era stato impugnato ed il relativo procedimento pendeva in grado di appello;
b) in quanto l'incidente di esecuzione poteva ritenersi ammissibile solo in capo a chi non avesse preso parte al giudizio di cognizione, condizione che non si verificava per la SO che era intervenuta volontariamente, ed era stata ammessa, al giudizio di prevenzione in parola.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetta SO che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge: rileva la ricorrente come il Tribunale abbia errato nel ritenere che essa abbia fatto intervento volontario nella proceduta di prevenzione;
era dunque ammissibile, come da giurisprudenza, l'incidente di esecuzione per far valere le proprie ragioni, altrimenti si porrebbe questione di costituzionalità della L. n. 575 del 1965, artt. 3 quater e 3 quinqiues, in relazione agli artt. 3, 24 e 11 Cost., che si solleva in subordine.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava requisitoria con la quale riteneva che, pur essendo stato l'incidente volto alla revoca della confisca discusso in primo grado con le garanzie del contraddittorio, tuttavia, in relazione al prevalente indirizzo giurisprudenziale, si dovesse ritenere la necessità che l'impugnazione dovesse avere la veste dell'opposizione, ex art. 667 c.p.p., così chiedendo che il ricorso sia convertito in opposizione e trasmesso al Tribunale di Palermo per tale rito.
4. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
Rileva invero la Corte come si debba ritenere pacifico, in materia, che possa essere esperito incidente di esecuzione da parte di chi, deducendo di essere rimasto estraneo al procedimento di prevenzione, lamenti di essere stato da esso pregiudicato. È però altrettanto pacifico che tale incidente possa essere attivato, com'è nella natura dell'istituto, solo nei confronti di un titolo esecutivo definitivo (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 4399 in data 27.06.1996, Rv 205503, Alfieri), anche all'evidente fine di evitare possibili rischi di contraddittorietà di pronunce sulla stessa materia. Tale principio, del resto, è riconosciuto dalla stessa ricorrente (cfr. f. 4 del ricorso: "è inibito il rimedio dell'incidente di esecuzione prima della definitività del provvedimento"). Su tale principio non interferisce, all'evidenza, la successiva questione proposta, relativa al dedotto mancato intervento nella procedura di prevenzione, atteso che comunque il rimedio dell'incidente di esecuzione non può che essere attivato nell'ambito della sua natura e con il rispetto dei suoi presupposti. In definitiva, il terzo proprietario o comproprietario del bene (come la SO, titolare di quota della Centralgas) o interviene nella procedura di prevenzione (L. n. 575 del 1965, art. 2 ter) o attiva il rimedio dell'incidente di esecuzione. Se, però, intraprende quest'ultima via, ovviamente deve attendere che il provvedimento che dispone la confisca sia defintivo.
Nè tale sistema offre il fianco ai dubbi di costituzionalità proposti dal ricorrente. Ed invero i principi del diritto di difesa e del contraddittorio, dedotti dal ricorrente prospettando la questione, sono sicuramente rispettati dal sistema delineato dalla normativa, come interpretato dalla giurisprudenza, posto che nell'uno o nell'altro modo sopra indicato l'interessato è messo nella condizione di far valere in giudizio i propri diritti. Il particolare profilo dedotto, del resto ("omessa previsione normativa della citazione per l'intervento dei titolari delle quote del capitale sociale": cfr. f. 5 del ricorso), risulta irrilevante nella concreta fattispecie (atteso che la SO è anche componente del C.d.a. della società, e dunque ha titolo per intervenire o essere rappresentata nella procedura di prevenzione).
La questione va dichiarata pertanto manifestamente infondata. Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile l'incidente proposto dalla SO sul rilievo che il provvedimento di confisca non era definitivo - circostanza questa non contestata dal ricorrente - per essere ancora pendente l'appello proposto contro di esso.
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità segue per legge (ex art. 616 c.p.p.) la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente SO MA al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008